Città di Avezzano
PIANO COMUNALE
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Contenuto del piano
1. Il Piano Comunale per le Attività Produttive, d’ora in poi “Piano” è uno strumento di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva commerciale e detta le norme, da applicare in modo semplificato così come disciplinato dalla Legge Regionale n°. 11/08 e succcessive modifiche, che disciplinano le attività Produttive nell’ambito della Città di Avezzano.
2. Per quanto in esso non previsto si applicano le disposizioni contenute nella normativa di riferimento vigente.
Art. 2 – Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
1. Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, l’applicazione, la gestione e la revisione del presente Piano è attribuita al SUAP, quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Qualora per l'apertura della nuova attività commerciale sia necessario eseguire interventi di tipo edilizio è d’obbligo la contestualità l’osservanza dei procedimenti in materia edilizia e di commercio. In tal caso deve essere presentata una istanza unica stabilita dalla legislazione nazionale e regionale vigente dove si dichiari il rispetto della con allegate documentazioni distinte in conformità di quanto previsto dal presente piano e dalle NTA del PRG e RE per la specifica tipologia d'intervento.
Art. 3 – Requisiti morali/professionali
1. Relativamente alla persona fisica per la quale si sia dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’impresa, è necessario che gli interessati dimostrino l’esistenza di un rapporto di stabile collegamento di quella persona con l’impresa medesima, quale lo status di legale rappresentante, o di socio, o di preposto o di dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, o a quanto disciplinato in materia dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Per le attività temporanee è sufficiente anche un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.
2. Per i casi già autorizzati, (così come per quelli da autorizzare) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano, l’Amministrazione comunale può, così come previsto dalla normativa vigente, provvedere ad accertare d’ufficio i fatti anche richiedendo agli interessati di dimostrare di avere in essere i rapporti di cui al precedente comma 1.
3. In difetto, l’ufficio provvederà a trasmettere comunicazione ai competenti organi e, se del caso, ad avviare procedimento di revoca dei titoli abilitativi già posseduti per mancanza dei previsti requisiti.
Art. 4 - Delimitazione centro storico
1. Si intende per Centro Storico ai fini del presente regolamento la zona del territorio comunale delimitata dalle seguenti strade: via M. Velino,via Roma,via Montello, via XX Settembre, rientrando in tale delimitazione entrambi i lati delle menzionate strade.
TITOLO II
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ED ALL’INGROSSO
NEL CENTRO STORICO
Art. 5 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
1. L'apertura, il trasferimento di sede ed il trasferimento della
gestione o della titolarità di un’attività di commercio al dettaglio,
anche tramite distributori e/o apparecchi automatici, avviene
tramite segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, ai sensi
dell’Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentarsi al
SUAP. Nella SCIA il soggetto interessato certifica:
a) di essere in possesso dei requisiti professionali e morali di cui
al comma 1° ed ai commi 6, 7, 8 e 9, dell’art. 1 della L.R. 11/2008;
b) di avere rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in
materia di urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi
alla destinazione d’uso dei locali;
c) il settore merceologico che intende attivare e la superficie di
vendita dei locali;
d) l’esito della valutazione di compatibilità con le prescrizioni
stabilite dal Comune.
Art. 6 – limitazioni
1. Nel Centro Storico è consentita unicamente l'apertura di nuove attività commerciali aventi le caratteristiche degli esercizi di vicinato o di medie strutture con superficie di vendita non superiore a mq. 400 e nel rispetto degli standard e parametri urbanistici previsti dalle vigenti leggi; nel caso di riutilizzo di contenitori esistenti, nei quali sia cessata analoga attività, è consentito l’insediamento di medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 400 mq. anche in deroga ai parametri urbanistici di cui sopra, purché in regola con i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e che inoltre non vi sia variazione in aumento della superficie di vendita precedentemente utilizzata.
Art. 7 - procedimento amministrativo
Alla SCIA è obbligatorio unire in allegato, la seguente documentazione
a) copia stralcio di mappa catastale con l'esatta ubicazione dell'immobile oggetto di intervento;
b) autocertificazione sul possesso del certificato di agibilità ;
c) elaborati grafici che rappresentino esattamente lo stato dei luoghi composti da planimetria e sezione, scala non inferiore 1:100 con evidenziata la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi, completamente quotati a firma di tecnico abilitato.
d) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore merceologico misto o alimentare);
e) copia D.I.A. sanitaria, solo per il settore alimentare;
f) certificato di Prevenzione incendi nei casi previsti dalla vigente normativa;
g) attestazione inerente l’abbattimento delle barriere architettoniche.
1. In riferimento alle attività commerciali che prevedono la vendita unicamente attraverso distributori e/o apparecchi automatici senza sede, si dovranno altresì allegare tutti i pareri e nulla-osta eventualmente previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento.
2. L’attività commerciale che preveda la vendita unicamente attraverso sportelli automatici senza sede, dovrà munirsi di ogni parere e nulla osta eventualmente previsti, compresi :
a) parere favorevole del condominio
b) occupazione Suolo pubblico
c) ASL (alimentari)
3. Non è E’consentito installare apparecchi automatici su fabbricati sui quali sia presente un vincolo storico architettonico di qualsiasi natura solo previo possesso di nulla osta rilasciato dagli organismi competenti in materia di tutela storico architettonica;
4. Gli atti debbono essere obbligatoriamente formati mediante modulistica informatizzata secondo le disposizioni in materia o sulla base di modulistica comunale se predisposta.
Art.8 - Attività congiunte
1. Per lo svolgimento congiunto di attività particolari (riparazione e vendita, fornitura di servizi e vendita di prodotti affini all’attività prevalente, pizzerie e pasticcerie artigianali con vendita al minuto di prodotti diversi dalla propria produzione, copisterie con vendita di Articoli vari, etc.), è comunque necessario sufficiente presentare tante una sola SCIA, indicando quante sono le attività congiunte ed allegare la documentazione prevista per ciascuna.
Art. 9 - Divieti
1. Nel Centro Storico non è consentito:
a) l'insediamento e, qualora già esistenti, il trasferimento e/o l'ampliamento delle seguenti attività: vendita di materiali da costruzione; legnami; pneumatici; prodotti, macchinari ed attrezzature per agricoltura, edilizia, zootecnia, industria, motocicli ed autovetture in genere, usati ed autoricambi, elementi di arredo urbano; rivestimenti, materiali di finitura, ecc.; a condizione che sia rispettato l’armonica integrazione con le restanti tipologie commerciali e produttive;
Nel Centro Storico non è consentito
b) l’insediamento di sexy shop;
c) l’insediamento di esercizi per la vendita di articoli mortuari con esposizione di prodotti e vetrine; ?!?
d) esercizi che prevedano la preparazione di vernici ed altri prodotti similari;
2. E' vietata l'esposizione su area pubblica di merci all'esterno degli esercizi commerciali di qualsiasi natura, salvo disposizioni particolari.
3. Gli non possono essere esposti a meno di 5 mt dalla strada.
4. L’esposizione di merce ove è consentita all’esterno, se non supera il 10% 20%della superficie di vendita autorizzata. In caso contrario è da consideraresi aumento della S.V. e come tale soggetta alle norme del presente piano.
Art. 10 - Trasformazione media struttura
1. E' consentita la trasformazione di una media struttura esistente in più esercizi di vicinato, nei limiti della superficie di vendita originariamente autorizzata e comunque nel rispetto dei parametri urbanistici vigenti.
