LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 16/07/2008
Nuove norme in materia di commercio
BURA N. 4 DEL 22/07/2008
Art. 1
1. (Disposizioni generali). La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano
l’esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e la
somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della Regione Abruzzo, nonché gli orari
di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e dei pubblici
esercizi. Definisce, altresì, gli indirizzi generali e la programmazione per l’insediamento delle
attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Recepisce,
inoltre, le disposizioni del D.L. 4/7/2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) così come
modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e le disposizioni del D.L.
31/01/07, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) così
come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.
2. (Libertà d’impresa). L’attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa
economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei
principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della
concorrenza e del mercato.
3. (Disciplina delle attività commerciali: definizioni). Ai fini della presente legge si
intendono:
a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al
dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può
assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci
in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre
forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di
vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La
superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna
differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di
legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/2 della
superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi non possono essere
introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra
tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte
dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59)
per l’intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci
diverse, si applicano le sanzioni di cui al comma 139 della presente legge.
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al
punto d) così classificati in ragione della popolazione residente:
tipologia di esercizio
delle medie
superfici di vendita
Comune con popolazione
sino a 10.000 abitanti
Comune con popolazione
superiore a 10.000
abitanti
Superficie dell’esercizio Superficie dell’esercizio
M1 Da 151 mq. a 300 mq Da 251 mq. a 600 mq.
M2 Da 301 mq. a 600 mq. Da 601 mq. a 1.500 mq.
M3 Da 601 mq. a 1.500 mq. Da 1.501 mq. a 2.500
mq.
f) per grandi superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti massimi
relativi alle tipologie M3 di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande superficie di vendita nella quale più
esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono inseriti in una unica struttura a
destinazione specifica e che comunque usufruiscono in comune di parti accessibili al
pubblico, accessi, servizi, viabilità, parcheggi e spazi gestiti unitariamente. Ai fini della
presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso
presenti;
h) per outlet una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o più imprenditori
rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore finale merceologie
che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data dell’inizio della vendita
stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce, o che presentano
difetti non occulti di produzione e che comunque non siano state introdotte nei canali
distributivi classici;
i) per “factory outlet center” una media o una grande superficie di vendita composta da
esercizi commerciali, come definiti alla precedente lettera h), la cui superficie di vendita
complessiva è pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro
commerciale stesso;
j) per esercizio specializzato una media o una grande superficie di vendita in cui è prevista
la vendita di un unico marchio relativo ad uno o più settori non alimentari a grande
fabbisogno di superficie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento,
illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio;
k) per parco commerciale l’aggregazione di tre o più esercizi commerciali di grandi superfici
di vendita situati in edifici anche distinti e separati da viabilità purché ricadenti in area
omogenea;
l) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei,
sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici,
con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di
associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture
ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da
aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;
m) per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di
prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività
commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari.
n) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di
soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle
scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro
che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;
o) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che
comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o
in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale,
appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio;
p) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere
utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da banchi,
scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette
strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione,
cucine, uffici e servizi;
q) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a
consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera
n);
r) per superficie aperta al pubblico l’area adiacente o comunque pertinente al locale cui si
riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se
pubblica o comunque a disposizione dell’operatore, se privata;
s) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l’organizzazione di un servizio
di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso,
ai suoi familiari ed alle persone invitate, svolto presso l’abitazione del consumatore
nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di
cerimonie, convegni ed attività similari;
t) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l’attività
svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e
scuole, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite
l’opera di altro soggetto con il quale si sia stipulato apposito contratto.
4. (Ambito di applicazione). Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l’impianto e
l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di
riordino del settore farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici,
specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di
monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di
distribuzione e vendita dei generi di monopolio) come modificata dal Decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e dal Decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Approvazione del regolamento di esecuzione,
della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio);
c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); d) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n.
443 (Legge-quadro per l’artigianato), modificato dall’articolo 13 della legge 5 marzo
2001, n. 57, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni
di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari
all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
e) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei
beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio
di vicinato;
f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che
vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti
esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici
nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
g) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a
carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa,
realizzate anche mediante supporto informatico;
h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni
approvate con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa);
i) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e
delle mostre di prodotti, all’uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le
sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle
manifestazioni stesse;
j) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato e
enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su
supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro
attività;
k) alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di agriturismo;
l) alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di strutture turisticoalberghiere, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati;
m) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi dell’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante
semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione
di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
n) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi della L.R.
28.04.1995, n. 75 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);
o) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio
di alimenti e bevande a fini promozionali;
p) alla vendita di latte fresco crudo effettuata tramite distributori automatici autorizzati;
q) ai titolari di vendita esclusiva di carburanti.
5. (Settori merceologici relativi al commercio al dettaglio e all’ingrosso a posto fisso). Ai
sensi della presente legge l’attività commerciale all’ingrosso o al dettaglio in sede fissa può
essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
a) alimentare;
b) non alimentare;
c) misti. 6. (Requisiti morali). Non possono esercitare l’attività commerciale di cui al comma 1:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo
che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, ovvero per uno dei delitti
previsti dagli articoli 628, 629, 641, 644, 648, 648-bis, dall’articolo 216 R.D. 267/1942 o
di cui al Libro II titolo XII del Codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati
contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del
Codice penale;
f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo
2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11
agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
7. (Requisiti morali). Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6 o hanno riportato, con
sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume.
8. (Requisiti morali). Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 6, lettere c), d), e),
f) e del comma 7 permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal
giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.
9. (Requisiti morali). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di
onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta
all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del Decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle Comunicazioni e delle informazioni
antimafia).
10. (Requisiti professionali per le attività di commercio al dettaglio e per la
somministrazione di alimenti e bevande). L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività
commerciale relativa al settore merceologico alimentare e alla somministrazione di alimenti
e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) relativamente all’esercizio delle attività commerciali alimentari:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il
commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla
vigente normativa in materia di Formazione Professionale;
2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di
vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria
opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di
cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione
all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11
giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici
individuati dalle lettere a), b), c) dell’articolo 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988, salvo
cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
4) essere in possesso del Diploma di Laurea in Scienze dell’Alimentazione o di Diploma
di Istituto Alberghiero o titoli europei equipollenti;
b) relativamente all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la
somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa in
materia di formazione professionale ovvero essere in possesso di un diploma di
istituto secondario o universitario attinente all’attività di preparazione e
somministrazione di bevande e alimenti;
2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio precedente
l’avvio dell’attività commerciale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o
avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio
precedente l’avvio dell’attività, presso imprese esercenti l’attività nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto
alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di
cooperativa o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione
all’INPS;
3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11
giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la
gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o
per perdita dei requisiti;
4) e essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell’Alimentazione o di Diploma
di Istituto Alberghiero o titoli europei equipollenti.
11. (Commercio al dettaglio in sede fissa: finalità). La programmazione regionale ha durata
di tre anni. A tal fine la Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Attività Produttive, nel
rispetto dell’articolo 41 del vigente Statuto Regionale, almeno centoventi giorni prima della
scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio Regionale, una
proposta di aggiornamento, sentite le organizzazioni regionali di categoria del commercio,
aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. La
programmazione regionale persegue le seguenti finalità:
a) realizzare le condizioni di massimo vantaggio per i consumatori mediante la
diversificazione delle strutture distributive sia per tipologie che per dimensioni, attraverso
una efficiente articolazione e attraverso una distribuzione territoriale che garantisca la più
comoda accessibilità e fruibilità del servizio reso;
b) incrementare la produttività del settore attraverso uno sviluppo armonico e un processo
di innovazione che, pur tutelando per il periodo della programmazione le micro
imprenditorialità del sistema distributivo, non pregiudichi un razionale processo di
ristrutturazione e di ammodernamento necessario per il mantenimento della
concorrenzialità intra e interregionale, per una effettiva garanzia e tutela del cittadino
consumatore e dei lavoratori; c) assicurare la sostenibilità ambientale e sociale della distribuzione commerciale.
12. (Obiettivi). La Regione, tenendo conto delle peculiarità proprie del sistema distributivo e
delle specifiche condizioni del sistema insediativo regionale, definisce gli indirizzi generali
per l’insediamento delle attività commerciali perseguendo i seguenti obiettivi:
a) raccordare la rete commerciale alla distribuzione della popolazione ed alla mobilità della
stessa riducendo gli effetti dell’impatto territoriale ed ambientale e socio-economico degli
esercizi commerciali e limitando i fenomeni di congestionamento e di eccessiva
concentrazione dell’offerta, tenuto conto delle peculiarità geografiche, morfologiche e
infrastrutturali;
b) valorizzare, promuovere, riqualificare e salvaguardare la rete distributiva esistente nelle
zone urbane, nei centri storici e nei centri minori, compresi quelli montani anche
attraverso attive politiche di sostegno;
c) potenziare ed ottimizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici,
sia nelle zone rurali e di montagna mediante l’individuazione di incentivi ed eventuali
deroghe e mediante la promozione di centri polifunzionali e la riqualificazione
professionale;
d) favorire i processi di riconversione e di innovazione della rete distributiva attraverso i
processi che agevolino fenomeni di accorpamento di esercizi esistenti e iniziative di
aggregazioni tra commercianti per promuovere processi di ristrutturazione, di efficienza
logistica, commerciale e promozionale della rete e sviluppare occupazione a tempo
indeterminato, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e imprenditoria diffusa e
riqualificazione professionale anche sotto un profilo più strettamente manageriale;
e) coordinare l’attività urbanistica e programmatica degli enti preposti al fine di un impiego
razionale delle aree di specifica destinazione commerciale nonché quelle derivanti dal
recupero di aree non attivate e di contenitori dismessi aventi specifica destinazione ad
uso commerciale;
f) sviluppare una programmazione articolata di tutti gli Enti che concorrono alla formazione
della procedura amministrativa al fine di garantire un procedimento coordinato, condiviso
e sinergico;
g) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme
distributive, una possibilità di scelta in ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza
sia il contenimento dei prezzi sia il corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni, sia
per il servizio prestato;
h) sviluppare una più cosciente e condivisa cultura del marketing commerciale, con
particolare riguardo alla responsabilità sociale d’impresa ed al bilancio sociale;
i) promuovere i prodotti alimentari regionali e il commercio equo e solidale e perseguire il
risparmio energetico e gli obiettivi del Piano regionale Rifiuti per la raccolta differenziata
e la riduzione degli imballaggi.
13. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 57 si
applicano per le nuove aperture, l’ampliamento ed il trasferimento di insediamenti
commerciali di cui al comma 3, lett. d) ed e), per le nuove aperture e i trasferimenti di
insediamenti commerciali di cui al comma 3 lett. f) nonché per la definizione di procedure di
individuazione delle aree e delle zone dei territori comunali entro i quali sono soggetti a
particolari vincoli o condizioni anche gli insediamenti di cui alla lett. d) del medesimo comma.
14. (Ambiti di applicazione per tipologia). Il trasferimento di sede degli esercizi commerciali di
cui al comma 3 lett. d),e),f) e g) può avvenire all’interno del territorio comunale in cui sono
ubicati.
15. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni della presente legge si applicano
alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si applicano altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in
locali esclusivamente adibiti a tale attività.
16. (Ambito di applicazione per territorio). Al fine di ottimizzare il raccordo funzionale tra gli
indirizzi di cui ai commi da 11 a 57 con le proiezioni territoriali ad essi corrispondenti ed in
coerenza con quanto stabilito dalle indicazioni della programmazione e della pianificazione
settoriale e territoriale, sono individuati i seguenti ambiti territoriali:
a) aree territoriali del Quadro di Riferimento Regionale (QRR) sono prescelte come aree
sovracomunali (o ampi bacini di utenza) per le quali vengono individuati criteri di sviluppo
omogenei. Le aree QRR, così come riportate nell’allegato A della presente legge,
costituiscono il riferimento territoriale per gli aspetti dimensionali e localizzativi
identificandosi come aree programmatiche e di pianificazione del settore distributivo
(Allegato A della presente legge);
b) centri storici (quelle parti del territorio comunale che gli strumenti urbanistici comunali
individuano come zona di tipo A) o aree di particolare pregio storico, artistico, culturale o
archeologico individuate come tali dal piano del centro storico approvato dai comuni a
norma dei commi da 67 a 69 della presente legge;
c) centri interessati da fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del
sistema distributivo e dei servizi, individuati dalla Giunta Regionale.
17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L’apertura, il trasferimento di sede e
l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui al comma 3 lettera d), di un
esercizio di vicinato sono soggetti a previa denuncia di inizio di attività, al Comune
competente per territorio e possono essere effettuati trascorsi trenta giorni dalla data di
ricevimento della denuncia. Nella denuncia il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali
di cui ai commi da 6 a 9;
b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienicosanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d’uso dei locali;
c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell’esercizio;
d) l’esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67
a 69, stabilite dal Comune.
18. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L’attività di vendita è esercitata nel
rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei
regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle
destinazioni d’uso.
19. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). Negli esercizi di vicinato abilitati alla
vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di
gastronomia, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione di alimenti e
bevande e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
20. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). Di seguito alla denuncia di cui ai
commi precedenti, sulla base anche di una verifica diretta, il Comune, oltre che provvedere
all’iscrizione dell’esercizio ai ruoli competenti comunica l’inizio della nuova attività, e
comunica, altresì, i dati relativi all’esercizio, alla Direzione Attività Produttive della Giunta
Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.
21. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). L’apertura, il trasferimento di
sede e l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui al comma 3, lettera e) di
un esercizio della media superficie di vendita sono soggetti all’autorizzazione rilasciata dal
Comune in cui è ubicato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla presente
legge. Nella richiesta di autorizzazione l’interessato deve dichiarare: a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali
di cui ai commi da 6 a 9;
b) l’ubicazione dell’esercizio, la superficie di vendita e il settore o i settori merceologici che
intende attivare;
c) eventuali comunicazioni e notizie per la valutazione delle priorità così come previsto al
comma 64.
22. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). Il Comune, sulla base delle
disposizioni di cui alla strumentazione da esso predisposta ai sensi dei commi da 37 a 43 e
del comma 46, adotta le norme sul procedimento. Di seguito al rilascio dell’autorizzazione il
Comune oltre che provvedere all’iscrizione ai ruoli competenti, comunica l’inizio della nuova
attività, e comunica, altresì, i dati relativi all’esercizio, alla Direzione Attività Produttive della
Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio. Il Comune stabilisce il termine,
comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le
domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il
provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso a
costruire inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 21, prevedendone la
contestualità.
23. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). L’attività di vendita è
esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria,
dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle
destinazioni d’uso.
24. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). L’apertura, il trasferimento di
sede e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande
superficie di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per
territorio secondo le procedure di cui ai successivi commi. Per la grande superficie di vendita
gli ampliamenti degli esercizi esistenti possono essere autorizzati, per una sola volta,
soltanto mediante accorpamento di altri esercizi come previsto ai commi da 52 a 56.
L’ampliamento non può essere superiore al trenta per cento della superficie già esistente e
nell’accorpamento non si applicano i parametri di cui al penultimo periodo del comma 52. E’
consentito l’ampliamento, fino al trenta per cento della superficie di vendita autorizzata,
senza accorpamento di altri esercizi, per le grandi superfici le cui autorizzazioni siano state
rilasciate a seguito di processi di associazionismo tra esercenti il commercio, per l’apertura
in comune di un unico punto vendita.
25. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). Nella domanda di rilascio
dell’autorizzazione indirizzata al Comune il richiedente dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali
di cui ai commi da 6 a 9;
b) l’ubicazione dell’esercizio, la superficie di vendita e il settore o i settori merceologici che
intende attivare;
c) eventuali comunicazioni e notizie per la valutazione delle priorità così come previsto al
comma 64;
d) la potenziale sovrapproduzione dei rifiuti.
26. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). La domanda di rilascio
dell’autorizzazione è esaminata da una Conferenza di Servizi indetta dal Comune e
composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia ed un
rappresentante del Comune. La Conferenza di servizi decide in base alla conformità
dell’insediamento ai criteri di cui ai commi da 37 a 43, 46 e da 47 a 51. Alle riunioni della
Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo
rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del
commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori.
Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, il
Comune, titolare dell’istruttoria, richiede alla stessa un parere non vincolante. Le
deliberazioni della Conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro
novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell’autorizzazione è
subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione circa la coerenza
dell’intervento con i contenuti della presente legge. Si considera acquisito l’assenso
dell’Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla
Conferenza. Delle riunioni della Conferenza di servizi vengono redatti appositi verbali,
sottoscritti dai partecipanti, che devono essere menzionati nell’atto con cui viene rilasciata
l’autorizzazione secondo le norme vigenti in materia.
27. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). Il Comune definisce la
correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso a costruire inerenti l’immobile e
dell’autorizzazione di cui al comma 24, prevedendone la contestualità.
28. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). L’attività di vendita è
esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria,
dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle
destinazioni d’uso.
29. (Centri commerciali). L’apertura, il trasferimento di sede e la modifica, quantitativa o
qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Per gli ampliamenti dei centri
commerciali delle grandi superfici di vendita si applicano le stesse condizioni e modalità
previste al comma 24.
30. (Centri commerciali). La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico
promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. Al
momento della presentazione della domanda il promotore del centro commerciale, in
possesso dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9, può non essere in possesso dei
requisiti professionali di cui al comma 10, che devono comunque essere posseduti al
momento del rilascio dell’autorizzazione. Nella domanda di autorizzazione devono essere
definite le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti.
31. (Centri commerciali). Le medie e le grandi superfici di vendita presenti all’interno del centro
commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di
vicinato sono soggetti alla denuncia di inizio di attività di cui al comma 17.
32. (Centri commerciali). L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal
promotore originario, non configura subingresso.
33. (Centri commerciali). Il Comune regola uniformemente gli orari delle attività presenti
all’interno del centro commerciale.
34. (Esercizi polifunzionali). Nei centri a minore densità demografica e comunque con
popolazione non superiore a tremila abitanti, i Comuni possono, con provvedimento
motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l’intero territorio o
per parti di esso, rilasciare autorizzazioni all’apertura di esercizi polifunzionali aventi una
superficie di vendita non superiore a duecentocinquanta metri quadrati, in deroga alle
disposizioni e ai criteri della programmazione regionale. Gli esercizi polifunzionali, mediante
apposita convenzione stipulata con il Comune, devono garantire orari settimanali e periodi di
apertura concordati. Nei suddetti centri, i Comuni possono concedere a titolo gratuito e per
un periodo convenuto l’uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne
facciano richiesta per l’attivazione di esercizi polifunzionali. Per la durata del rapporto
convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell’attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati. Nell’ipotesi in cui l’ambito
territoriale localizzato sia già servito da un’attività commerciale o da un’attività di
somministrazione è ammissibile la riqualificazione delle stesse tramite la conversione del
titolo autorizzatorio o abilitativo esistente in autorizzazione all’apertura di un esercizio
polifunzionale. Il Comune è tenuto a trasmettere alla Direzione Attività Produttive, Servizio
Sviluppo del Commercio della Giunta Regionale copia del provvedimento di autorizzazione.
35. (Vendita all’ingrosso). Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti
ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato, previa verifica, a cura dei competenti
Uffici comunali, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, effettuata al momento dell’iscrizione al
registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente.
36. (Vendita all’ingrosso). E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di
vendita all’ingrosso e al dettaglio e dei settori alimentari e non alimentari. Il divieto di cui al
presente comma non si applica per la vendita dei seguenti prodotti non alimentari:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e
l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l’edilizia;
l) legnami.
Il divieto non si applica per la vendita dei prodotti del Commercio Equo e Solidale di cui alla
L.R. 28 marzo 2006, n. 7 (Disposizione per la diffusione del Commercio Equo e Solidale in
Abruzzo).
37. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Le
strutture degli esercizi delle grandi e delle medie superfici di vendita di cui al comma 3
lettere e) ed f) devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che
regolano l’insediabilità sul territorio, secondo i parametri e gli standards di cui ai commi
successivi. Per le aree di nuovi insediamenti è d’obbligo la specifica destinazione d’uso.
38. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Per
nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici:
a) rapporto di copertura del lotto inferiore al quaranta per cento;
b) distanze minime dai confini: dieci metri lineari da confini con aree private e comunque
non inferiori all’altezza del fronte del manufatto, salve le maggiori distanze previste dagli
strumenti urbanistici comunali;
c) altezza manufatti secondo le realtà dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto;
d) superficie dei parcheggi riferita ai parcheggi di specifica pertinenza con esclusione di
quelli di servizio alla struttura, carico e scarico merci, personale dipendente e per quelli a
destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l’Amministrazione:
1. due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le
grandi superfici di vendita;
2. un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le
medie superfici; e) superficie di verde o comunque permeabile secondo le convenzioni con
l’amministrazione locale;
f) accessi alla viabilità principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilità nel
rispetto delle norme del Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico ove
esistente;
g) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco
su strade di primaria importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti
auto ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto;
h) gli accessi di cui al punto g) devono avere una lunghezza pari al doppio di quella delle
uscite.
39. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Gli
standards e i parametri di cui ai commi 37 e 38 si applicano a tutti gli insediamenti
commerciali delle grandi e medie superfici di vendita. I Comuni hanno l’obbligo di recepirli
nei propri strumenti urbanistici nell’ambito dei quali devono prevedere la contestualità dei
procedimenti di rilascio del permesso a costruire inerente l’immobile o il complesso di
immobili e dell’autorizzazione amministrativa ovvero del titolo abilitativo all’apertura di una
grande o media superficie di vendita. L’obbligatoria contestualità di cui al presente comma è
assicurata dai Comuni conferendo i due procedimenti allo sportello unico per le attività
produttive, che deve essere istituito entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge. Per i contenitori esistenti aventi specifica destinazione d’uso
commerciale dall’origine è necessaria la conferma della destinazione d’uso stessa da parte
dei Comuni sulla base del rispetto dei parametri di cui alle presenti disposizioni. Per gli
insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori aventi altra destinazione, oltre
al rispetto delle norme urbanistiche, si applicano gli standards e i parametri di cui ai
precedenti commi.
40. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Il
rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 46 e dei parametri di insediabilità di cui ai
commi da 37 a 43, sono condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione
commerciale.
41. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). E’
fatta salva la riutilizzazione di contenitori nei quali sia cessata, per trasferimento o per
chiusura di esercizi preesistenti l’attività di commercio, anche in deroga ai criteri di cui ai
commi da 37 a 43, qualora non vi siano variazioni dimensionali in aumento della superficie
di vendita da accertare da parte del Comune.
42. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Per le
medie superfici di vendita fino a quattrocento metri quadrati, ricadenti all’interno dei centri
urbani, non si applicano i parametri di cui ai commi da 37 a 43.
43. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Non si
applicano i parametri urbanistici nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per
le superfici fino a 600 mq. di area di vendita.
44. (Vendita di farmaci). Gli esercizi commerciali di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) e l)
possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione
come previsto all’articolo 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con
modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248. La superficie minima destinata alle attività di
cui al comma 2 dell’art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve essere:
a) non inferiore a mq 40 per gli esercizi di cui alla lettera d) del comma 3 della presente legge;
b) non inferiore a mq 80 per gli esercizi di cui alla lettera e) del comma 3 della presente legge;
c) non inferiore a mq 120 per gli esercizi di cui alle lettere f) e g) del comma 3 della presente
legge. Nell’ambito dei predetti servizi commerciali, l’apposito reparto di cui all’art. 5, comma 2, della
legge 4 agosto 2006, n. 248 deve avere superficie non inferiore a 50 mq e deve essere
strutturato in modo da consentire al farmacista un adeguato svolgimento dell’attività
professionale.
45. (Esercizi di vicinato). I parametri urbanistici di cui ai commi da 37 a 43 della presente legge
non si applicano agli esercizi di vicinato.
46. (Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi superfici di vendita
nell’ambito delle diverse zone del territorio comunale). I Comuni nella predisposizione
degli indirizzi programmatici e nell’adeguamento degli strumenti urbanistici, di cui ai commi
da 37 a 43, individuano le zone del proprio territorio, ed eventualmente le aree da destinare
agli insediamenti commerciali delle medie e delle grandi superfici di vendita sottoponendo le
previsioni alle procedure in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla
Direttiva Comunitaria 01/42/CE così come recepita nella Parte II del D.Lgs. 03.04.2006, n.
152 (Norme in materia ambientale). Il solo adeguamento dei parametri e standards
urbanistici di cui ai commi da 37 a 43 con contestuale conferma delle previsioni di piano, in
ordine alle destinazioni d’uso di carattere commerciale, non comporta necessità di variante
allo strumento urbanistico generale. In tal caso il recepimento di cui ai commi da 37 a 43 e
del presente comma è soddisfatto, da parte dei Comuni, con l’adozione di un atto
deliberativo da parte dell’organo comunale competente e le normative degli strumenti
urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.
47. (Razionalizzazione della rete distributiva). Al fine di assicurare un processo di
riqualificazione e di ristrutturazione della rete distributiva esistente è consentita l’apertura di
grandi superfici di vendita per il settore alimentare o miste in ciascuna delle sette aree QRR
derivanti dall’accorpamento di esercizi di cui al comma 3, lettere d), e) ed f) secondo i
parametri di cui ai commi da 37 a 43 e i criteri di cui ai commi 52 a 56. Per garantire altresì
un equilibrato rapporto fra le diverse tipologie distributive è consentita l’apertura di medie
superfici di vendita come nuove autorizzazioni, come ampliamenti degli esistenti, come
accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie superfici di vendita in numero non
inferiore a quattro.
