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LEGGE REGIONALE N.11 del 16/07/2008
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LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 16/07/2008

Nuove norme in materia di commercio

BURA N. 4 DEL 22/07/2008

Art. 1

1. (Disposizioni generali). La presente legge stabilisce i principi e le norme che  regolano

l’esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e la

somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della Regione Abruzzo, nonché gli orari

di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e dei pubblici

esercizi. Definisce, altresì, gli indirizzi generali e la programmazione per l’insediamento delle

attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Recepisce,


inoltre, le disposizioni del D.L. 4/7/2006, n. 223  (Disposizioni urgenti per il rilancio

economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,

nonché interventi in materia di entrate e di contrasto  all'evasione fiscale) così come

modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n.  248 e le disposizioni del D.L.

31/01/07, n. 7  (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della

concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la

valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e  la rottamazione di autoveicoli) così

come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

2. (Libertà d’impresa).  L’attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa

economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei

principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della

concorrenza e del mercato.

3. (Disciplina delle attività commerciali: definizioni). Ai fini della presente legge si

intendono:

a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista

merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al

dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può

assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci

in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre

forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita,

compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di

vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali  di lavorazione, uffici e servizi.  La

superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna

differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di

legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/2 della

superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi non possono essere

introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi  le caratteristiche sopra

tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte

dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114  (Riforma della disciplina relativa al

settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59)

per l’intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci

diverse, si applicano le sanzioni di cui al comma 139 della presente legge.

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei

comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con

popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;  e) per medie superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al

punto d) così classificati in ragione della popolazione residente:

tipologia di esercizio

delle medie

superfici di vendita

Comune con popolazione

sino a 10.000 abitanti

Comune con popolazione

superiore a 10.000

abitanti

Superficie dell’esercizio Superficie dell’esercizio

M1 Da 151 mq. a 300 mq Da 251 mq. a 600 mq.

M2 Da 301 mq. a 600 mq. Da 601 mq. a 1.500 mq.

M3 Da 601 mq. a 1.500 mq. Da 1.501 mq. a 2.500

mq.

f) per grandi superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti massimi

relativi alle tipologie M3 di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande superficie di vendita nella quale più

esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono inseriti in una unica struttura a

destinazione specifica e che comunque usufruiscono in comune di parti accessibili al

pubblico, accessi, servizi, viabilità, parcheggi e spazi gestiti unitariamente. Ai fini della

presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella

risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso

presenti;

h) per outlet una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o più imprenditori

rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore finale merceologie

che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della  data dell’inizio della vendita

stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce, o che presentano

difetti non occulti di produzione e che comunque non  siano state introdotte nei canali

distributivi classici;

i) per “factory outlet center” una media o una grande superficie di vendita composta da

esercizi commerciali, come definiti alla precedente lettera h), la cui superficie di vendita

complessiva è pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro

commerciale stesso;

j) per esercizio specializzato una media o una grande superficie di vendita in cui è prevista

la vendita di un unico marchio relativo ad uno o più settori non alimentari a grande

fabbisogno di superficie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento,

illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio;

k) per parco commerciale l’aggregazione di tre o più esercizi commerciali di grandi superfici

di vendita situati in edifici anche distinti e separati da viabilità purché ricadenti in area

omogenea;

l) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali  complessi e non omogenei,

sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici,

con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di

associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture

ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da

aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;

m) per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di

prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività

commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari.

n) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di

soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle

scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro

che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o  altri sistemi di

comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;

o) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che

comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o

in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale,

appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio;

p) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere

utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da banchi,

scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette

strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini,  depositi, locali di lavorazione,

cucine, uffici e servizi;

q) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a

consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera

n);

r) per superficie aperta al pubblico l’area adiacente o comunque pertinente al locale cui si

riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se

pubblica o comunque a disposizione dell’operatore, se privata;

s) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l’organizzazione di un servizio

di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso,

ai suoi familiari ed alle persone invitate, svolto presso l’abitazione del consumatore

nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di

cerimonie, convegni ed attività similari;

t) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l’attività

svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e

scuole, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite

l’opera di altro soggetto con il quale si sia stipulato apposito contratto.