Art. 11 - Disposizioni particolari
1. II trasferimento di medie strutture di vendita di prodotti particolari quali mobili, elettrodomestici, concessionarie di autoveicoli e motocicli, ferramenta, ed in genere di attività che comportino la necessità di accessibilità per mezzi di trasporto merci è consentito unicamente qualora vengano reperiti interamente gli spazi di parcheggio ed aree di carico e scarico, previsti ai sensi della L .R. 11/08 , entro la distanza di 150 mt., misurati in linea d’aria attraverso sistemi di cartografia digitalizzata.
Art 12 - Commercio all’ingrosso
1. È vietato,fatto salvo l’esistente, l’esercizio del commercio all’ingrosso all’interno del centro storico. Tuttavia sono fatti salvi gli esercizi che vendono all’ingrosso prodotti che non comportano particolare ingombro quali: articoli per l’elettronica e per le comunicazioni, materiale elettrico, cancelleria, cartoleria, articoli per parrucchieri ed affini, articoli per l’igiene della casa e della persona, ecc.
2. Per queste ultime categorie è possibile l’esercizio congiunto dell’attività di vendita al minuto con quella all’ingrosso.
Art. 13 - Carico e scarico
1. Nell’ambito del centro storico è possibile provvedere alle
operazioni di carico e scarico delle merci nei seguenti orari ed
unicamente con veicoli con portata massima di 3,5 tonn.:
- dalle ore 8:40 alle ore 9:40 nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì;
- dalle ore 19:30 alle ore 20:30 nei giorni di martedì, giovedì e
sabato.
2. Tale disposizione, recepita ai sensi dell’Art. 7 del codice della
strada, dovrà essere resa esecutiva con ordinanza del dirigente
competente, che avrà cura altresì di individuare le strade ove
installare apposita segnaletica nelle quali effettuare le operazioni
suddette.
3. Restano salve eventuali diverse disposizione del Piano Urbano Traffico.
Art. 14 – Trasferimenti per causa di forza maggiore
1. In deroga alla disciplina ordinaria, nei casi di comprovata
necessità (ristrutturazioni edilizie, pericolosità o insalubrità del
fabbricato, ammodernamenti, ecc.), saranno possibili i
trasferimenti temporanei di esercizi di vicinato, comunque per un
periodo non superiore a sei mesi, previa semplice comunicazione
inviata a mezzo raccomandata A.R., anche senza i requisiti
urbanistici, ma fatta salva l’agibilità dei locali di destinazione,
purchè corredata dal parere igienico sanitario favorevole inerente
i nuovi locali. In tali casi il trasferimento potrà avvenire
immediatamente. Ove detto trasferimento avvenga in contrasto
con il presente punto, l’esercizio dell’attività sarà considerato
privo di autorizzazione ed il dirigente del servizio commercio ne
ordinerà l’immediata chiusura, restando salva l’applicazione delle
eventuali sanzioni previste in materia.
TITOLO III
COMMERCIO AL DETTAGLIO ED ALL’INGROSSO AL DI FUORI
DEL CENTRO STORICO
Art. 15 – SCIA commerciale
1. L'apertura, il trasferimento di sede ed il trasferimento della
gestione o della titolarità di un’attività di commercio al dettaglio,
anche tramite distributori e/o apparecchi automatici, avviene
tramite SCIA, nella quale il soggetto interessato dichiara:
a. di essere in possesso dei requisiti professionali e morali di cui
al comma 1° ed ai commi 6, 7, 8 e 9, dell’art. 1 della L.R. 11/2008;
b. di avere rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in
materia di urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi
alla destinazione d’uso dei locali;
c. il settore merceologico che intende attivare e la superficie di
vendita dei locali;
d. l’esito della valutazione di compatibilità con le prescrizioni
stabilite dal Comune.
Art. 16 - Medie strutture di vendita
1. L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di sede delle
medie strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione, nel
rispetto degli standard e parametri urbanistici previsti da
regolamenti e norme vigenti.
2. La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione, da produrre in bollo come per legge, oltre alle generalità del soggetto richiedente ed alla elencazione dei prodotti che si intendono porre in vendita, deve contenere in allegato la seguente documentazione:
a) copia stralcio di mappa catastale con l'esatta ubicazione dell'immobile oggetto di intervento;
b) certificato di agibilità dei locali ;
c) elaborati grafici che rappresentino esattamente lo stato dei luoghi composti da planimetria e sezione, scala non inferiore 1:100 con evidenziata la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi, debitamente quotati a firma di tecnico abilitato;
d) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore merceologico misto o alimentare);
e) Copia D.I.A. sanitaria, solo per il settore alimentare;
f) Certificato di Prevenzione incendi nei casi previsti dalla vigente normativa;
3. L'istanza si intende accolta qualora il SUAP non si pronunci entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
4. Sono fatte salve deroghe particolari previste dalla vigente normativa.
5. I nuovi insediamenti delle medie strutture di vendita potranno essere localizzati esclusivamente nelle zone di PRG entro le quali è già ammessa tale tipologia di intervento.
Art. 17 - Grandi strutture di vendita
1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento della superficie
di vendita delle grandi strutture di vendita sono soggette ad
autorizzazione secondo le disposizioni di cui alla L.R. 11/2009.
2. Tali insediamenti potranno comunque essere localizzati esclusivamente nelle zone di PRG entro le quali è già ammessa tale tipologia di intervento.
TITOLO IV
COMMERCIO AL MINUTO SU SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 18 - Autorizzazioni e concessioni
1. Le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento del
commercio al minuto su spazi ed aree pubbliche, sono rilasciate
dal SUAP secondo le procedure previste dalle vigenti normative.
Art. 19 - Calendari dei mercati e delle fiere
1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il SUAP sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese rende pubblico, mediante affissione all’albo pretorio, il calendario dei mercati e delle fiere dell’anno successivo ed indica i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno aver luogo nonché la data del loro eventuale recupero.
Art. 20 - Commercio in forma itinerante
1. L’esercizio dell’attività commerciale di vendita al minuto in forma itinerante abilita, nel rispetto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 114 del 1998, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura o svago, e su ogni altra area pubblica non vietata ai sensi del presente Piano.
2. L’attività, nel rispetto delle prescrizioni previste dal codice della strada, può essere svolta anche con mezzi motorizzati o spinti a mano alle seguenti condizioni:
a) la merce non deve essere depositata direttamente sul suolo pubblico e l’operatore non può sostare per più di due ore nello stesso punto. La permanenza di un soggetto in possesso di autorizzazione di tipo b), su una porzione di area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita, ovvero, in ogni caso, occupando anche provvisoriamente il suolo pubblico con merci e/o attrezzature, configura l’esercizio di un’attività di tipo a), con conseguente necessità di richiedere ed ottenere una autorizzazione di posteggio, ancorché temporanea, la cui assenza configura attività illecita sanzionabile ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 114 del 1998;
b) l’operatore può sostare su aree poste ad almeno 300 150 metri l’uno dall’altro misurati su strada, anche con il contachilometri delle auto di servizio, fatta salva una tolleranza del 10 per cento;
c) il commercio in forma itinerante, fatta eccezione della vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori, non può essere effettuato in un raggio di 150 75 metri da tutti gli edifici pubblici o di interesse pubblico (scuole, uffici postali, ospedali, banche, ecc.), con distanza misurata dalla recinzione o dalla parete dell'edificio se non esiste recinzione, anche con il contachilometri delle auto di servizio, fatta salva una tolleranza del 10 per cento;
d) in occasione di fiere, mercati feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone, il commercio in forma itinerante non può essere esercitato a meno di 300 metri dalla manifestazione, distanza misurata su strada dal punto più vicino della manifestazione stessa, anche con il contachilometri delle auto di servizio, fatta salva una tolleranza del 10 per cento;
3. Nel rispetto delle norme di cui sopra, il commercio al minuto in forma itinerante può essere svolto nei seguenti orari:
dalle ore 9.00 alle ore 14.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 22.00
4. La vendita effettuata senza mezzi motorizzati può essere svolta anche dalle 14.30 alle 16.00.
Art. 21 - Produttori diretti
1. Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore e/o imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 gennaio 1963, n. 59 e successive modifiche o integrazioni e del D.Lgs. 18 Maggio 2001, n. 228.