48. (Razionalizzazione della rete distributiva). E’ consentita l’apertura di grandi superfici di
vendita senza la presenza dei settori alimentare o misto così come definite dal comma 3,
lettere g), h), i), j) nelle aree QRR, a condizione che gli insediamenti siano previsti negli
strumenti urbanistici dei Comuni. Le aperture delle grandi superfici di vendita di cui al
presente comma sono consentite a condizione che il nuovo esercizio commerciale sia
servito da un sistema viabilistico di livello superiore o autostradale o struttura ferroviaria, e
che si perfezioni un “accordo di programma” tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il
comune competente al rilascio. Il contingente disponibile per tali insediamenti a livello
regionale è stabilito in mq 100.000. La superficie massima di vendita consentita per ogni
singolo esercizio è di 10.000 mq, che può essere elevata a 18.000 mq nei casi in cui il 90%
della superficie di vendita sia relativa ad una o più delle seguenti categorie: autoveicoli,
motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili,
giardinaggio. In tal caso il rimanente 10% è utilizzabile soltanto per altre categorie del
settore non alimentare.
49. (Razionalizzazione della rete distributiva). Le richieste di autorizzazione di cui ai commi
precedenti devono essere presentate soltanto dopo il recepimento, da parte dei Comuni,
delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 43 e al comma 46.
50. (Razionalizzazione della rete distributiva). Non sono consentiti insediamenti di grandi
superfici di vendita in deroga ai contenuti della presente legge. Non sono consentiti
insediamenti di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio nelle aree destinate ad insediamenti artigianali ed industriali. In tali aree è comunque consentita la vendita al
dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali ed industriali ivi insediate.
51. (Razionalizzazione della rete distributiva). I Comuni nel cui territorio insistono tre o più
esercizi commerciali di grande superficie di vendita che ai sensi del comma 3 lettera k)
possono essere definiti “parco commerciale” riconoscono, su richiesta dei titolari degli
stessi, e a seguito di opportuni accertamenti, tale tipologia e ne danno comunicazione alla
Giunta Regionale.
52. (Accorpamento di esercizi esistenti per l’apertura di grandi superfici di vendita). Al
fine di procedere ad un equilibrato processo di razionalizzazione nel rapporto tra i nuovi
insediamenti delle grandi superfici di vendita e il processo di ristrutturazione degli esercizi di
vicinato e delle medie superfici di vendita esistenti è consentito l’accorpamento di esercizi
già autorizzati, anche se ubicati in Comuni diversi da quello interessato all’insediamento,
comunque ricadenti nella stessa area programmatica (QRR). L’accorpamento è consentito
tra esercizi delle tipologie di cui al comma 3 lettere d), e) ed f) e per i centri interessati da
fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e
dei servizi di cui al comma 16, lettera c), possono concorrere all’accorpamento, per
insediamento in altro Comune, soltanto gli esercizi di vicinato. Il numero degli esercizi da
accorpare non può essere inferiore a sedici e la superficie di vendita è rappresentata dalla
somma delle superfici degli esercizi che concorrono all’accorpamento. La dimensione
massima della superficie totale di vendita derivante da accorpamento non può superare i
diecimila metri quadrati. Il richiedente l’accorpamento si impegna al reimpiego del personale
dipendente degli esercizi che concorrono all’accorpamento.
53. (Accorpamento di esercizi esistenti per l’apertura di grandi superfici di vendita). I
nuovi insediamenti delle grandi superfici di vendita possono essere realizzati soltanto se il
Comune, nei propri strumenti urbanistici, ha individuato la zona ad essi destinata.
54. (Accorpamento di esercizi esistenti per l’apertura di grandi superfici di vendita). Nei
Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è consentito, ad almeno sedici
esercenti l’attività di commercio al dettaglio a posto fisso, titolari, da almeno tre anni, di
esercizi delle tipologie di cui al comma 3 lettere d), e) ed f), operanti nello stesso territorio
comunale, di associarsi tra di loro per l’apertura, con una unica autorizzazione di un punto
vendita avente una superficie massima di ottomila metri quadrati, con la contestuale
cessazione degli esercizi originari. Nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti è
consentito ad almeno otto esercenti l’attività di commercio al dettaglio a posto fisso, titolari,
da almeno tre anni, di esercizi delle tipologie di cui al comma 3 lettere d), e) ed f) operanti
nello stesso territorio comunale di associarsi tra di loro per l’apertura con una unica
autorizzazione di un punto vendita avente una superficie massima di quattromila metri
quadrati, con la contestuale cessazione degli esercizi originari.
55. (Condizioni per l’accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie
di vendita). L’accorpamento deve essere sottoposto all’esame della Conferenza di servizi di
cui ai commi da 24 a 28 nel caso in cui si vada a realizzare o a trasferire una grande
superficie di vendita di cui al comma 3 lettera f). In tal caso alla Conferenza di servizi
partecipano anche i Comuni da cui provengono le autorizzazioni che si accorpano.
Nell’accorpamento, l’esercizio risultante può ubicarsi in uno qualsiasi dei Comuni dell’area
da cui provengono gli esercizi componenti l’accorpamento, prescindendo dalla dimensione
demografica ma comunque nel rispetto delle condizioni di insediabilità urbanistica e nelle
zone di cui al comma 46. Nell’accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da
almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento. In
caso di cessione dell’attività commerciale e della relativa autorizzazione amministrativa da
utilizzare ai fini dell’accorpamento il soggetto cedente e i suoi familiari fino al 2° grado di parentela devono impegnarsi, sotto la propria responsabilità, contestualmente alla revoca
dell’autorizzazione, a non attivare per almeno tre anni un nuovo esercizio commerciale,
della stessa tipologia merceologica, pena la revoca di tutti i titoli autorizzatori posseduti,
prevista al comma 139 lett. e). Tale limitazione non si applica ai titolari di esercizi ubicati nei
centri interessati da fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del
sistema distributivo e dei servizi di cui al comma 16 lettera c).
56. (Condizioni per l’accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie
di vendita). Per concedere la nuova autorizzazione è condizione necessaria la revoca delle
autorizzazioni degli esercizi che concorrono all’accorpamento. Soltanto per le medie e
grandi superfici di vendita che concorrono all’accorpamento, al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali del personale dipendente di tali esercizi, la revoca può avvenire in
concomitanza con l’inizio dell’attività del nuovo esercizio della grande superficie di vendita.
57. (Accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie superfici esistenti per l’apertura di
una media superficie di vendita). Sono consentiti accorpamenti nell’ambito dello stesso
Comune e dei Comuni limitrofi tra esercizi di vicinato e delle medie superfici di vendita, per
l’apertura di una media superficie di vendita. Gli esercizi che concorrono all’accorpamento
devono essere almeno quattro ed il nuovo esercizio deve rispettare i parametri e gli
standards previsti nei commi da 37 a 43 e al comma 46. Nell’accorpamento possono
concorrere soltanto esercizi attivi da almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione
della domanda di accorpamento.
58. (Compiti dei Comuni). I Comuni, entro centottanta giorni dalla data dell’entrata in vigore
della presente legge:
a) recepiscono le disposizioni regionali nel proprio strumento urbanistico individuando le
zone del proprio territorio ed i criteri di localizzazione di cui ai commi da 37 a 43 e al
comma 46, individuando eventualmente anche le aree da destinare agli insediamenti
delle medie e delle grandi superfici di vendita;
b) stabiliscono una ripartizione del territorio comunale che individui gli eventuali centri
minori o frazioni, le periferie ed il centro storico per il quale, ai sensi di quanto disposto
dai commi da 67 a 74 possono prevedere uno specifico piano che fissi principi e criteri
per l’insediamento delle grandi e medie superfici di vendita e degli esercizi di vicinato;
c) adottano i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi
superfici di vendita, sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo in
particolare la contestualità di cui al comma 39, sentite le organizzazioni provinciali,
aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
consumatori, degli imprenditori del commercio e delle organizzazioni sindacali del
settore, fissando le norme sul procedimento per l’esame delle domande relative alle
medie superfici di vendita, il termine entro il quale le domande si possono ritenere
accolte anche se non esaminate nonché ogni ulteriore criterio per garantire la massima
trasparenza nella definizione delle procedure medesime.
59. (Compiti dei Comuni). I Comuni, al fine di garantire piena trasparenza sull’attuazione delle
procedure connesse all’avvio delle attività commerciali, assicurano una puntuale e sollecita
verifica dei requisiti degli operatori e dei locali da adibire all’attività commerciale
organizzando anche appositi ruoli degli esercizi attivi.
60. (Procedure per l’esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di
vendita). L’esame e l’istruttoria delle domande di cui ai commi da 24 a 28 vengono
effettuate dai Comuni interessati con cadenza semestrale. Le date di riferimento di ogni
semestre per procedere all’esame delle domande relative alle nuove aperture di grandi
superfici di vendita sono fissate: a) al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno come date ultime utili per la presentazione
della domanda al Comune;
b) al 31 luglio e al 31 gennaio di ogni anno come date entro le quali i Comuni che hanno in
corso d’esame le pratiche devono indire la Conferenza di Servizi.
61. (Procedure per l’esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di
vendita). Contestualmente all’indizione della Conferenza di Servizi il Comune trasmette alla
Provincia ed alla Giunta Regionale Direzione Attività Produttive, Servizio Sviluppo del
Commercio tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione
dello stesso Comune attestante il recepimento delle disposizioni regionali di cui alla
presente legge, il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche e l’avvenuta acquisizione
delle autorizzazioni in materia di Beni Ambientali, Valutazione d’Impatto Ambientale e di
Valutazione di Incidenza se dovuti, in base alla normativa vigente in materia (Dlgs. N.
42/2004, Direttiva Comunitaria 97/11/CE, normativa nazionale in materia di Valutazione di
Impatto Ambientale e Direttive Comunitarie n. 79/409/CE e 92/43/CE sulla Valutazione di
Incidenza) nonché ai parametri di insediabilità e di localizzabilità e alla dichiarazione che il
Comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo:
a) la compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell’area e della destinazione
d’uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla
base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente
legge;
b) le dotazioni pertinenziali secondo le previsioni di cui al comma 38 lettere d) ed e);
c) gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni
di traffico che già denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture
primarie di comunicazione.
62. (Procedure per l’esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di
vendita). Il termine ultimo utile perché la Conferenza di Servizi esprima il proprio parere è di
novanta giorni dalla data della prima convocazione. Alla Conferenza di Servizi oltre al
Comune interessato ed alla Provincia competente per territorio partecipa la Regione con
proprio rappresentante avente qualifica non inferiore alla categoria ”D” e specificatamente
individuato dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio. Alle riunioni della Conferenza
di Servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei
Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio
provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale in
relazione al bacino di utenza dell’insediamento interessato. Ove il bacino di utenza riguardi
anche parte di territorio di altra Regione confinante, il Comune titolare dell’istruttoria ne
informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio
dell’autorizzazione.
63. (Procedure di esame delle domande per i trasferimenti delle grandi superfici di
vendita). Per il trasferimento di sede di una grande superficie di vendita di cui al comma 3,
lettera f) che può comunque effettuarsi soltanto all’interno del territorio comunale è richiesta
la stessa documentazione e sono previste le stesse procedure di cui ai commi da 24 a 28 e
da 60 a 62 ad eccezione delle cadenze semestrali di cui al comma 60.
64. (Priorità per domande concorrenti). In caso di domande concorrenti per aperture di nuovi
esercizi delle medie e delle grandi superfici di vendita i Comuni per il rilascio della prescritta
autorizzazione determinano la priorità sulla base dei seguenti parametri:
a) data di presentazione della domanda presso il Comune purché completa di ogni
documentazione necessaria per il perfezionamento del procedimento;
b) maggiori dotazioni pertinenziali rispetto alle misure minime e le previsioni di cui al
comma 38 lett. d) ed e); c) impegno al reimpiego del personale dipendente già addetto agli esercizi qualora la
nuova autorizzazione consegua ad una procedura di accorpamento di esercizi
commerciali già esistenti.
65. (Rilascio dell’autorizzazione). L’esame della richiesta di autorizzazione in seno alla
Conferenza di servizi deve essere concluso entro il termine prescritto dal comma 62.
Acquisito il parere della Conferenza di servizi, il Comune rilascia l’autorizzazione o
comunica il diniego motivato, all’interessato, entro i trenta giorni successivi alla data di
acquisizione del parere stesso. L’autorizzazione indica:
a) la titolarità del provvedimento;
b) l’ubicazione specifica dell’esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
c) per i centri commerciali la superficie di vendita complessiva con articolazione per
tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;
d) la superficie dei parcheggi.
