La Regione Abruzzo, con l’Ordinanza n. 1 del 30 giugno 2025  “Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole”, ha emanato l’atto che dispone il divieto di lavorare in tutto il territorio regionale, tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili, in agricoltura, nel florovivaismo, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello ‘ALTO’.

La misura è in vigore dal 30 giugno e lo resterà fino al 31 agosto 2025, salvo revoca anticipata. Predispone il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet di Workclimate – riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12 – segnali un livello di rischio “Alto”.

L’ordinanza prevede specificatamente che al fine di evitare condizioni di prolungata esposizione al sole, e quindi l’assoggettamento al presente atto, è possibile per le imprese interessate adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l’irraggiamento continuativo nella fascia oraria interessata.

L’Inail, nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-Cnr), ha reso disponibile sul sito web le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere tale rischio per i lavoratori, tanto più per chi svolge attività fisica intensa. Con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali.

La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.