Art. 22 - Mercati settimanali
1. I mercati settimanali hanno luogo nei giorni di sabato e mercoledì, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, nelle aree individuate dall’amministrazione comunale con appositi atti.
Gli operatori entro le ore 8.00 devono avere installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell’area relativa al posteggio assegnato.
Non è consentita l’installazione prima delle ore 7.00 e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 14.00 se non a causa di gravi comprovati danni, nonché intemperie o nei casi di comprovata necessità.
2. Entro le ore 15.00 tutti gli operatori devono avere completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere immediatamente ripristinato l’uso non mercatale dell’area.
3. Il mercatino dell’antiquariato, con cadenza mensile, avrà luogo nella giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 08.00 alle ore 22.00 nei mesi estivi nell’area individuata dall’Amministrazione Comunale.
4. Non è consentita l’installazione prima delle ore 7.00 e gli operatori devono avere completato entro le ore 20.30 la mezz’ora successiva al termine del mercatino le operazioni di sgombero in maniera tale da ripristinare l’uso non mercatale dell’area.
5. Nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 settembre, gli orari relativi a tutte alle operazioni mercatali ordinarie saranno anticipati di 30 minuti.
6. I banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato. In ogni caso deve essere lasciata libera una zona di passaggio per gli automezzi di pronto intervento di larghezza non inferiore a mt. 2,50.
7. Presso il SUAP devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
a. la planimetria dei mercati, con l’indicazione dei posteggi individuati e numerati;
b. il registro delle concessioni riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza;
c. la graduatoria dei titolari dei posteggi nonché la graduatoria degli spuntisti (frequentatori occasionali);
8. Per ogni provvedimento adottato in materia di concessioni il SUAP provvede all’aggiornamento del registro.
9. I concessionari di posteggio non presenti alle ore 8:00, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle tasse eventualmente pagate.
10. Tali posteggi verranno assegnati a soggetti legittimati all’esercizio del commercio al minuto su aree pubbliche secondo l’ordine della graduatoria tenuta dal SUAP del Comune.
11. Non è consentito ai concessionari di posteggio l’uso dello stesso senza lo svolgimento dell’attività commerciale, ovvero con uno svolgimento fittizio della stessa. In tal caso i posteggi saranno assegnati agli aventi diritto come sopra.
Art. 23 - Fiere Annuali Calendario ed orari di svolgimento
1. Le Fiere annuali denominate “Marsica in Fiera” e “Fiera di Santo Stefano”, avranno luogo rispettivamente il 02 Giugno e il 26 dicembre di ogni anno, rispettivamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00. 22.00 e dalle ore 07.00 alle ore 20.00.
2. Marsica in Fiera, è volta a promuovere l’economia locale e potrà riguardare i seguenti settori: Artigianato locale, prodotti tipici alimentari locali, Artisti locali, commercianti ambulanti locali, allevatori locali ed ogni altra attività socio economica del territorio.
3. La concessione dei posteggi avrà durata triennale.
4. L’Amministrazione Comunale potrà disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni individuando i settori produttivi e le attività da promuovere per il triennio di riferimento.
5. Gli operatori entro le ore 8.00 devono aver installato il proprio banco a mezzo attrezzato nell’area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
6. Non è consentita l’installazione prima delle ore 7.00 e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 20.00 del termine previsto se non a causa di gravi comprovati danni, nonché intemperie o nei casi di comprovata necessità.
7. Entro le ore 21.00 un’ora successiva al termine previsto , tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinato l’uso non mercatale dell’area.
8. L’area delle manifestazioni in parola e le planimetrie, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese è quella determinata dall’Amministrazione comunale, con separati atti.
9. I banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato.
10. In ogni caso deve essere lasciata libera una zona di passaggio per gli automezzi di pronto intervento di larghezza non inferiore a mt. 2,50.
11. Presso il SUAP deve essere tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse le planimetrie dei percorsi fieristici e delle manifestazioni di cui al presente Piano, con l’indicazione dei posteggi individuati e numerati nonché il registro delle concessioni riportante la data del rilascio e la superficie assegnata.
12. Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessioni il SUAP provvede all’aggiornamento del registro.
13. L’assegnazione dei posteggi è soggetta al pagamento della Tassa di Occupazione del suolo pubblico e della quota di partecipazione fissata dalla amministrazione comunale.
14. Salvo casi eccezionali, i concessionari di posteggio non presenti all’ora stabilita dal presente Piano non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle tasse e quote partecipative eventualmente versate.
15. Tali posteggi verranno assegnati a soggetti legittimati all’esercizio del commercio al minuto su spazi ed aree pubbliche secondo l’ordine della graduatoria redatta dal SUAP sulla scorta delle istanze regolari pervenute al Comune.
16. Non è consentito ai concessionari di posteggio l’uso dello stesso senza lo svolgimento dell’attività commerciale, ovvero con uno svolgimento fittizio della stessa. In tal caso i posteggi saranno assegnati agli aventi diritto come sopra.
17. Le istanze per la partecipazione alle fiere, da produrre in carta legale, devono pervenire mediante lettera raccomandata al protocollo generale del Comune almeno 90 giorni prima dello svolgimento di ogni singola manifestazione.
18. La graduatoria delle concessioni rilasciate deve essere pubblicata all’albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della manifestazione e deve essere formulata secondo i seguenti criteri:
a) più alto numero di presenze effettive nella manifestazione per la quale viene richiesta la concessione di posteggio;
b) anzianità nell’attività di commercio al minuto su spazi ed aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
19. Uno stesso soggetto non può presentare più di una istanza di partecipazione per la stessa manifestazione ed al medesimo non è consentito rilasciare più di una autorizzazione per la stessa manifestazione.
20. A beneficio degli operatori rimasti esclusi dall’assegnazione di posteggio in possesso di particolari articoli, il responsabile del SUAP può assegnare posteggi ulteriori, fino ad un massimo del 5% rispetto ai posteggi previsti verificatane la possibilità.
Art. 24 - Mercatini rionali e mercatino alimentari
1. I mercatini rionali ed il mercatino del settore alimentare sono assoggettati alla stessa disciplina per l’apertura e chiusura degli esercizi commerciali al minuto in sede fissa. Gli operatori dovranno provvedere al termine delle operazioni, alla pulizia dell’area loro assegnata. Le aree di svolgimento sono rispettivamente quelle appositamente individuate dal Consiglio Comunale sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e l’area ricadente all’interno di Piazza del Mercato.
2. Gli operatori entro le ore 8.00 devono avere installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell’area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è consentita l’installazione prima delle ore 7.00 e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 14.00 se non a causa di gravi comprovati danni, nonché intemperie o nei casi di comprovata necessità.
4. Entro l’ ora successiva alla conclusione delle operazioni di vendita, tutti gli operatori devono avere completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere immediatamente ripristinato l’uso non mercatale dell’area.
5. Nei mercatini rionali e nei posteggi fuori mercato di cui al successivo articolo, i banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati, devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato. In ogni caso deve essere lasciata libera una zona di passaggio per gli automezzi di pronto intervento di larghezza non inferiore a mt. 2,70.