66. (Validità temporale). Gli esercizi commerciali delle medie superfici di vendita di cui comma
3, lettera e) soggetti ad autorizzazione amministrativa devono essere attivati entro dodici
mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Gli esercizi commerciali delle grandi superfici
di vendita di cui al comma 3, lettera f) devono essere attivati entro ventiquattro mesi dalla
data di rilascio dell’autorizzazione. Nei casi di comprovata necessità, per i ritardi comunque
non imputabili al richiedente, il Comune può concedere proroghe la cui durata complessiva
non può essere superiore a dodici mesi per le medie superfici di vendita e a ventiquattro
mesi per le grandi superfici di vendita. La richiesta di proroga deve essere presentata al
Comune ove ubicato l’esercizio autorizzato entro i termini prescritti dal presente comma. In
caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, l’autorità del Comune dichiara la
decadenza dell’atto autorizzatorio.
67. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). I Comuni possono dotarsi di uno
specifico strumento di pianificazione delle attività commerciali per le zone del centro storico
o parte di esso, al fine di valorizzare la funzione commerciale, riqualificandone le finalità
primarie di strumento di aggregazione sociale. Lo strumento di pianificazione di cui ai commi
da 67 a 69, previa ricognizione delle funzioni delle attività economiche e la valutazione della
situazione di viabilità, di impatto sulla mobilità e, in generale di impatto ambientale, stabilisce
i criteri ed i parametri per lo svolgimento delle attività commerciali che devono contenere
almeno una delle seguenti condizioni:
a) escludere o incentivare aggregazioni di esercizi, ampliamenti o trasferimenti in particolari
luoghi e contenitori;
b) fissare anche specifiche merceologie da escludere o incentivare per le nuove aperture;
c) prevedere deroghe particolari di natura urbanistica al fine di rendere disponibili alle
specifiche attività commerciali locali non rispondenti ai normali parametri e standards
previsti, ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza.
68. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). I Comuni, al fine di salvaguardare e
valorizzare i centri storici e i centri urbani, esposti a processi di rarefazione delle attività
economiche e di decremento dei residenti, possono predisporre specifici piani per il
recupero e la riqualificazione di tali contesti, prevedendo la realizzazione di centri
commerciali naturali, promossi attraverso l’associazionismo tra operatori privati con la
partecipazione e il coordinamento di enti ed istituzioni pubbliche. I Comuni possono, altresì,
prevedere all’interno del centro storico o parte di esso l’insediamento di esercizi
polifunzionali nel rispetto dei parametri stabiliti dal comma 34.
69. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). La Regione, nell’ambito delle proprie
competenze e al fine di favorire la razionale evoluzione e sviluppo della rete distributiva,
predispone specifici strumenti di sostegno e di promozione degli interventi finalizzati alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle attività commerciali nell’ambito dei Centri Storici
e urbani.
70. (Comuni montani). Ai fini della presente legge si intendono montani i Comuni il cui territorio
sia compreso tutto o in parte nell’ambito di una Comunità Montana ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 (Nuove norme per lo
sviluppo delle zone montane).
71. (Centri di assistenza tecnica). La Regione individua nell’assistenza tecnica alle imprese
uno strumento per favorire l’ammodernamento dell’apparato distributivo. L’attività di
assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese, di seguito
denominati CAT costituiti anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria, a
carattere nazionale, più rappresentative a livello provinciale, anche in collaborazione con le
Camere di Commercio, ed altri enti pubblici. I centri svolgono, a favore delle attività
imprenditoriali e degli stessi imprenditori commerciali, attività di assistenza tecnica e di
formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di
gestione economica e finanziaria d’impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari,
sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro,
certificazione di qualità, ed altre materie eventualmente previste dagli statuti. Le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri autorizzati allo scopo di facilitare il
rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti, anche in relazione all’attivazione
degli Sportelli Unici per le imprese. Esse stipulano apposite convenzioni con detti centri, ai
quali possono delegare lo svolgimento di funzioni pubbliche.
72. (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione). La Giunta Regionale riconosce ed
autorizza con apposito provvedimento a seguito di bando pubblico, predisposto ogni tre
anni, i centri specializzati nell’attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali.
Possono presentare domanda di riconoscimento ed autorizzazione i CAT di cui al comma
71, in possesso dei seguenti requisiti:
a) statuto dal quale risulti lo svolgimento di attività di assistenza tecnica alle imprese della
distribuzione, senza discriminazioni, in relazione alla partecipazione o meno delle stesse
ad organizzazioni di categoria;
b) disponibilità di almeno una sede stabile, in ambito provinciale adeguatamente attrezzata;
c) struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli
di prestazione;
d) svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa;
e) instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende.
f) ulteriori requisiti potranno essere richiesti con il bando approvato dalla Giunta Regionale.
73. (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione). La Giunta Regionale può revocare
il riconoscimento e l’autorizzazione di cui al comma 72 qualora, a seguito di accertamenti,
risulti che sia venuto meno anche uno solo dei requisiti previsti dal medesimo comma.
Restano validi i riconoscimenti e le autorizzazioni dei centri di assistenza tecnica (CAT)
effettuati dalla Giunta Regionale in base alla LR 9.8.1999, n. 62 (Indirizzi programmatici e
criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a
norma del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).
74. (Corsi di formazione professionale). La Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni
fornite dalla Direzione Politiche del Lavoro, provvede all’istituzione di corsi di formazione
professionale per il commercio relativamente al settore merceologico alimentare, ai fini
dell’accesso all’esercizio delle attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti
alimentari e per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nell’ambito
della programmazione dei corsi di cui al presente comma possono essere previsti anche
percorsi formativi per l’esercizio di vendita di prodotti non alimentari. Nell’ambito dei programmi di formazione possono essere, altresì, previsti percorsi di riqualificazione ed
aggiornamento per titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale al minuto e
all’ingrosso e della somministrazione di alimenti e bevande. Sono soggetti idonei ad
effettuare i corsi di formazione i centri provinciali di formazione professionale, i CAT
riconosciuti ai sensi dei commi 72 e 73 e gli enti di formazione accreditati presso la Regione.
75. (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). La vendita di prodotti a favore di
dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo,
di aderenti a circoli privati esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è
soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio e deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella
comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10,
della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di
idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita. L’attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni della comunicazione di cui al presente comma.
76. (Apparecchi automatici). La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi
automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio.
L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al presente comma. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del
possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l’ubicazione,
nonché, ove l’apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l’osservanza delle
norme sull’occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici
effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta
alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
77. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di Comunicazione). La vendita
al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è
soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L’attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. E’ vietato inviare prodotti al consumatore
se non a seguito di specifica richiesta. E’ consentito l’invio di campioni di prodotto o di
omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella comunicazione di cui al presente
comma deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6
a 10 e il settore merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite
televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare
dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della
vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la
denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA.
Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del
venditore. Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri
sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto
terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite
di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 recante: (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229).
78. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). La vendita al dettaglio o la
raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa
comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la
sede legale se persona giuridica. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al presente comma. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore
merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi per l’esercizio
dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel
quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi.
Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L’impresa di
cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che
deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di
riconoscimento di cui al presente comma deve essere numerato e aggiornato annualmente,
deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede
e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile
dell’impresa stessa e la firma di quest’ultimo, e deve essere esposto in modo visibile
durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche
nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente
comma è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni
disciplinate dal presente comma. Alle vendite di cui al presente comma si applica altresì la
disposizione del comma 77.
79. (Definizione di vendita straordinaria). Sono considerate vendite straordinarie le vendite di
liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali effettuate dall’esercente al
dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai
prezzi ordinari di vendita. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita
sono disciplinate dai commi da 75 a 85.
80. (Le vendite di liquidazione). Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al
dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell’attività
commerciale, cessazione di locazione, di durata almeno annuale, di azienda o ramo di
azienda, cessione dell’azienda o ramo dell’azienda, trasferimento di locali, trasformazione o
rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento
dell’anno per una sola volta e per la durata massima di sei settimane. Per effettuare la
vendita di liquidazione l’interessato deve darne comunicazione unica, ai sensi dell’articolo 9
del decreto legge 31/01/07, n. 7 come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n.
40, al Comune almeno sette giorni prima dell’inizio, con lettera raccomandata, fax, e-mail
indicando l’ubicazione dei locali e il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione
con l’indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione. Nei casi di
rinnovo o di trasformazione dei locali, intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di
cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l’esercente deve indicare il periodo in cui resterà
chiuso successivamente alla liquidazione che comunque non può essere inferiore a dieci
giorni. Dall’inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio merce del
genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa
ad altro titolo anche in conto deposito. E’ fatto obbligo all’esercente di esporre cartelli
informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando. E’ vietato effettuare vendite di
liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei
trenta giorni antecedenti il Natale. E’ vietata l’effettuazione di vendite con il sistema del
pubblico incanto.
81. (Le vendite di fine stagione). Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di
vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro
un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. Le
vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell’anno della durata
massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo. I periodi saranno determinati
dalle Camere di Commercio, in sede di Conferenza di Servizio convocata dalla Direzione Attività Produttive, entro il 30 novembre di ogni anno, alla quale partecipano le
organizzazioni di categoria dei commercianti e le associazioni dei consumatori provinciali,
aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e l’ANCI
regionale. Per l’effettuazione di tali vendite è necessario dare preventiva comunicazione,
sette giorni prima dell’inizio delle vendite medesime, con lettera raccomandata, fax, e-mail al
Comune in cui è ubicato l’esercizio indicando l’inizio, la fine nonché gli sconti praticati sui
prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti . E’ fatto obbligo
all’esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la
relativa durata.
82. (Le vendite promozionali). Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore
commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici praticando uno
sconto sul prezzo normale di vendita. L’operatore che pone in vendita prodotti aventi
stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi
fissati per le vendite di fine stagione. E’ fatto obbligo all’esercente di esporre cartelli
informativi sulle merci oggetto della promozione e con l’indicazione, oltre al prezzo di
vendita originario e alla percentuale di sconto, anche del prezzo di vendita realmente
praticato, cioè scontato. In ciascun anno solare l’operatore può svolgere un numero
indefinito di vendite promozionali. L’offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura
del 20% delle referenze presenti nel punto vendita.
83. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie). Le merci oggetto delle vendite
straordinarie devono essere indicate in modo inequivocabile per distinguerle da quelle poste
in vendita al prezzo ordinario. Le asserzioni pubblicitarie delle vendite straordinarie devono
essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando:
a) l’indicazione del periodo ed il tipo di vendita ai sensi dei commi da 80 a 82;
b) gli sconti o i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti
merceologici posti in vendita straordinaria;
c) gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti in vendita
straordinaria fatte salve le vendite giudiziarie; nella vendita o nella pubblicità è vietato l’uso
della dizione vendite fallimentari, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili,
anche come termine di paragone.
84. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie). Sono fatte salve le vendite straordinarie
già attivate alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
85. (Pubblicità dei prezzi). I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o
all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui
banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il
prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo
scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso
di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il
sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere
osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il
prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben
leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del
secondo periodo del presente comma. Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo
dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
86. (Osservatorio: istituzione). E’ istituito presso la Direzione Attività Produttive della Giunta
Regionale l’Osservatorio Regionale del sistema distributivo. L’Osservatorio di cui al presente
comma rimane in carica per la durata della legislatura, è nominato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale ed è così composto: a) L’Assessore preposto alle Attività Produttive o suo delegato con funzione di Presidente;
b) Il Presidente della IV Commissione Consiliare o suo delegato;
c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dell’Unioncamere;
d) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei consumatori;
e) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza delle associazioni
imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza della Grande Distribuzione;
g) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
h) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza degli enti locali (Anci, Upi, Uncem);
i) il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio o suo delegato;
j) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del CRESA.
87. (Osservatorio: istituzione). Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del
Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta Regionale. Per i membri di cui al comma 86,
lettere c), d), e) ed f) la designazione spetta alle istituzioni o associazioni maggiormente
rappresentative a livello regionale. La partecipazione al Tavolo è gratuita e le eventuali
spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i
propri rappresentanti.
88. (Osservatorio: istituzione). Il parere della Regione è vincolante ai fini di eventuali
determinazioni da assumere.
89. (Compiti). L’Osservatorio Regionale, in raccordo con le funzioni di coordinamento svolte
dall’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo 10, comma 5, del D. Lgs. 114/98, avvalendosi
delle quattro Camere di Commercio abruzzesi delegate con legge regionale 3 marzo 1999,
n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Individuazione delle
funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento
di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)” provvede a
monitorare nel proprio ambito provinciale il sistema distributivo, assicurare la realizzazione
di un sistema coordinato di monitoraggio permanente della rete distributiva regionale
finalizzato a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni necessarie di fonti
pubbliche e private utili alla programmazione regionale del settore e per la valutazione
dell’efficacia degli interventi regionali in materia. All’interno dell’Osservatorio le funzioni di
coordinamento dell’azione di monitoraggio delegato alle Camere di Commercio e di gestione
del sistema di monitoraggio vengono svolte da una struttura tecnico-operativa composta da
quattro membri in rappresentanza delle Camere di Commercio, un rappresentante del
CRESA ed un rappresentante del Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta Regionale.
La partecipazione alla predetta struttura tecnico-operativa è gratuita e le eventuali spese di
missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Le funzioni di raccolta dati
vengono espletate attraverso la modulistica di cui all’articolo 10, comma 5, del D. Lgs.
114/98, mentre la funzione di monitoraggio viene svolta attraverso un rapporto annuale sullo
stato della rete distributiva. L’Osservatorio promuove ricerche, eventi e pubblicazioni sul
sistema distributivo regionale.
90. (Somministrazione di alimenti e bevande: tipologia dell’attività). Gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 sono costituiti da un’unica
tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi
possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Le
autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della
normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) intestate alla stessa persona
fisica o giuridica, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui al
presente comma. Gli atti amministrativi rilasciati dall’autorità del Comune sono formulati
riportando obbligatoriamente la dicitura “Somministrazione di Alimenti e Bevande”. 91. (Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande). Le attività di
somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all’attività esercitata ed in conformità
all’autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:
a) trattoria, ristorante, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la
somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una
sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
b) esercizi con cucina tipica abruzzese: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente
l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
c) self service, tavole calde, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la
somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la
preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i
prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la
manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e
tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
g) bar gelateria, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla
somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in
genere prodotti in proprio;
h) birrerie, wine bar, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi
prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande
eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di
cucina;
i) piano bar, disco-bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la
somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che
ne caratterizzano l’attività;
j) sale da ballo, discoteche, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento,
ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
k) impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione: esercizi in cui la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente
all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
Le denominazioni di cui al presente comma hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande.
92. (Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande). Il titolare del
provvedimento di cui al comma 90 è tenuto a comunicare al Comune, prima dell’inizio o della
modifica dell’attività, la denominazione di riferimento così come individuata al comma 91.
Qualora l’esercente svolga più attività è tenuto a comunicare all’autorità del Comune le
diverse denominazioni assunte ai sensi del comma 91. Gli esercenti già in attività alla data di
entrata in vigore della presente legge provvedono a trasmettere all’autorità del Comune entro
i successivi sessanta giorni la comunicazione prevista dal presente comma.
93. (Programmazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande: finalità). La
programmazione regionale per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella statale in materia di tutela della
concorrenza, persegue le seguenti finalità:
a) sviluppare ed innovare la rete degli esercizi pubblici, favorendo la crescita
dell’imprenditoria e dell’occupazione, nonché la qualità del lavoro; b) tutelare la salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato;
c) garantire la libera concorrenza e la libertà d’impresa, nonché la corretta informazione e
pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
d) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali,
nelle aree di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale e nei centri urbani
minori, nonché promuovere e sviluppare le produzioni tipiche locali e l’enogastronomia;
e) garantire la compatibilità dell’impatto territoriale dell’insediamento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori quali la
valutazione della situazione di viabilità, di impatto sulla mobilità e in generale di impatto
ambientale e di inquinamento acustico;
f) tutelare e salvaguardare i locali storici.
94. (Programmazione regionale per il rilascio delle autorizzazioni, da parte dei Comuni).
Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 93 la programmazione della rete di esercizi
adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e del rilascio delle nuove autorizzazioni si
espleta sulla base degli indirizzi che ogni Comune definisce, in base ai criteri di
programmazione di cui ai commi da 95 a 97. Nell’ambito di uno stesso territorio comunale, il
competente Ente territoriale può fissare indirizzi diversi tra loro qualora coesistano realtà
economiche, sociali e territoriali diversificate. I Comuni emanano entro centottanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge i criteri di programmazione ai fini del rilascio delle
autorizzazioni. Le autorizzazioni di cui ai commi da 99 a 101 possono essere rilasciate
soltanto dopo l’emanazione dei criteri comunali di programmazione. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti
calcolato sulla base dell’ultimo censimento effettuato nonché a tutte le frazioni comunali,
purchè distinte dal centro urbano, aventi una popolazione residente inferiore a 2.000
abitanti calcolati sulla base dell’ultimo censimento effettuato.
95. (Criteri di programmazione). I Comuni, ai fini della elaborazione dei propri criteri di
programmazione, tengono in considerazione alcuni dei seguenti elementi:
a) sviluppo demografico, economico e sociale della popolazione residente e fluttuante;
b) abitudini di consumo extradomestico;
c) caratteristiche e vocazioni del territorio in relazione alla sua collocazione costiera,
collinare o montana;
d) potenzialità turistiche;
e) impatto sulla mobilità;
f) vicinanza a centri più popolati ed offerta complessiva presente nell’area, compresa
quella relativa ad attività non soggette ad autorizzazione per somministrazione di
alimenti e bevande;
g) destinazione urbanistica delle singole zone individuate nei piani;
h) presenza di progetti di valorizzazione turistica e commerciale;
i) previsione dell’insediamento di medie e grandi superfici di vendita;
j) previsione di recupero di aree e di edifici di particolare pregio naturalistico ed
architettonico.
96. (Criteri di programmazione). La programmazione comunale persegue i seguenti obiettivi:
a) l’evoluzione e l’innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande ed in particolare la promozione:
1) della qualità del lavoro;
2) della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
3) della trasparenza e della qualità del mercato, della libera concorrenza e la libertà
d’impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi e la maggiore efficienza
ed efficacia del sistema; b) la tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e
pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
c) la valorizzazione della attività di somministrazione al fine di favorire la loro redditività, di
promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l’enogastronomia e le
produzioni tipiche locali;
d) l’armonizzazione e l’integrazione del settore con altre attività economiche al fine di
favorire l’equilibrio tra domanda ed offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di
formule innovative;
e) favorire l’efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare
riguardo all’adeguatezza della rete e all’integrazione degli esercizi di somministrazione
nel contesto sociale ed ambientale;
f) salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico,
archeologico, ambientale e paesaggistico attraverso la presenza di attività di
somministrazione adeguate;
g) salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente popolate che a volte
manifestano fenomeni di spopolamento, in particolare nei Comuni montani di cui al
comma 70 e nei centri storici e urbani esposti a processi di rarefazione delle attività
economiche e di decremento dei residenti.
97. (Criteri di programmazione). In considerazione degli obiettivi di programmazione e dei
parametri da assumersi come riferimento, la programmazione comunale si attua attraverso
la definizione di obiettivi da raggiungere. Va quindi escluso l’utilizzo di “contingenti di
superficie” e l’individuazione di “distanze minime” fra gli esercizi mentre si individuano
parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale. Sulla base di analisi
specifiche, il piano per lo sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande
prevede la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni (o DIA) senza condizioni ulteriori,
rispetto a quelle, che devono sempre sussistere, della conformità alle norme urbanistiche ed
igienico sanitarie. E’ fatta salva la possibilità di adottare varianti ai criteri di cui al comma 95,
nel periodo della loro efficacia, qualora si verifichino fatti e circostanze nuove o impreviste
che comportino la necessità di operare una revisione della programmazione.
98. (Attività escluse dalla programmazione comunale). Non sono soggette alla
programmazione comunale di cui ai commi da 95 a 97 le attività di somministrazione di
alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene
effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri
fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie,
gallerie d’arte, internet point, caffè letterario e lounge bar future casinò (spazio bar con
sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi) grandi superfici di vendita
non alimentari o esercizi specializzati che ricomprendono anche la somministrazione di
alimenti e bevande. L’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie
utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della
superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi
magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e
svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e
delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni e nelle stazioni dei mezzi di
trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34; d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235
(Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole
nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e
degli studenti;
f) al domicilio del consumatore;
g) senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle
persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per
esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze
dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di
accoglienza o sostegno;
h) negli alberghi e strutture turistico-ricettive.
Le attività di cui al presente comma sono soggette a denuncia di inizio di attività (DIA), come
previsto dai commi da 104 a 107 da formalizzare al Comune competente per territorio e
possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia.
99. (Autorizzazione). L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è
ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti
di cui ai commi da 6 a 10 e al rispetto dei criteri comunali di cui al penultimo periodo del
comma 94 e di cui ai commi da 95 a 97, nonché:
a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
c) all’autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro
dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità
dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).
100. (Autorizzazione). L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel
rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia ambientale, edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico.
101. (Autorizzazione). L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità
limitatamente ai locali in essa indicati. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione
l’autorità comunale ne comunica gli estremi al Prefetto, al Questore, alle competenti Aziende
sanitarie e Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché alla
Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio. Gli
esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 99 hanno
facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla
somministrazione e sono abilitati all'installazione e all' uso di apparecchi radiotelevisivi ed
impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle
disposizioni previste dalle leggi di settore. L'indicazione del preposto all'esercizio nominato
successivamente al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune entro
trenta giorni dalla nomina. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di
alimenti e bevande in locali aperti al pubblico, esclusivamente adibiti a tale attività, è
soggetta alle disposizioni di cui ai commi da 99 a 101.
102. (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni). Le domande di autorizzazione per
l’apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono
essere presentate o spedite, al Comune sede dell’esercizio, a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l’autorizzazione. La domanda deve necessariamente
indicare:
a) il possesso dei requisiti professionali e morali di cui ai commi da 6 a 10;
b) la disponibilità dei locali;
c) la eventuale indicazione del preposto;
d) la richiesta di autorizzazione sanitaria o Denuncia Inizio Attività Alimentare ai fini della
registrazione;
e) i requisiti d’idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di
sicurezza e di sorvegliabilità.
103. (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni). A seguito della presentazione della
domanda del richiedente l’autorizzazione, l’autorità comunale dà comunicazione dell’avvio del
procedimento nei modi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Qualora la domanda non
sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, richiede l’integrazione della
documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine
per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà
archiviata. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non
siano già nella disponibilità dell’amministrazione e che essa non possa acquisire
autonomamente, il responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell’art 18 della legge n.
241/90 e s.m.i., tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine di novanta giorni di
cui al presente comma inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della
documentazione richiesta. Qualora l’interessato non provveda entro il termine fissato, la
domanda sarà archiviata. Dell’avvenuta archiviazione viene data comunicazione al
richiedente. Il responsabile del procedimento può verificare la sussistenza dei requisiti morali
e professionali del richiedente con specifica richiesta agli enti interessati. Decorsi novanta
giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta
secondo le previsioni di cui all’articolo 2 e all’articolo 20 della legge n. 241/90 e s.m.i..
104. (Dichiarazione di inizio attività – DIA). Sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., da presentare al Comune
nel cui territorio è ubicato l'esercizio, le attività per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande esercitate:
a) nel domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all'interno delle autostazioni ubicate in autostrade, delle stazioni dei
mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema;
d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole;
e) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;
f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;
g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta
congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago, quali: sale da ballo,
locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco;
h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui
all'articolo 15, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo
programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di
distribuzione dei carburanti);
i) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi di montagna;
j) negli alberghi e strutture turistico-ricettive.La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al presente comma, ad
esclusione di quelli di cui alle lettere b), e) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi
usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio
in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera g) non deve superare il
venticinque per cento dell'intera superficie del locale.
105. (Dichiarazione di inizio attività – DIA). La dichiarazione di inizio attività deve indicare:
a) il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10;
b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere tra quelle elencate al comma 104;
c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli
esercizi di cui al comma 104, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
d) la disponibilità del locale ove è esercitata la somministrazione e la conformità dello
stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza,
di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità;
e) l'eventuale preposto all'esercizio.
106. (Dichiarazione di inizio attività – DIA). Nella DIA relativa alle mense scolastiche ed
aziendali, nei casi in cui la produzione e la somministrazione dei pasti avvengano nella stessa
struttura, deve essere specificato che non verranno utilizzate stoviglie e posate in materiale
usa e getta.
107. (Dichiarazione di inizio attività – DIA). L'indicazione del preposto all'esercizio nominato
successivamente alla dichiarazione di cui al comma 104, deve essere comunicata al
Comune entro trenta giorni dalla nomina. Le attività di somministrazione di alimenti e
bevande di cui al comma 104 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati. Gli
estremi delle dichiarazioni di inizio attività (DIA) di somministrazione di alimenti e bevande
sono comunicati dal Comune competente per territorio al Questore, alle competenti aziende
sanitarie e Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché alla Direzione
Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.
108. (Autorizzazione temporanea). In occasione di fiere, feste, mercati, sagre, manifestazioni a
carattere religioso, benefico, politico, sociale e sportivo e di altre riunioni straordinarie di
persone, l’autorità comunale rilascia autorizzazioni temporanee alla somministrazione di
alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni
e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non superiore a sette giorni.
L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui
ai commi da 6 a 10, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.