6. Presso il SUAP deve essere tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la planimetria di mercato, con l’indicazione dei posteggi individuati e numerati, il registro delle concessioni riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
7. Per ogni provvedimento adottato in materia di concessioni il SUAP provvede all’aggiornamento del registro.
8. Le sanzioni per le violazioni al presente Piano saranno determinate dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 25 - Revoca
1. L’autorizzazione all’esercizio delle attività commerciali per la vendita al minuto su spazi ed aree pubbliche è revocata dal responsabile del SUAP:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare o rientro urgente in patria (solo per i cittadini stranieri);
c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 114 del 1998.
2. La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare qualora l’operatore non occupi il posteggio rispettivamente:
a)per 12 giornate per le manifestazioni settimanali;
b) per 3 giornate per le manifestazioni mensili;
c) per 90 giornate per le manifestazioni giornaliere.
d) Per 2 giornate nelle manifestazioni annuali
Art. 26 - Divieti ed Obblighi
1. E’ vietato:
a) l’esposizione a terra dei prodotti diversi da calzature e ferramenta;
b) l’uso degli altoparlanti o di ogni altro mezzo sonoro ;
c) la vendita di armi, esplosivi, oggetti preziosi, materiali tossici e nocivi;
d) l’uso di bombole di gas, prodotti infiammabili, carburanti ed in genere di ogni prodotto pericoloso e/o nocivo, salvo che non siano strettamente necessario allo svolgimento dell’attività, e comunque a norma di legge ed utilizzato nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia;
e) accumulare in modo indiscriminato sotto il proprio banco di vendita, ovvero sotto il proprio veicolo, anche provvisoriamente, avanzi di merci, imballaggi, plastica, carta, sacchetti ed ogni altra sorta di rifiuto sfuso.
2. E’ fatto obbligo agli operatori di provvedere, al termine dello svolgimento del mercato, alla pulizia dell’area loro assegnata. Essi, in particolare, devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un adeguato contenitore di sufficiente capacità munito di coperchio da tenersi costantemente chiuso, per il deposito dei rifiuti minuti e devono provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. I prodotti alimentari dovranno essere esposti ad una altezza prevista dalla normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica e comunque secondo le modalità stabilite dalla locale ASL. Per tutti i prodotti dovrà essere specificata la provenienza con modalità previste dalle vigenti normative.
4. L’assegnazione di posteggi nei mercati, nelle fiere ed in ogni altra manifestazione organizzata dal comune o da privati è consentita solo previa presentazione del DURC secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia da parte dell’assegnatario, da presentare al momento della scelta del posteggio.
5. E’ possibile da parte degli operatori del settore del commercio ambulante su aree pubbliche avvalersi della possibilità di delega ai fini della scelta dei posteggi. In tal caso la stessa delega deve essere inviata al servizio commercio almeno 10 giorni prima della data fissata per la scelta del posteggio.
Art. 27 - Disposizioni particolari
1. La disposizione dei posteggi deve essere effettuata in rapporto alla dimensione della strada, dimensione dei marciapiedi, presenza di alberature, cassonetti dei rifiuti, lampioni, paline della segnaletica stradale, ecc., ed inoltre occorrerà che siano valutate le ripercussioni sul traffico con particolare riguardo alla situazione sulle intersezioni stradali.
2. Specifica attenzione dovrà essere posta sulle problematiche relative alla sicurezza dei fabbricati (norme antincendio, vie di fuga, ecc.), con particolare riferimento agli edifici pubblici situati lungo le strade interessate.
Art. 28 - Quote di partecipazione
1. Per la partecipazione a qualunque mercato o fiera, gli operatori verseranno la TOSAP e la TARSU secondo le tariffe previste dall’apposito regolamento comunale.
2. I partecipanti alle fiere annuali e al mercatino dell’antiquariato, considerata la complessità organizzativa di dette manifestazioni, corrisponderanno il pagamento di una quota aggiuntiva stabilita dalla Amministrazione Comunale che, in sede di prima applicazione, viene fissata in di €. 60,00 per la partecipazione a manifestazioni di durata di un giorno, di €. 80,00 per quelle la cui durata risulti essere superiore ad un giorno, salvo eventuali aumenti stabiliti dalla Giunta Comunale.
Art. 29 - Affidamento in gestione delle manifestazioni
1. La Giunta Comunale, sentite le associazioni e le organizzazioni iscritte nell’apposito Albo Comunale potrà disporre con propri atti, l’affidamento a privati della gestione delle Manifestazioni, in tutto o per parte delle incombenze previste.
2. L’affidamento sarà realizzato secondo le procedure di legge attraverso la stipula di apposite convenzioni.
Art. 30 - Planimetrie
1. Le planimetrie relative alla dislocazione dei posteggi nelle aree mercatali di cui al presente Piano, saranno approvate dalla Giunta Comunale sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese con separati ed appositi atti.
2. Particolare attenzione sarà posta alla individuazione un adeguato numero di posteggi per esercenti diversamente abili localizzati in siti idonei. A tal fine potranno essere localizzati posteggi anche fuori mercato anche per gli spuntisti, purché nelle immediate adiacenze delle aree mercatali.
Art. 31 - Aree Mercatali
1. Le aree nelle quali è consentito lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Piano, ad eccezione del commercio in forma itinerante, sono quelle già individuate con deliberazioni di C.C. n. 38 dell’8.6.99 e s.m.i., n. 76 del 28.9.99 e s.m.i., n. 80 del 3.12.94 e s.m.i., n. 7 del 27.2.02 e s.m.i., n. 304 del 3.10.83 e s.m.i. (limitatamente al mercato del mercato del mercoledì).
2. Entro sei mesi dalla data di adozione del presente Piano il responsabile del SUAP sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese provvederà a predisporre apposita proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale, al fine di stabilire in modo sistematico la individuazione delle aree nelle quali è consentito lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Piano.
Art. 32 - Norme varie
1. All’interno dei Mercati e delle fiere è consentito lo scambio consensuale dei posteggi. A tal fine i diretti interessati ne fanno richiesta esplicita al responsabile del SUAP, il quale autorizzerà lo scambio ove non sussistano motivi ostativi.
2. Restano vietati tutti gli scambi di posteggio non autorizzati per iscritto dal responsabile del SUAP, ancorché adottati consensualmente dai rispettivi titolari.
3. Il il SUAP redigerà il registro delle presenze dei mercati e delle fiere con aggiornamenti semestrali in base alla documentazione fornita dal personale del proprio ufficio.
4. Per ragioni di pubblico interesse potrà essere disposta la soppressione di posteggi che saranno nuovamente individuati ed assegnati ai concessionari, in aree idonee fuori mercato purché nelle immediate adiacenze delle aree mercatali.
5. I posteggi così individuati saranno riassegnati secondo le modalità previste dal presente Piano.
6. Nel caso di un solo posteggio da eliminare la riassegnazione viene effettuata nei confronti del titolare.
Art. 33 - Forme di posteggio libere
1. Il responsabile del SUAP sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, è autorizzato può ad individuare con propria determinazione, ulteriori posteggi nel territorio comunale che in ogni caso dovranno essere approvati ed autorizzati dagli organi competenti per rispondere a particolari esigenze della popolazione di riferimento, ovvero degli operatori economici. Tali posteggi, se ubicati nel centro storico, non potranno consentire l’esercizio dell’attività commerciale in modo continuativo, ma solo per un massimo di tre giorni alla settimana.
2. I posteggi saranno assegnati in base ad una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:
a) maggior numero di presenze maturate in passato;
b) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
c) ordine di arrivo delle domande al protocollo del comune secondo il bando emanato dal comune.
TITOLO V
FESTE PAESANE, SAGRE ED ALTRE SIMILI
RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE ORGANIZZATE DA PRIVATI
Art. 34 - Oggetto e definizioni.