109. (Somministrazione mediante distributori automatici). La somministrazione di alimenti e
bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività e
opportunamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni di cui ai commi da 104 a 107. E’
vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione.
110. (Attività stagionali). Al fine di realizzare l’equilibrio fra domanda ed offerta in contesti
territoriali fortemente caratterizzati dalla stagionalità della domanda di consumo
extradomestico i Comuni, nell’ambito della programmazione di cui ai commi da 95 a 97
stabiliscono i criteri relativi all’apertura delle attività stagionali. Tali criteri devono
compendiare necessariamente, i seguenti aspetti:
a) la zonizzazione del territorio;
b) la definizione di uno o più periodi di apertura e chiusura obbligatoria nel corso dell’anno
solare. I predetti periodi, che devono essere riportati sull’autorizzazione, non possono
essere inferiori a un mese o superiori a sei mesi nell’arco di ciascun anno solare.
111. (Validità delle autorizzazioni). Le autorizzazioni e le dichiarazioni d’inizio attività (DIA) di
somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge. Le autorizzazioni e le
dichiarazioni d’inizio attività (DIA) di somministrazione hanno validità permanente. Per le
attività stagionali la validità è altresì permanente ma l’esercizio della stessa è limitato al
periodo indicato sul titolo autorizzatorio. Le autorizzazioni temporanee di cui al comma 108,
la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate, restano escluse
da quanto previsto nel presente comma.
112. (La somministrazione di bevande alcoliche). I Comuni possono vietare la
somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse
pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche:
a) può essere permanente o temporaneo;
b) può essere adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata
area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell’articolo 9 del
TULPS;
c) può essere adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in
determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall’assunzione
di alcolici e superalcolici.
113. (Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico). I Comuni,
predispongono nel rispetto della normativa vigente i criteri per disciplinare l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande svolta su aree pubbliche o private, in forma
temporanea o permanente, da parte degli esercizi di somministrazione già autorizzati.
114. (Pubblicità dei prezzi). L’obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla
somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:
a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l’esposizione di apposita tabella
all’interno dell’esercizio;
b) per le attività di ristorazione: con l’esposizione obbligatoria durante l’orario di apertura
della tabella dei prezzi sia all’interno che all’esterno dell’esercizio e comunque in luogo
leggibile dall’esterno.
115. (Pubblicità dei prezzi). Se l’esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve
essere messo a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione. La maggiorazione per il
servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del
consumatore con mezzi idonei e chiari. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono
soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi.
116. (Pubblicità dei prezzi). Le previsioni dei commi 114 e 115 si applicano anche ai circoli
privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di
somministrazione al domicilio del consumatore.
117. (Inquinamento acustico). Ai fini del rispetto della normativa sull’inquinamento acustico
(legge 26/10/1995, n. 447 e DPCM 16/4/1999, n. 215), le imprese che svolgono
esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di
sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà in tal senso. In tutti gli altri casi, occorre predisporre la “previsione di impatto
acustico” redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al
Comune prima dell’inizio delle relative attività o, limitatamente alle attività soggette a DIA,
deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo. Nella DIA occorre indicare la
data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.
118. (Ampliamento dell’attività). L’ampliamento della superficie di attività di somministrazione di
alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione che deve essere inviata al
Comune sede dell’esercizio. L’attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Comune accerta il rispetto dei
requisiti e presupposti di legge in materia igienico-sanitaria, destinazione d’uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza e sorvegliabilità, nonché di quanto previsto dalla
presente legge.
119. (Cessazione dell’attività). Il titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, che cessa di esercitare l’attività, deve trasmettere
al Comune sede dell’esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione apposita comunicazione
scritta allegando il titolo autorizzatorio o la denuncia di inizio attività.
120. (Modifiche societarie). La variazione della natura giuridica, della denominazione o della
ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento
dell’ubicazione dell’esercizio, nonché ogni altra variazione che non determini subingresso
sono soggette a comunicazione, alla quale deve essere allegata l’autocertificazione del
legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute. Nel caso in cui una
società esercente l’attività di commercio in sede fissa o somministrazione di alimenti e
bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del
legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune. Il nuovo legale
rappresentante deve altresì produrre alla medesima autorità comunale la dichiarazione
sostitutiva di certificazione relativa al possesso sia dei requisiti morali che di quelli
professionali. Nel caso in cui il legale rappresentante che subentra nella titolarità
dell’esercizio sia privo dei requisiti professionali deve indicare nella predetta dichiarazione
sostitutiva di certificazione il preposto all’attività.
121. (Sospensione volontaria dell’attività di commercio in sede fissa e di somministrazione
di alimenti e bevande). L’attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di
alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
Qualora l’attività di cui al presente comma sia esercitata in forma di impresa individuale, il
termine di cui allo stesso comma non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata all’autorità comunale entro dieci giorni dall’inizio del periodo di
sospensione;
b) gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali
certificati all’autorità comunale entro trenta giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili come previsto
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Nell’ipotesi di cui alle lettere b) e c) l’attività può essere sospesa per un periodo massimo
cumulativo di diciotto mesi.
122. (Subingresso per l’attività di commercio in sede fissa). Il trasferimento della gestione o
della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte,
comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio
dell’attività commerciale. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal
subentrante al Comune competente per territorio. Il subentrante deve dichiarare il
trasferimento dell’attività, di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 e, ove
richiesti, di quelli di cui al comma 10 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali
ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. La comunicazione di subingresso è effettuata,
secondo modalità stabilite dal Comune:
a) entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione;
b) entro sessanta giorni dalla data di apertura della successione.
123. (Subingresso per l’attività di commercio in sede fissa). In caso di subingresso per causa
di morte, la comunicazione è effettuata dagli aventi diritto secondo le disposizioni dettate dal
Libro II del Codice Civile. Nel caso di cui al presente comma, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai
commi da 6 a 10, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora
entro sessanta giorni dall’apertura della successione il subentrante non dimostri il possesso
dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore,
il titolo abilitativo decade.
124. (Subingresso per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande). Il trasferimento
della proprietà dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per
causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare all’autorità comunale entro
sessanta giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione o dalla data di apertura della
successione. Il subentrante può iniziare l’esercizio dell’attività dalla data di presentazione
della comunicazione. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:
a) gli estremi dell’autorizzazione;
b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;
d) il possesso dell’autorizzazione sanitaria o una dichiarazione sostitutiva di certificazione
attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.
125. (Subingresso per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande). Il subentrante
consegna all’autorità comunale l’originale dell’autorizzazione al fine di permettere la
reintestazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’autorità comunale,
ove non sussistano impedimenti, procede alla reintestazione dell’autorizzazione. In caso di
subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi
diritto, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui ai commi da 6 a 10, a titolo
provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono
continuare l’attività per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data del decesso.
Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto
decadono dal titolo autorizzatorio. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di
un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto che non intendano proseguire l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare all’autorità comunale la
cessazione dell’attività o la sospensione dell’attività che non può comunque essere
superiore a dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.
126. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio). Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi
di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto
delle disposizioni del presente comma e dei criteri emanati dal comune, attraverso forme di
consultazione con le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle
organizzazioni sindacali. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare
aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore
giornaliere, salva diversa determinazione dei Comuni adottata attraverso forme di
consultazione con le organizzazioni di cui al presente comma. Salvo diversa determinazione
dei Comuni attraverso forme di consultazione con le organizzazioni provinciali aderenti alle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del
commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, gli esercizi di commercio al
dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di
chiusura infrasettimanale. L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è
facoltativa. I Comuni, sentite le organizzazioni di cui al presente comma, possono:
a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al
dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro; b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all’orario
di apertura mattutino di cui alla lettera a);
c) autorizzare in base all’esigenza dell’utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio,
l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno esclusivamente per i soli esercizi di
vicinato che danno la loro disponibilità.
La consultazione di cui al presente comma, oltre che agli obiettivi previsti dal presente
comma, è finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.
127. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio). L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di
effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.
128. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio). Gli esercizi del settore alimentare devono garantire
l’apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il comune definisce le
modalità per adempiere all’obbligo del presente comma.
129. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio). I comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese del
commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive
nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all’obbligo di chiusura
domenicale e festiva. Le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il
numero massimo di 32 giornate domenicali o festive comprensive di quelle del mese di
dicembre di ulteriori otto domeniche.
130. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio). Il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e
festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati in comuni appartenenti alle Comunità
Montane, nonché nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali dovunque ubicati.
131. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio). La chiusura è obbligatoria nelle giornate di Pasqua, lunedì
dell’angelo, 1 maggio, 25 e 26 dicembre per tutti i comuni con l’ eccezione di quelli di cui al
comma 130.
132. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio). Nei comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di
vendita, al fine di armonizzare le decisioni dei singoli comuni e consentire un effettivo
servizio ai consumatori, i comuni individuano le giornate di deroga in sede di Conferenza dei
Servizi a cui partecipano i comuni della medesima area del QRR interessati, oltre che le
rappresentanze di cui al comma 129. La Conferenza dei Servizi viene indetta dal comune
più grande presente nell’area del QRR entro il 31 ottobre di ogni anno e decide a
maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni partecipanti. Entro il termine del 30
novembre i comuni emettono le rispettive ordinanze sindacali e le inviano alla Direzione
Attività Produttive della Giunta Regionale; in difetto, le stesse risultanze del verbale della
Conferenza dei Servizi. Tutti i comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita
hanno l’obbligo di inviare alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, entro il
termine del 30 novembre di ogni anno, le rispettive ordinanze sindacali.
133. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio). La Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale,
sentite le associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei
lavoratori dipendenti aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale, in via sostitutiva provvede a disciplinare le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per quei comuni, che nei termini di cui al comma 131, non abbiano adottato i
provvedimenti di loro competenza.
134. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio). In occasione di particolari eventi, di manifestazioni
religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i comuni
sentite le associazioni di cui al primo periodo del comma 126 possono concedere ulteriori
deroghe che comunque nell’arco dell’anno non possono superare le tre giornate domenicali
o festive.
135. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio) .Tutte le attività presenti all’interno del centro commerciale,
comprese quelle artigiane, rispettano l’orario di apertura e di chiusura del centro. In
occasione di svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere, l’apertura facoltativa degli
esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso di cui al comma 4., dell’art. 17 della L.R. n.
135/99, non è consentita agli esercizi della grande distribuzione.
136. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio). Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano
alle seguenti tipologie di attività:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri;
c) esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni
ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
d) rivendite di giornali;
e) gelaterie e gastronomie;
f) rosticcerie e pasticcerie;
g) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio,
mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici,
musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline,
articoli da ricordo e artigianato locale;
h) stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma
siano svolte in maniera esclusiva e permanente;
i) sale cinematografiche.
137. (Orari di apertura e chiusura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande). L’esercente di attività di somministrazione di alimenti e bevande determina l’orario
di apertura al pubblico della propria attività nel rispetto dei limiti stabiliti dall’autorità comunale
ai sensi dei successivi commi. L’Autorità comunale determina gli orari di apertura e di
chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente comma, attraverso forme di consultazione e di confronto con le
organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni
sindacali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale,
garantendo una copertura del servizio pubblico nel rispetto della quiete pubblica. Gli esercizi
possono restare aperti al pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore
giornaliere, salva diversa determinazione dell’Autorità comunale adottata attraverso forme di
consultazione e di confronto con le organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei
consumatori e delle organizzazioni sindacali, aderenti alle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale. L’orario può essere differenziato in ragione delle
diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della
tipologia di attività esercitata. Gli esercenti delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità comunale l’orario adottato, sulla base
dell’attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi. L’esercente deve rendere noto al pubblico
l’orario prescelto mediante l’esposizione di appositi cartelli. L’orario scelto dall’esercente può
essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. Gli esercenti hanno
facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicate al
pubblico mediante l’esposizione di appositi cartelli. La chiusura temporanea è comunicata
all’autorità comunale nelle forme e nei tempi previsti dalla stessa amministrazione. E’, tuttavia,
obbligatoria l’esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall’esterno. L’Autorità
comunale, al fine di tutelare il consumatore, può predisporre programmi di apertura per turno
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso vi è l’obbligo di
osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e
leggibili dall’esterno. Al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio anche durante il
periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare all’Autorità comunale entro una data da
esso stabilita il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di
tali comunicazioni, l’Autorità comunale, qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di
apertura obbligatori. L’Autorità comunale stabilisce limitazioni all’orario di apertura al pubblico
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie
alla salvaguardia dell’interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica ed
alla quiete.
138. (Disposizioni Particolari: autorità competente). Per le violazioni di cui ai commi 139, 140
e 141 l’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per
la ricezione degli eventuali scritti difensivi, per l’emissione della prevista ordinanza
ingiunzione, per l’adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell’autorizzazione
amministrativa o degli altri titoli abilitanti, è individuata nell’Amministrazione Comunale nel cui
territorio è stata commessa la violazione.