1. Il presente titolo disciplina lo svolgimento di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone, organizzate da privati.
2. Il Comune favorisce e promuove lo svolgimento di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone connotate dal trattenimento e dallo svago, finalizzate alla scoperta, alla valorizzazione e alla promozione della conoscenza, della storia, della cultura, dell'arte, del costume e delle tradizioni locali, nonché di ogni altra iniziativa atta a promuovere la partecipazione dei cittadini ad attività improntate a finalità di volontariato, sportive e culturali.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone, tutte quelle manifestazioni organizzate da privati in occasione ed in concomitanza di particolari ricorrenze, eventi o festività a carattere ricreativo, folcloristico, culturale e gastronomico legate anche a tradizioni locali e nelle quali è prevista e/o richiesta la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici abitualmente ceduti dalla rete distributiva locale.
4. Sono escluse dall’applicazione del presente titolo, in quanto carenti delle caratteristiche minime di professionalità e finalità di lucro, le manifestazioni nelle quali la somministrazione avviene a semplice titolo di ospitalità, cortesia, solidarietà umana e sociale e risulta contraddistinta dall’assenza di un corrispettivo ovvero ad offerta libera.
Art. 35 - Organizzazione
1. Sempre ai fini del presente Piano si considerano ricomprese tra le feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone, oltre a quelle programmate direttamente dal Comune, tutte quelle organizzate da imprenditori che come da statuto perseguano tale scopo, nonché da comitati cittadini, pro loco, confraternite ed organizzazioni religiose di qualunque culto, associazioni professionali o di categoria, sportive o di volontariato, circoli culturali e del tempo libero.
2. Almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, i soggetti di cui al precedente comma 1, diversi dal Comune, danno comunicazione all’Amministrazione comunale dello svolgimento di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone, indicando:
a) la denominazione, la ragione sociale e la sede del soggetto organizzatore o promotore dell’iniziativa;
b) il luogo di svolgimento della manifestazione, periodo complessivo di durata e denominazione della stessa;
c) il programma della manifestazione comprensivo delle varie iniziative culturali, ludiche, di intrattenimento, sportive, ricreative o espositive.
3. Ogni domanda presentata dai soggetti di cui al precedente comma 1, può essere riferita ad una sola manifestazione a meno che non trattasi di un programma organico di più eventi riconducibili alle motivazioni ispiratrici di una specifica manifestazione.
4. La durata massima di ciascun evento non potrà essere superiore ai sette giorni consecutivi per il periodo estivo e di quattro giorni per il periodo invernale. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al montaggio/smontaggio delle attrezzature. Tuttavia, nel caso di manifestazioni di consolidata tradizione, l’Amministrazione comunale può disporre, con provvedimento motivato, la deroga dal limite di durata e comunque per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni consecutivi.
Art. 36 - Sovrapposizioni e concomitanze di eventi
1. Nella stessa area pubblica o privata ad uso pubblico dovrà essere evitata la sovrapposizione di manifestazioni concomitanti. A tal fine gli organizzatori di eventi che si svolgono nella stessa area omogenea dovranno concordare il periodo di svolgimento delle rispettive manifestazioni.
2. Qualora vi siano più comunicazioni tra loro concorrenti per la medesima area omogenea, è data priorità sulla base e nell’ordine dei seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di svolgimento della manifestazione;
b) ordine cronologico secondo la data di presentazione della comunicazione presso l’ufficio protocollo del Comune;
c) numero di attività culturali, sociali, economico/professionali/imprenditoriali e di valorizzazione del territorio contenute nel programma di massima della manifestazione, nonché numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima;
3. Nel caso di più eventi tra di loro temporalmente sovrapposti nella medesima area, l’eliminazione della sovrapposizione è effettuata a partire dall’evento con minore diritto secondo i criteri di cui al precedente comma 2, ferma restando la possibilità per gli organizzatori delle manifestazioni escluse di rettificare il periodo di svolgimento.
Art. 37 - Spostamento di luogo e data
1. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di un evento già comunicato, potrà essere autorizzato, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali, che ne comportino una comprovata impossibilità di svolgimento.
Art. 38 - Attività non consentite
1. Ai fini del presente Titolo, non è consentito lo svolgimento di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone nelle quali sia presente unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le attività devono, in ogni caso, essere abbinate ad iniziative culturali, economico/professionali/imprenditoriali, sportive, ricreative o espositive con libero accesso al pubblico dei visitatori, o di intrattenimento e svago a mezzo di orchestre, complessi musicali, cantanti, eventi e rappresentazioni teatrali ed altre simili attività.
Art. 39 - Rilascio delle concessioni di posteggio ed allocazione delle attività
1. Tutti coloro che intendano esercitare una qualsiasi attività in occasione di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone debbono presentare istanza al responsabile del SUAP, almeno quindici giorni prima del loro svolgimento.
2. Se non diversamente stabilito, il responsabile del SUAP sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese stabilisce a suo insindacabile giudizio secondo i criteri fin quì espressi il numero, la localizzazione e la dimensione dei posteggi da assegnare ai soggetti di cui al precedente comma 1, nonché ai produttori di opere del proprio ingegno nel rispetto della normativa vigente in materia, tenendo conto degli effetti sulla viabilità, nonché di ogni altro motivo di pubblico interesse o di carattere igienico sanitario e rilascia le autorizzazioni nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 3.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni alla occupazione dei posteggi di cui al precedente comma 1, il SUAP effettua le assegnazioni a coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione, tenendo conto dei criteri previsti dalla normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche, ovvero, in assenza di validi criteri, considerando i seguenti elementi nell’ordine in cui sono posti:
a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito della specifica festa, sagra o altra simile riunione straordinaria di persone;
b) a parità di numero di presenze di cui alla precedente lettera a, dalla maggiore anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
c) ad ulteriore parità, dalla data del rilascio delle autorizzazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, tenendo conto dei subentri avvenuti nella titolarità delle autorizzazioni nel corso del tempo);
d) ad ulteriore parità, dall’ordine cronologico di presentazione delle rispettive istanze all’ufficio protocollo del Comune, fino a concorrenza dei posti individuati.
Art. 40 - Domande cumulative
Per le attività disciplinate precedenti artt. 23,24,29, 34,35 e 39 è possibile presentare domanda cumulativa con l’elenco dei soggetti interessati ivi riportando per ogni singola posizione tutto quanto sotto il profilo normativo e regolamentare viene richiesto dal presente Piano.
TITOLO VI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Art. 40 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l’uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l’area occupata, non è in alcun modo subordinato a criteri limitativi della concorrenza e del mercato. Essa avviene tramite rilascio di autorizzazione da parte del SUAP previa richiesta dell’interessato.
2. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al precedente comma 1, possono avvenire tramite SCIA da presentarsi al SUAP.
Art. 41 - Tipologia e denominazioni esercizi di somministrazione alimenti e bevande
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono di tipologia unica elencati dalla legge regionale n°.11/08 e si distinguono unicamente in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria posseduta.
Art. 42 - Somministrazione alimenti e bevande non assistita da parte degli operatori economici del commercio al minuto.
1. L’esercizio dell’attività di somministrazione non assistita dei prodotti di gastronomia presso gli esercizi di vicinato, è soggetto a SCIA da presentarsi al SUAP.
2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche vendute in recipienti sigillati dal produttore all’origine ed aperti direttamente dal cliente.
3. Negli esercizi di vicinato e nei panifici è consentita la dotazione di semplici piani d’appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
4. All’attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.
Art. 43 - Somministrazione di alimenti e bevande effettuata da imprese Artigiane operanti nel settore alimentare
1. A norma dell’Art. 11 della nuova legge regionale organica in materia di Artigianato 30 ottobre 2009, n. 23, la somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta anche dalle imprese Artigiane, purché in via strumentale o accessoria.
2. è considerata “in via strumentale o accessoria” l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all’interno dei locali dalle imprese Artigiane che:
a) vendono per il consumo sul posto alimenti e bevande da esse direttamente ed immediatamente prodotte nei locali medesimi;
b) utilizzano semplici piani d’appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva dei locali;
c) forniscono esclusivamente stoviglie e posate a perdere.
3. È, altresì, consentito l’impiego di tavoli e sedute, collocate anche all’esterno del locale, purché:
a) si trovino dinanzi all’ingresso dell’attività;
il loro numero non superi il limite di due tavoli e di otto sedute; sia congruo all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale;
b) i tavoli non siano in alcun modo apparecchiati, neppure con tovaglie a perdere;
c) sui tavoli siano unicamente presenti le dotazioni minime distributori di tovaglioli con esclusione, quindi, di tutti gli altri accessori utili per la ristorazione (es. saliere, oliere, salsiere, ecc.).
4. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei locali dell’azienda da imprenditori artigiani operanti nel settore alimentare, è soggetto a SCIA, da presentarsi al SUAP.
5. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande quando svolta all’esterno è in ogni caso soggetta alla medesima autorizzazione prevista per la realizzazione dei dehors e soggiace alle stesse norme previste dal regolamento di polizia amministrativa e di sicurezza urbana ed alla collegata delibera di giunta comunale.
Art. 44 - Somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso circoli privati
1. è soggetta a SCIA, da presentarsi al SUAP, anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata da circoli privati allorché essa concretizzi un’attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza o in presenza di una ridotta una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall’Art. 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti indici di riferimento:
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare e/o senza previa valutazione ed approvazione dell’organo assembleare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d’ingresso;
b) pubblicità dell’attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) strutturazione del locale in cui si svolge l’attività tale da apparire prevalente la destinazione dell’esercizio ad un’attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l’altro, cucine per la cottura dei cibi nonché sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
d) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.
Art. 45 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
1. L'apertura di un esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico, avviene tramite SCIA, da presentarsi al SUAP.
2. La somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può in alcun caso avvenire in modo isolato, ma solo ed esclusivamente in occasione di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone e limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni e comunque per una durata non superiore a sette giorni. ( vedi anche art.35, punto 3)
3. La SCIA, da presentarsi al SUAP, sostitutiva dell’autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande è, altresì, necessaria quando detta attività sia effettuata da operatori del settore già titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, su una strada diversa da quella in cui ha sede l’esercizio stabile, ovvero quando effettuata tramite strutture autonome collocate ad una distanza superiore a trenta metri dall’ingresso del locale, calcolata in linea d’aria.
4. Con la SCIA, da presentarsi al SUAP, di cui ai precedenti commi è necessario autocertificare il possesso dei requisiti di cui alla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dei requisiti di sicurezza ed igienico sanitari. Tale certificazione, inoltre, non è sostitutiva dell’autorizzazione di posteggio, la quale deve essere chiesta in ogni caso secondo le disposizioni contenute nel presente Piano.
Art. 46 - Rilascio delle autorizzazioni temporanee di posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande e il commercio di prodotti alimentari da parte di operatori economici su aree pubbliche
1. In caso di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari da parte di operatori economici su aree pubbliche, il rilascio dell’autorizzazione di posteggio o di occupazione del suolo pubblico è subordinato al rispetto delle modalità e prescrizioni contenute nell’ordinanza del ministero della salute 3 aprile 2002, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 17 maggio 2002, n. 114.
2. All’atto della richiesta dall’autorizzazione il titolare dovrà, altresì, allegare alla stessa una certificazione della ASL competente per territorio, individuata in base alla sua residenza, ovvero, in sostituzione, un autocertificazione dalla quale risulti il pieno e totale rispetto dell’ordinanza di cui al precedente comma 1.
Art. 47 - Sanzioni
1. Chiunque svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo le tipologie di cui al presente titolo senza rispettare le prescrizioni previste per ciascuna tipologia, è considerato in attività di “somministrazione non autorizzata” e, come tale, soggetto alle sanzioni di cui all’art. 1, comma 140, della legge regionale Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11.
TITOLO VII
ATTIVITA’ ARTIGIANALI
Art. 48 – Acconciatore ed estetista
1. L’apertura, il trasferimento delle attività di Acconciatore ed estetista sono soggette alla SCIA con la quale l’interessato certifica:
a) di avere rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia di urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d’uso dei locali;
b) il possesso del certificato di agibilità
c) il possesso del Nulla Osta ASL (SCIA, ASL)
d) il possesso dell’Attestato di qualifica
2. Tali attività, i cui orari sono equiparati a quelli delle attività commerciali, possono essere svolte anche all’interno di abitazioni a condizione che vi sia un bagno ad esclusivo servizio dell’attività.
3. Valgono tutte le altre norme vigenti in materia.
Art. 49 - Divieti
1. Non è consentito nel centro storico, come definito all’art. 4, lo svolgimento di attività artigianali:
a. di tipo molesto quali: autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, lavorazione marmi
b. che presentano pericoli d’incendio, di esplosione
TITOLO VIII
CHIOSCHI – EDICOLE
Art. 50 - Collocazione
1. La collocazione di chioschi ed edicole, in funzione delle necessità di sviluppo del territorio comunale, è realizzata sulla base di apposito piano approvato dalla Giunta Comunale.
2. Il Piano individua:
a) aree idonee
b) la tipologia dei chioschi
c) le modalità di assegnazione della concessione delle aree
d) ogni altro elemento utile
3. Per i chioschi destinati alla vendita della stampa quotidiana e periodica valgono inoltre le norme di cui al titolo IX
TITOLO IX
VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 51 - vendita della stampa quotidiana e periodica
1. L'apertura di esercizi di vendita di stampa quotidiana e periodica non è in alcun modo subordinato a criteri limitativi della concorrenza e del mercato. Essa avviene tramite rilascio di autorizzazione da parte del SUAP, dietro istanza dell’interessato.
2. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al precedente comma 1, possono avvenire tramite SCIA, da presentarsi al SUAP.
Art. 52- requisiti per l’apertura di esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica
1. L'avvio e l'esercizio dell'attività di esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, all’osservanza del Piano approvato dalla Giunta Comunale nonché al possesso dell’autorizzazione della Federazione Italiana Editori e Giornali.
TITOLO X
SPETTACOLO VIAGGIANTE
Art. 53 - Attività di spettacolo viaggiante
1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e relative norme di attuazione, le modalità di autorizzazione, in forma ricorrente od occasionale, delle aree per coloro che intendono esercitare nel territorio del Comune di Avezzano attività dello spettacolo viaggiante, nonché le modalità di svolgimento di tali intrattenimenti ed il rilascio delle autorizzazioni di esercizio.
2. Ai fini del presente Piano, valgono le seguenti definizioni:
a. attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b. attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
c. giochi o accessori gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non e richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta;
d. attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;
e. gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
f. conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
g. manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
h. libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.
3. Su tutte le attrazioni deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito ed il numero telefonico.
Art. 54 - Esercizio dell’attività
1. L'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante è soggetta ad autorizzazione, a carattere permanente, rilasciata ai sensi dell’art. 69 TULPS, a titolo generale dal Comune di residenza, o dove l'azienda ha sede legale nel caso di società, e ad ulteriore autorizzazione a carattere temporaneo, sempre ai sensi dell'art. 69 TULPS, da parte del Comune di Avezzano.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le attività già in esercizio entro la data del 12 dicembre 2007, dovranno risultare registrate ai sensi del D.M. 18 maggio 2007, ed essere in possesso del previsto codice identificativo.