139. (Sanzioni e revoche per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa). Chiunque
viola le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10, dal 17 al 28, dal 75 al 78, dal 126 al 136 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro
ventimila. In caso di particolare gravità o di recidiva l’Amministrazione Comunale, per le
violazioni di cui sopra, dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non
superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di
sicurezza necessari per il rilascio dell’autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui
al presente comma, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un termine per il
ripristino dei requisiti mancanti. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 85, 89 e dal
126 al 136 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
millecinquecento a euro diecimila. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:
a) non inizi l’attività di una media superficie di vendita entro un anno dalla data del rilascio o
entro due anni se trattasi di una grande superficie di vendita, salvo proroga in caso di
comprovata necessità così come previsto dal comma 66;
b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui al comma 6;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta
dopo la sospensione dell’attività disposta, ai sensi del secondo periodo del presente
comma, nell’ultimo triennio;
e) nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del quinto e sesto periodo del comma
55.
140. (Sanzioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande). Chiunque eserciti
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui ai
commi da 6 a 10 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro tremila a euro ventimila e alla chiusura dell’esercizio. Per ogni altra
violazione delle disposizioni dei commi dal 93 al 137 della presente legge si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro
diecimila.
141. (Sanzioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande). Nella fattispecie di
cui al comma 140 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall’articolo 9
della legge 29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi
dell’ottavo periodo del comma 137 della presente legge l’Autorità comunale dispone la
sospensione dell’autorizzazione di cui ai commi da 99 a 101 della presente legge per un
periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni che ha inizio dal termine del
turno non osservato.
142. (Incentivi: incentivi finanziari). La Regione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti
consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”, favorisce la
realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai commi 11, 12 e 93 della presente legge e la
valorizzazione, riqualificazione e innovazione delle attività commerciali e della
somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito dell’intero territorio regionale attraverso
incentivi finanziari.
143. (Ambiti di intervento). La Regione, per l’attuazione dei contenuti del comma 142 della
presente legge, sostiene gli investimenti nei seguenti ambiti di intervento:
a) centri commerciali naturali;
b) centri di minore consistenza demografica di cui alla lettera c) del comma 16;
c) comuni montani;
d) comuni privi di esercizi commerciali;
e) associazionismo tra imprese commerciali;
f) innovazione tecnologica delle imprese commerciali;
g) sicurezza degli esercizi commerciali;
h) formazione professionale;
i) specializzazione delle imprese commerciali;
j) Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Commerciali (CAT);
k) prodotti tipici regionali;
l) commercio equo e solidale;
m) ammodernamento degli esercizi commerciali;
n) centri storici;
o) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
p) ristorazione tipica tradizionale regionale;
q) qualificazione ed innovazione del servizio;
r) promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e locali anche attraverso la grande
distribuzione nei mercati extraregionali ed internazionali;
s) gli esercizi polifunzionali;
t) interventi nel settore del commercio in occasione dei “Giochi del Mediterraneo 2009”.
144. (Procedimento). La Giunta Regionale, in base alle disponibilità economiche annuali
previste nell’apposito capitolo di bilancio e in base alle eventuali disponibilità di cui al fondo
unico per le agevolazioni alle imprese - Decreto Legislativo n. 112/98 -, sentite le associazioni
regionali di categoria dei commercianti, aderenti alle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale, individua quali interventi tra quelli di cui al comma 143
della presente legge intende finanziare ed emana appositi bandi sulla base di un programma annuale definito con parere della Commissione Consiliare competente. La Giunta Regionale
adottando lo stesso procedimento di cui sopra può adottare bandi per interventi ritenuti
importanti per il settore commercio, anche se non ricompresi tra gli ambiti di intervento di cui
al comma 143.
145. (Percorsi di qualità e marchio regionale). La Regione promuove ed incentiva le attività di
somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei
locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso, ed in relazione alla qualificazione e
valorizzazione della professionalità degli operatori e degli addetti. A tal fine la Regione
istituisce apposito marchio di qualità. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi
alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità ed il
conferimento dell'apposito marchio. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi
alle strategie regionali di promozione e sostegno, avuto riguardo, in particolare, ad azioni di:
a) pubblicizzazione degli esercizi destinatari del marchio;
b) tutela della tradizionalità e storicità degli stessi esercizi;
c) valorizzazione della qualità dei prodotti;
d) qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti;
e) diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei giovani che intendono elevare la
propria professionalità nel settore;
f) sostegno ai progetti di investimento.
146. (Percorsi di qualità e marchio regionale). Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui al
comma 145, la Giunta Regionale costituisce un Comitato di indirizzo presieduto
dall’Assessore alle Attività Produttive o suo delegato. Nell'ambito di quest'ultimo è garantita la
presenza almeno di:
a) un rappresentante della Regione nella persona del Presidente della IV Commissione
Consiliare;
b) un rappresentante per ciascuna delle province abruzzesi;
c) un rappresentante delle CCIAA;
d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese del settore delle
organizzazioni regionali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori a livello regionale;
f) un Dirigente della Direzione Attività Produttive.
147. (Percorsi di qualità e marchio regionale). Il Comitato di cui al comma 146 svolge le
seguenti funzioni:
a) individuazione della denominazione e del marchio oggetto del riconoscimento regionale;
b) puntuale articolazione dei parametri qualitativi oggetto di valutazione;
c) definizione di aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, ai
fini della predisposizione di disciplinari settoriali di attività;
d) puntuale individuazione di contenuti e modalità degli interventi regionali.
Nessun compenso ed alcun rimborso è dovuto ai componenti del Comitato di indirizzo per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente comma.
148. (Norma finanziaria). Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente
legge si provvede mediante lo stanziamento iscritto dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi
della L.R. 25/03/2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nell’ambito della
U.P.B. 08.01.012 sul Cap. di spesa 251686 denominato “Interventi a favore del settore
commercio”.
149. (Disposizioni finali: abrogazioni). Sono abrogate: a) legge regionale n. 25 del 24/07/2006 “Principi e criteri per la determinazione degli orari di
apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia
turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico”e s.m.i.;
b) legge regionale n. 62 del 9/8/1999 “Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento
delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 114” e s.m.i.;
c) legge regionale n. 92 del 9/11/1989 “Applicazione, da parte dei Comuni, delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza regionale in materia di commercio, fiere e
mercati”.
150. (Norme transitorie). Sono fatte salve le richieste di autorizzazione relative all’apertura di
esercizi delle medie e delle grandi superfici di vendita nonché della somministrazione di
alimenti e bevande presentate in data antecedente alla entrata in vigore della presente legge
per le quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in base alle quali sono state prodotte. I
procedimenti per le richieste di cui al presente comma devono essere conclusi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
151. (Norme transitorie). Qualora nel territorio regionale svolgano attività commerciale più
esercizi, in numero inferiore ad otto, che in base alla normativa precedente non potevano
definirsi centri commerciali e che, invece, possono considerarsi tali con l’entrata in vigore del
Decreto Legislativo n. 114/98 in base alla lettera g), comma 1 dell’art. 4, è fatto obbligo ai
titolari di tali autorizzazioni commerciali, rilasciate in data antecedente all’entrata in vigore
della L.R. n. 62/99, entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, presentare istanza di regolarizzazione dei propri titoli autorizzativi. I Comuni accertano
la presenza, sul proprio territorio, di tali realtà commerciali e hanno l’obbligo di chiedere
l’istanza di regolarizzazione e conseguentemente procedere alla sostituzione e rilascio della
nuova autorizzazione. I Comuni trasmettono copia delle nuove autorizzazioni riguardanti
esercizi delle grandi superfici di vendita alla Direzione Attività Produttive della Giunta
Regionale.
152. (Disapplicazione di norme statali). Dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessano di avere diretta applicazione nella Regione Abruzzo:
a) il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti
salvi gli articoli:
1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo e comma 5;
2) 15, commi 7, 8 e 9;
3) 21, commi 1 e 2;
4) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell’articolo 56 del D.M. n.
375/1988;
5) 28, comma 17;
6) 30, comma 5;
b) la legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi);
c) l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da
disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in
materia).
153. (Criteri e parametri di ripartizione inerenti la legge regionale 5 maggio 1998, n. 39). Alle
Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici
di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche concernente
(Interventi della Regione Abruzzo a favore del commercio al dettaglio), operanti alla data del
31/12/2007, la Regione Abruzzo concede, per l’anno 2008, un contributo straordinario di €. 1.100.000,00 in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse a favore dei
commercianti. I contributi di cui al primo periodo del presente comma sono ripartiti, tra le
diverse Cooperative .per il 20% in proporzione ai contributi concessi dalla Regione per la
formazione del patrimonio sociale in base alla L.R. 6 novembre 1981, n. 49 e successive
modifiche ed integrazioni, per il 40% in relazione alle somme erogate e garantite nell’anno
precedente dalle singole cooperative e per il restante 40% in proporzione al numero dei soci
risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Le Cooperative di garanzia dei
commercianti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 6 novembre 1981, n. 49 e alla L.R. 5
maggio 1998, n. 39 devono operare ed avere sede in territorio abruzzese ed i loro soci
commercianti accedono ai contributi esclusivamente per attività che si svolgono all’interno del
territorio regionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contributi
non ancora erogati alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti
dall’applicazione del presente comma si provvede mediante lo stanziamento iscritto
nell’ambito della U.P.B. 08.01.008 sul Capitolo di spesa 251685, denominato “Contributo alle
Cooperative di Garanzia dei Commercianti per consolidamento del patrimonio ed in conto
interessi per prestiti ai commercianti garantiti”, del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008.
154. (Interventi a tutela del potere d’acquisto). La Regione Abruzzo promuove politiche di
monitoraggio e contenimento dell’inflazione a tutela del potere d’acquisto della popolazione
con particolare riferimento ai bisogni essenziali.
La Direzione regionale Attività Produttive, in collaborazione con le Camere di Commercio e le
Università, attua su base trimestrale il monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari e di
prima necessità di largo consumo negli esercizi commerciali e nei mercati del territorio
regionale.
La Direzione regionale Attività Produttive promuove accordi su base volontaria con le imprese
della filiera agroalimentare e con quelle del commercio operanti in Abruzzo per conseguire la
trasparenza nella formazione ed il contenimento dei prezzi al consumo, l’educazione al
consumo e l’efficienza della filiera agroalimentare.
Nella promozione degli accordi di cui al terzo capoverso la Direzione Attività Produttive opera
d’intesa con la Direzione regionale Agricoltura e di concerto con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori, con le organizzazioni di categoria della produzione e della distribuzione e con le
associazioni dei consumatori.
Per i medesimi obiettivi la Direzione Attività Produttive, d’intesa con la Direzione Agricoltura,
favorisce e valorizza le iniziative di gruppi di acquisto solidale ed i mercati agricoli di vendita
diretta.
A sostegno degli accordi di cui al terzo capoverso e delle iniziative di cui al quinto capoverso
la Regione assicura adeguate azioni di informazione e comunicazione.
155.(Deroghe per lo svolgimento di manifestazioni proloco ai sensi dell’art. 8 della L.R. n°
30/2004). In occasioni di manifestazioni organizzate dalle associazioni Pro Loco iscritte agli
albi provinciali e che prevedono la somministrazione di cibi e bevande in luoghi pubblici o
aperti al pubblico in deroga alla normativa vigente il Sindaco rilascia le necessarie
autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande previo parere favorevole
dell’Ufficio Sanitario competente la deroga è consentita per manifestazioni che non superino
le 5 giornate consecutive di svolgimento e a condizione che siano assicurati i requisiti minimi
di sicurezza igienica per la manipolazione il trasporto, la conservazione, la distribuzione e la
vendita di alimenti e bevande, per i contenitori e le persone addette.