3. Dalla stessa data le nuove autorizzazioni di spettacolo viaggiante rilasciate a titolo sia permanente sia temporaneo potranno riguardare esclusivamente attrazioni registrate a nome del medesimo soggetto richiedente.
4. Le attrazioni di cui sopra, per le quali non sia stata presentata nei termini previsti (12 dicembre 2009) istanza di registrazione, non potranno essere autorizzate all'esercizio. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso dovrà ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo. Il passaggio di proprietà di un'attrazione dovrà essere comprovato da scrittura privata registrata ovvero da atto notarile.
5. Le attività di cui al presente titolo, possono essere esercitate:
w all'aperto, sulle aree comunali individuate a tale scopo. L’individuazione delle aree non costituisce impedimento a che le medesime possano essere concesse per altri scopi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, qualora non siano utilizzate ovvero richieste o, in ogni caso, qualora se ne ravvisi la necessità;
w all'aperto su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previa esibizione di apposito titolo e nulla-osta da parte del proprietario per l'utilizzo dell'area;
w al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che si presentino idonee e compatibili per dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso, fatto salvo, ai fini della sicurezza e della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e dall'art. 80 TULPS.
Art. 55 - Concessione delle aree
1. Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 69 TULPS da parte del SUAP include anche l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone secondo le modalità previste dalle norme, regolamenti e/o atti deliberativi vigenti in materia.
2. Il concessionario dovrà, di norma, provvedere al ritiro della autorizzazione onnicomprensiva prima dell’inizio dell’occupazione.
3. Il provvedimento di autorizzazione ha carattere personale. È quindi vietata la sub-autorizzazione ad altri sotto qualsiasi forma.
4. A garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell’esercizio dell’attività, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dovrà essere costituita, in favore di questa Amministrazione comunale, apposita cauzione di importo pari a cinque volte l'importo TOSAP dovuto; tale cauzione potrà essere costituita con polizza fidejussoria, deposito bancario, ecc..
5. Il Concessionario deve provvedere alla costante ed ininterrotta pulizia dell’area occupata dall’attrazione e dagli eventuali carriaggi e carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell’attrazione e delle eventuali carovane per il decoro dell’area stessa.
6. E' vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo. Il titolare della autorizzazione è tenuto comunque a restituire l’area avuta in autorizzazione nelle stesse condizioni in cui gli e stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari.
7. Nel caso di eventuale assegnazione di un'area da adibire in modo permanente, o comunque superiore a sei mesi ad attrazione singola dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere all’aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri che saranno individuati dall’Amministrazione Comunale.
8. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della autorizzazione rilasciata ed e comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.
9. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, la autorizzazione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca da diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
10. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca delle autorizzazioni da parte dell’Amministrazione, per abuso da parte del titolare.
11. Ad ogni esercente può essere concessa una sola area alla volta, e neppure si possono concedere allo stesso esercente più aree contemporaneamente.
12. Le concessioni delle aree sono temporanee e per periodi non eccedenti i sessanta giorni consecutivi. La autorizzazione è prorogabile o rinnovabile per periodi di trenta giorni alla volta, fino ad un massimo di sei mesi complessivi nello stesso anno.
13. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, il diritto di non autorizzare alcune tipologie di attrazioni, sulla base di autonome valutazioni di merito ed opportunità.
Art. 56 - Domande di partecipazione
1. Le domande tese ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell’attività (autorizzazione suolo pubblico e autorizzazione di polizia amministrativa), devono essere presentate, in bollo, al SUAP almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’occupazione. Per la data dell’istanza farà fede la data attribuita al protocollo generale del Comune. Il mancato rispetto del termine indicato, può comportare il diniego dell’autorizzazione e la non ammissione.
2. L’Amministrazione Comunale si pronuncia, di norma, sulle singole domande di ammissione almeno sette giorni prima della data indicata come inizio dell’attività.
3. Il richiedente deve quindi indicare nella domanda:
a) le generalità del gestore, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale, esatta denominazione e sede del Circo, con indicazione precisa del recapito postale e telefonico;
b) le generalità degli eventuali conduttori e la loro accettazione firmata;
c) la fotocopia della licenza generale di esercizio ai sensi dell'art. 69 TULPS, rilasciata dal comune di residenza;
d) la data prevista per l'inizio della autorizzazione di suolo pubblico; per ogni domanda potranno essere indicate non più di tre date;
e) l’elenco degli animali al seguito (numero e specie);
f) il codice identificativo attribuito, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa. Il gestore dovrà essere inoltre in grado di esibire, a richiesta, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegata all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo, il manuale d'uso e manutenzione ed il libretto dell'attività di ogni attrazione di cui si richiede l'installazione. Sino alla suddetta data, alle domande di esercizio dovrà essere allegata copia dell'istanza presentata al Comune di riferimento per l'attribuzione del codice identificativo;
g) la capienza della struttura (numero spettatori).
Art. 57 - Adempimenti del richiedente
1. Nei tre giorni antecedenti la data di inizio dell’occupazione il richiedente potrà comunicare la rinuncia al rilascio della autorizzazione.
2. La rinuncia e ammessa solo nei seguenti casi:
gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
guasti o gravi danni subiti agli impianti certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
3. All'atto del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere prodotto deposito cauzionale fissato in mille euro, mediante deposito di fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia di eventuali danni prodotti sull'area in autorizzazione, ovvero a ristoro di eventuali violazioni di norme regolamentari in materia di TOSAP, affissioni e pubblicità, smaltimento rifiuti, ecc.
4. La mancata presentazione della prova di avvenuta costituzione del deposito cauzionale comporta la sospensione del rilascio dell’autorizzazione.
5. Detto deposito cauzionale sarà svincolato previa verifica dell'area occupata effettuata da personale comunale competente per accertare l'eventuale presenza di danneggiamenti imputabili alla struttura circense; a tale sopralluogo potrà partecipare il responsabile della struttura o suo incaricato.
Art. 58 - Sospensione e revoca della concessione
1. L'Amministrazione Comunale potrà sempre sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la autorizzazione, in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la autorizzazione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario o veterinario impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire nell'atto di autorizzazione o su richiesta motivata del prefetto o del questore.
Art. 59 - Criteri preferenziali
1. In caso di più domande concorrenti per una medesima area, ovvero che insieme portano al superamento del numero di attrazioni previste per l'area interessata, ovvero che prevedono attrazioni della stessa tipologia, valgono i seguenti criteri di priorità:
maggior numero di concessioni ottenute nello stesso luogo nei cinque anni precedenti;
residenza nel Comune di Avezzano;
ordine di presentazione della domanda.
Art. 60 - Gestione delle attrazioni
1. L'autorizzazione per l'esercizio delle attrazioni è strettamente personale e vale esclusivamente per il tempo, il luogo e l'attrazione e il complesso di attrazioni riportate sul provvedimento stesso.
2. E' vietata la cessione dell’autorizzazione sotto qualsiasi titolo e forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e, sia il titolare sia il sub-titolare saranno esclusi da future concessioni nel Comune di Avezzano per un periodo non inferiore a due anni.
3. Qualora sia accertato abuso nell'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste, si procederà in base all'art. 10 del TULPS prevedendo, eventualmente previa apposita diffida, la sospensione temporanea o il divieto di prosecuzione dell'attività.
Art. 61 - Spese a carico dei titolari
1. Tutte le spese relative alla autorizzazione, come bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti sono a carico dei concessionari.
Art. 62 - Assicurazione
1. E' fatto obbligo ai gestori che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente titolo di dimostrare il possesso, per ogni attrazione, di una adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per gli eventuali danni che potrebbero prodursi nell'esercizio delle attrazioni.
2. Il massimale deve essere stabilito in proporzione ai rischi connessi con il tipo di attrazione, ma in ogni caso non potrà essere inferiore ad unmilionecinquecentomila euro.
Art. 63 - Rinunce e subentri
1. Nel caso l’assegnatario dell’area intenda rinunciare all’esercizio dovrà comunicarlo per scritto entro venti giorni dalla data di inizio dell’attività.
2. La mancata comunicazione comporterà la sospensione per un anno dalle concessioni per l’esercizio di attività con le medesime attrazioni nel Comune di Avezzano.
3. Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente.
Art. 64 - Manifestazioni temporanee
1. Nell’ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, feste rionali, ecc.) possono essere rilasciate autorizzazioni per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante anche indipendentemente dalle aree previste nel precedente art. 54.
2. Le attrazioni potranno essere installate nell'ambito della superficie occupata dalla manifestazione principale ovvero in aree immediatamente adiacenti.
3. Il numero massimo di attrazioni ammesse in tali occasioni non potrà essere superiore a dieci e le previste autorizzazioni potranno essere richieste tanto dall'organizzatore della manifestazione primaria quanto dai singoli esercenti. In tale ultimo caso, laddove l’attrazione interessi un’area interna alla manifestazione principale, alla domanda dovrà essere allegato specifico nulla-osta da parte dell'organizzatore della manifestazione primaria.
4. Ai fini del rilascio del provvedimento che autorizza l'esercizio dell'attività costituisce requisito indispensabile il parere favorevole dell'organizzatore della manifestazione primaria.
Art. 65 - Gestione dell’attrazione e personale coadiuvante
1. Il gestore dell'attrazione, per la quale e stata rilasciata l'autorizzazione temporanea di esercizio ai sensi dell’art. 69 TULPS, può gestirla direttamente o a mezzo di conduttore espressamente nominato per scritto nella domanda di partecipazione e con accettazione scritta da parte di questi.
2. E' tassativamente vietata ogni forma di sub-autorizzazione.
3. La variazione del conduttore deve essere comunicata al comune, di norma, dieci prima l'inizio della manifestazione, fatta eccezione per casi dovuti a forza maggiore.
4. In caso di presenza di più attrazioni da parte di unico gestore è obbligatoria la nomina di un conduttore per ogni attrazione, oltre quella gestita direttamente dal titolare.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66 - Osservatorio e controlli
1. E’ istituito l’Osservatorio sulle Attività Produttive con compiti di programmazione e di indirizzo dell’Amministrazione.
2. L’Osservatorio, coordinato dal Dirigente del Servizio Attività Produttive è formato da:
w L’Assessore preposto alle Attività Produttive o suo delegato con funzione di Presidente;
w Dirigente del Servizio Attività Produttive o suo delegato;
w Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive;
w Dirigente Polizia Locale o suo delegato;
w Un membro in rappresentanza dei consumatori;
w Cinque membri in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali del commercio e dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
w Un membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
Potranno partecipare Partecipano alle sedute dell’Osservatorio, appositamente convocati, oltre ad altri organismi Comunali, le Associazioni di categoria e dei Consumatori.
Art. 67 - Violazioni
1. Fatte salve le sanzioni direttamente previste dalla legge, per le violazioni al presente Piano provvede la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo. Per le violazioni delle norme di cui al Presente Piano, fatte salve quelle già disciplinate, si applicano le sanzione previste per ogni singola fattispecie dalla vigente normativa.
Art. 68 - Cessazione ed abrogazione norme
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Piano cessa di avere efficacia:
________________
Art. 69 - Entrata in vigore
1. Il presente Piano entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dalla delibera di approvazione dello stesso.
INDICE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Contenuto del Piano
Art. 2 – Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
Art. 3 – Requisiti morali/professionali
Art. 4 - Delimitazione centro storico
TITOLO II
Commercio al dettaglio in sede fissa ed all’ingrosso nel Centro Storico
Art. 5 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Art. 6 – Limitazioni
Art. 7 - Procedimento amministrativo
Art.8 - Attività congiunte
Art. 9 - Divieti
Art. 10 - Trasformazione media struttura
Art. 11 - Disposizioni particolari
Art 12 - Commercio all’ingrosso
Art. 13 - Carico e scarico
Art. 14 – Trasferimenti per causa di forza maggiore
TITOLO III
Commercio al dettaglio ed all’ingrosso al di fuori del Centro Storico
Art. 15 - SCIA commerciale
Art. 16 - Medie strutture di vendita
Art. 17 - Grandi strutture di vendita
TITOLO IV
Commercio al minuto su spazi ed aree pubbliche
Art. 18 - Autorizzazioni e concessioni
Art. 19 - Calendari dei mercati e delle fiere
Art. 20 - Commercio in forma itinerante
Art. 21 - Produttori diretti
Art. 22 - Mercati settimanali
Art. 23 - Fiere Annuali Calendario ed orari di svolgimento
Art. 24 - Mercatini rionali e mercatino alimentari
Art. 25 - Revoca
Art. 26 - Divieti ed Obblighi
Art. 27 - Disposizioni particolari
Art. 28 - Quote di partecipazione
Art. 29 - Affidamento in gestione delle manifestazioni
Art. 30 - Planimetrie
Art. 31 - Aree Mercatali
Art. 32 - Norme varie
Art. 33 - Forme di posteggio libere
TITOLO V
Feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone organizzate da privati
Art. 34 - Oggetto e definizioni.
Art. 35 - Organizzazione
Art. 36 - Sovrapposizioni e concomitanze di eventi
Art. 37 - Spostamento di luogo e data
Art. 38 - Attività non consentite
Art. 39 - Rilascio delle concessioni di posteggio ed allocazione delle attività
TITOLO VI
Somministrazione alimenti e bevande
Art. 40 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 41 - Tipologia e denominazioni esercizi di somministrazione alimenti e bevande
Art. 42 - Somministrazione alimenti e bevande non assistita da parte degli operatori economici del commercio al minuto.
Art. 43 - Somministrazione di alimenti e bevande effettuata da imprese Artigiane operanti nel settore alimentare
Art. 44 - Somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso circoli privati
Art. 45 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Art. 46 - Rilascio delle autorizzazioni temporanee di posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande e il commercio di prodotti alimentari da parte di operatori economici su aree pubbliche
Art. 47 - Sanzioni
TITOLO VII
Attività artigianali
Art. 48 – Acconciatore ed estetista
Art. 49 - Divieti
TITOLO VIII
Chioschi – Edicole
Art. 50 - Collocazione
TITOLO IX
Vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 51 - Vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 52 - Requisiti per l’apertura di esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica
TITOLO X
Spettacolo viaggiante
Art. 53 - Attività di spettacolo viaggiante
Art. 54 - Esercizio dell’attività
Art. 55 - Concessione delle aree
Art. 56 - Domande di partecipazione
Art. 57 - Adempimenti del richiedente
Art. 58 - Sospensione e revoca della concessione
Art. 59 - Criteri preferenziali
Art. 60 - Gestione delle attrazioni
Art. 61 - Spese a carico dei titolari
Art. 62 - Assicurazione
Art. 63 - Rinunce e subentri
Art. 64 - Manifestazioni temporanee
Art. 65 - Gestione dell’attrazione e personale coadiuvante
TITOLO XI
Disposizioni finali
Art. 66 - Osservatorio e controlli
Art. 67 - Violazioni
Art. 68 - Cessazione ed abrogazione norme
Art. 69 - Entrata in vigore






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