156. (Norme per l’arte nella costruzione di edifici adibiti alla grande distribuzione). Per le
strutture di grandi superficie di vendita dai 10.000 mq in su, il Comune richiede nell’ambito
dell’accordo di programma la destinazione di ulteriori sostegni economici finalizzati ad opere di valorizzazione artistiche e culturali pari ad un importo del 2% del costo complessivo di
realizzazione della struttura destinata all’attività commerciale.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. ALLEGATO A
AREA A - TERAMO 280.813
Teramo 52.695
Roseto degli Abruzzi 23.554
Giulianova 21.806
Martinsicuro 14.800
Pineto 13.497
Atri 11.286
Alba Adriatica 11.104
Sant'Egidio alla Vibrata 9.141
Mosciano Sant'Angelo 8.539
Tortoreto 8.401
Montorio al Vomano 8.037
Campli 7.533
Bellante 7.198
Castellalto 6.973
Notaresco 6.817
Civitella del Tronto 5.395
Sant'Omero 5.267
Isola del Gran Sasso d'Italia 4.947
Nereto 4.717
Corropoli 4.018
Colonnella 3.422
Morro d'Oro 3.408
Cellino Attanasio 2.719
Torricella Sicura 2.703
Controguerra 2.515
Castiglione Messer Raimondo 2.486
Basciano 2.453
Colledara 2.281
Bisenti 2.103
Cermignano 1.919
Canzano 1.863
Ancarano 1.854
Penna Sant'Andrea 1.721
Torano Nuovo 1.670
Castilenti 1.607
Crognaleto 1.569
Tossicia 1.493
Castelli 1.314
Valle Castellana 1.182
Montefino 1.172
Arsita 952
Cortino 775 Rocca Santa Maria 652
Castel Castagna 552
Fano Adriano 401
Pietracamela 302
AREA B - L'AQUILA 111.365
L'Aquila 71.472
Pizzoli 3.280
Tornimparte 2.970
Bussi sul Tirino 2.920
Montereale 2.826
Scoppito 2.825
Barisciano 1.771
San Demetrio ne' Vestini 1.694
Rocca di Mezzo 1.530
Cagnano Amiterno 1.459
Ovindoli 1.264
Castelvecchio Subequo 1.187
Ocre 1.043
Poggio Picenze 1.027
Capestrano 977
Lucoli 945
Campotosto 742
Capitignano 680
Fossa 663
Barete 649
Ofena 608
Navelli 604
Goriano Sicoli 599
San Pio delle Camere 579
Prata d'Ansidonia 549
Castel del Monte 511
Rocca di Cambio 485
Secinaro 452
Fagnano Alto 442
Villa Sant'Angelo 441
Molina Aterno 440
Fontecchio 440
Sant'Eusanio Forconese 425
Acciano 398
Tione degli Abruzzi 369
Castel di Ieri 367
Gagliano Aterno 310
Caporciano 261
Collepietro 259 Castelvecchio Calvisio 195
Villa Santa Lucia degli
Abruzzi 193
Calascio 163
San Benedetto in Perillis 137
Santo Stefano di Sessanio 116
Carapelle Calvisio 98
AREA C - AVEZZANO 128.786
Avezzano 39.376
Celano 10.979
Tagliacozzo 6.753
Trasacco 6.120
Luco dei Marsi 5.793
Capistrello 5.490
Carsoli 5.235
Pescina 4.515
San Benedetto dei Marsi 4.061
Magliano de' Marsi 3.809
Balsorano 3.705
Civitella Roveto 3.387
Scurcola Marsicana 2.625
San Vincenzo Valle Roveto 2.579
Gioia dei Marsi 2.283
Ortucchio 1.983
Lecce nei Marsi 1.731
Cerchio 1.719
Massa d'Albe 1.553
Morino 1.530
Aielli 1.517
Collelongo 1.470
Sante Marie 1.310
Civita d'Antino 1.089
Castellafiume 1.075
Canistro 1.044
Collarmele 1.032
Oricola 1.031
Villavallelonga 971
Ortona dei Marsi 745
Pereto 717
Rocca di Botte 639
Cappadocia 564
Bisegna 356
AREA D - SULMONA 66.837
Sulmona 25.419
Pratola Peligna 7.894
Castel di Sangro 5.749
Raiano 2.982
Pescasseroli 2.208
Scanno 2.073
Introdacqua 1.994
Roccaraso 1.684
Pacentro 1.290
Pettorano sul Gizio 1.287
Ateleta 1.223
Pescocostanzo 1.208
Bugnara 1.085
Prezza 1.059
Corfinio 1.001
Vittorito 980
Campo di Giove 916
Barrea 777
Alfedena 768
Roccacasale 730
Rivisondoli 715
Villetta Barrea 642
Villalago 621
Scontrone 601
Opi 471
Anversa degli Abruzzi 413
Civitella Alfedena 304
Cocullo 282
Cansano 272
Rocca Pia 189
AREA E - CHIETI PESCARA 499.396
Pescara 122.577
Chieti 56.127
Montesilvano 43.258
Ortona 23.603
Francavilla al Mare 23.561
Spoltore 16.546 Silvi 15.250
Citta' Sant'Angelo 13.025
Penne 12.518
San Giovanni Teatino 10.527
Guardiagrele 9.662
Cepagatti 9.610
Pianella 7.788
Loreto Aprutino 7.672
Manoppello 6.091
Popoli 5.607
Collecorvino 5.550
Bucchianico 5.003
Miglianico 4.529
Tollo 4.241
Orsogna 4.086
Ripa Teatina 4.002
Scafa 3.979
Torrevecchia Teatina 3.880
Cappelle sul Tavo 3.790
Alanno 3.709
Moscufo 3.231
Rosciano 3.161
Lettomanoppello 3.137
Torre de' Passeri 3.136
Crecchio 3.057
Casalincontrada 2.990
Tocco da Casauria 2.826
Villamagna 2.444
Caramanico Terme 2.089
Civitella Casanova 2.042
San Valentino in Abruz. Citeriore 1.947
Roccamontepiano 1.927
Fara Filiorum Petri 1.927
Vacri 1.775
Nocciano 1.767
Elice 1.737
Farindola 1.730
Cugnoli 1.642
Fara San Martino 1.610
Canosa Sannita 1.507
Catignano 1.488
Rapino 1.461
Casacanditella 1.431
Picciano 1.375
Civitaquana 1.351
Giuliano Teatino 1.347
Ari 1.339 Bolognano 1.242
Arielli 1.196
Palombaro 1.146
Pretoro 1.105
Montebello di Bertona 1.101
Filetto 1.070
San Martino sulla Marrucina 1.029
Roccamorice 1.021
Poggiofiorito 962
Castiglione a Casauria 910
Turrivalignani 863
Villa Celiera 849
Carpineto della Nora 728
Pietranico 593
Serramonacesca 591
Pescosansonesco 553
Pennapiedimonte 548
Abbateggio 447
Vicoli 437
Brittoli 397
Sant'Eufemia a Maiella 342
Salle 312
Corvara 289
AREA F - LANCIANO 113.786
Lanciano 36.228
Atessa 10.455
Casoli 5.901
Fossacesia 5.692
San Vito Chietino 4.998
Paglieta 4.499
Castel Frentano 3.977
Torino di Sangro 3.099
Altino 2.633
Sant'Eusanio del Sangro 2.420
Archi 2.330
Rocca San Giovanni 2.329
Mozzagrogna 2.171
Tornareccio 1.968
Frisa 1.942
Santa Maria Imbaro 1.757
Gessopalena 1.658
Perano 1.626
Torricella Peligna 1.526 Palena 1.504
Lama dei Peligni 1.478
Villa Santa Maria 1.472
Roccascalegna 1.401
Treglio 1.373
Pizzoferrato 1.163
Civitella Messer Raimondo 962
Bomba 954
Quadri 922
Montenerodomo 909
Colledimezzo 568
Taranta Peligna 500
Civitaluparella 425
Borrello 423
Lettopalena 403
Gamberale 374
Pennadomo 348
Rosello 322
Colledimacine 258
Monteferrante 176
Fallo 152
Pietraferrazzana 139
Roio del Sangro 138
Montebello sul Sangro 118
Montelapiano 95
AREA G - VASTO 98.289
Vasto 37.213
San Salvo 17.914
Casalbordino 6.461
Cupello 4.597
Scerni 3.645
Gissi 3.050
Monteodorisio 2.475
Pollutri 2.334
Castiglione Messer Marino 2.127
Roccaspinalveti 1.607
Schiavi d'Abruzzo 1.265
Furci 1.220
San Buono 1.165
Palmoli 1.113
Fresagrandinaria 1.111
Torrebruna 1.092
Casalanguida 1.087 Montazzoli 1.074
Celenza sul Trigno 1.053
Villalfonsina 1.038
Liscia 815
Carunchio 749
Lentella 748
Carpineto Sinello 738
Tufillo 528
Guilmi 486
Castelguidone 469
Fraine 435
Dogliola 409
San Giovanni Lipioni 271
Dati popolazione residente al 31.12.2006 – Fonte ISTAT SOMMARIO
Articolo 1
Comma 1: Disposizioni generali
Comma 2: Libertà d’impresa
Comma 3: Disciplina delle attività Commerciali: definizioni
Comma 4: Ambito di applicazione
Comma 5: Settori merceologici relativi al commercio al dettaglio e all’ingrosso a posto fisso
Comma 6, 7, 8, 9: Requisiti morali
Comma 10: Requisiti professionali per le attività di commercio al dettaglio e per la
somministrazione di alimenti e bevande
Comma 11: Commercio al dettaglio in sede fissa: finalità
Comma 12. Obiettivi
Commi 13, 14, 15: Ambiti di applicazione per tipologia
Comma 16: Ambito di applicazione per territorio
Commi 17, 18, 19, 20: Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato
Commi 21, 22, 23: Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita
Commi 24, 25, 26, 27, 28: Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita
Commi 29, 30, 31, 32, 33: Centri commerciali
Comma 34: Esercizi polifunzionali
Commi 35, 36: Vendita all’ingrosso
Commi 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43: Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi
superfici di vendita
Comma 44: Vendita di farmaci
Comma 45: Esercizi di vicinato
Comma 46: Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi superfici di
vendita nell’ambito delle diverse zone del territorio comunale
Commi 47, 48, 49, 50, 51 Razionalizzazione della rete distributiva
Commi 52, 53, 54: Accorpamento di esercizi esistenti per l’apertura di grandi superfici di vendita
Commi 55, 56: Condizioni per l’accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande
superficie di vendita)
Comma 57: Accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie superfici esistenti per
l’apertura di una media superficie di vendita)
Commi 58, 59: Compiti dei Comuni: compiti dei Comuni
Commi 60, 61, 62: Procedure per l’esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di
vendita
Comma 63: Procedure di esame delle domande per i trasferimenti delle grandi superfici di vendita
Comma 64: Priorità per domande concorrenti
Comma 65: Rilascio dell’autorizzazione
Comma 66: Validità temporale
Commi 67, 68, 69: Disposizioni per i centri storici e centri urbani
Comma 70: Comuni montani
Comma 71: Centri di assistenza tecnica
Commi 72, 73. Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione
Comma 74: Corsi di formazione professionale
Comma 75: Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni
Comma 76: Apparecchi automatici
Comma 77: Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di Comunicazione Comma 78: Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
Comma 79: Definizione di vendita straordinaria
Comma 80: Le vendite di liquidazione
Comma 81: Le vendite di fine stagione
Comma 82: Le vendite promozionali
Commi 83, 84: Disposizioni comuni alle vendite straordinarie
Comma 85: Pubblicità dei prezzi
Commi 86, 87, 88: Osservatorio: istituzione
Comma 89: Compiti
Comma 90: Somministrazione di alimenti e bevande: tipologia dell’attività
Commi 91, 92: Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
Comma 93: Programmazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande: finalità
Comma 94: Programmazione regionale per il rilascio delle autorizzazioni, da parte dei Comuni
Commi 95, 96, 97: Criteri di programmazione
Comma 98: Attività escluse dalla programmazione comunale
Commi 99, 100, 101: Autorizzazione
Commi 102, 103: Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
Commi 104, 105, 106, 107: Dichiarazione di inizio attività - DIA
Comma 108: Autorizzazione temporanea
Comma 109: Somministrazione mediante distributori automatici
Comma 110: Attività stagionali
Comma 111: Validità delle autorizzazioni
Comma 112: La somministrazione di bevande alcoliche
Comma 113: Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico
Commi 114, 115, 116: Pubblicità dei prezzi
Comma 117: Inquinamento acustico
Comma 118: Ampliamento dell’attività
Comma 119: Cessazione dell’attività
Comma 120: Modifiche societarie
Comma 121: Sospensione volontaria dell’attività di commercio in sede fissa e di
somministrazione di alimenti e bevande
Commi 122, 123: Subingresso per l’attività di commercio in sede fissa
Commi 124, 125: Subingresso per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Commi 126 – 136: Orari delle attività Commerciali. orari di apertura e di chiusura al pubblico
degli esercizi di vendita al dettaglio
Comma 137: Orari di apertura e chiusura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande)
Comma 138: Disposizioni Particolari: autorità competente
Comma 139: Sanzioni e revoche per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa
Commi 140, 141: Sanzioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Comma 142: Incentivi: incentivi finanziari
Comma 143: Ambiti di intervento
Comma 144: Procedimento
Commi 145, 146, 147: Percorsi di qualità e marchio regionale
Comma 148: Norma finanziaria
Comma 149: Disposizioni finali: abrogazioni
Commi 150, 151: Norme transitorie
Comma 152: Disapplicazione di norme statali
Comma 153: Criteri e parametri di ripartizione inerenti la legge regionale 5 maggio 1998, n. 39 Comma 154: Interventi a tutela del potere d’acquisto
Comma 155: Deroghe per lo svolgimento di manifestazioni proloco ai sensi dell’art. 8 della L.R.
n° 30/2004)
Comma 156: Norme per l’arte nella costruzione di edifici adibiti alla grande distribuzione
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