4. (Ambito di applicazione). Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l’impianto e

l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475  (Norme concernenti il servizio

farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362  (Norme di

riordino del settore farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici,

specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di

monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293  (Organizzazione dei servizi di

distribuzione e vendita dei generi di monopolio) come modificata dal Decreto del

Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e dal Decreto del Presidente della

Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385  (Approvazione del regolamento di esecuzione,

della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e

vendita dei generi di monopolio);

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell’articolo

4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228  (Orientamento e modernizzazione del

settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);  d) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n.

443  (Legge-quadro per l’artigianato), modificato dall’articolo 13 della legge 5 marzo

2001, n. 57, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni

di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari

all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

e) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei

beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio

di vicinato;

f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che

vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti

esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei

prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici

nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

g) a chi venda o esponga per la vendita le proprie  opere d’arte, nonché dell’ingegno a

carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa,

realizzate anche mediante supporto informatico;

h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni

approvate con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267  (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa);

i) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e

delle mostre di prodotti, all’uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le

sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle

manifestazioni stesse;

j) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato e

enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su

supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro

attività;

k) alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di agriturismo;

l) alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di strutture turisticoalberghiere, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone

alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione

di manifestazioni e convegni organizzati;

m) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi dell’articolo 2 del

decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235  (Regolamento recante

semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione

di alimenti e bevande da parte di circoli privati);

n) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi della L.R.

28.04.1995, n. 75 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);

o) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio

di alimenti e bevande a fini promozionali;

p) alla vendita di latte fresco crudo effettuata tramite distributori automatici autorizzati;

q) ai titolari di vendita esclusiva di carburanti.

5. (Settori merceologici relativi al commercio al dettaglio e all’ingrosso a posto fisso). Ai

sensi della presente legge l’attività commerciale all’ingrosso o al dettaglio in sede fissa può

essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

a) alimentare;

b) non alimentare;

c) misti. 6. (Requisiti morali). Non possono esercitare l’attività commerciale di cui al comma 1:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo

che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena

detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena

detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, ovvero per uno dei delitti

previsti dagli articoli 628, 629, 641, 644, 648, 648-bis, dall’articolo 216 R.D. 267/1942 o

di cui al Libro II titolo XII del Codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati

contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del

Codice penale;

f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel

quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella

preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27

dicembre 1956, n. 1423  (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose

per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo

2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31

maggio 1965, n. 575  (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11

agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

7. (Requisiti morali). Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e

bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6 o hanno riportato, con

sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon

costume.

8. (Requisiti morali). Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 6, lettere c), d), e),

f) e del comma 7 permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è

stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal

giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Qualora sia stata concessa la sospensione

condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.

9. (Requisiti morali). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i  requisiti di

onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta

all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del Decreto

del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la

semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle Comunicazioni e delle informazioni

antimafia).

10. (Requisiti professionali per le attività di commercio al dettaglio e per la

somministrazione di alimenti e bevande). L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività

commerciale relativa al settore merceologico alimentare e alla somministrazione di alimenti

e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) relativamente all’esercizio delle attività commerciali alimentari:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il

commercio relativo al settore merceologico alimentare,  come disciplinato dalla

vigente normativa in materia di Formazione Professionale;

2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di

vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria

opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti

l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di

cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado

dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione

all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio  (REC) di cui alla legge 11

giugno 1971, n. 426  (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici

individuati dalle lettere a), b), c) dell’articolo 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988, salvo

cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

4) essere in possesso del Diploma di Laurea in Scienze dell’Alimentazione o di Diploma

di Istituto Alberghiero o titoli europei equipollenti;

b) relativamente all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la

somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa in

materia di formazione professionale ovvero essere in possesso di un diploma di

istituto secondario o universitario attinente all’attività di preparazione e

somministrazione di bevande e alimenti;

2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio precedente

l’avvio dell’attività commerciale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o

avere prestato la propria opera, per almeno due anni  nell’ultimo quinquennio

precedente l’avvio dell’attività, presso imprese esercenti l’attività nel settore della

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di  dipendente qualificato addetto

alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di

cooperativa o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado

dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione

all’INPS;

3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11

giugno 1971, n. 426  (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la

gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o

per perdita dei requisiti;

4) e essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell’Alimentazione o di Diploma

di Istituto Alberghiero o titoli europei equipollenti.

11. (Commercio al dettaglio in sede fissa: finalità). La programmazione regionale ha durata

di tre anni. A tal fine la Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Attività Produttive, nel

rispetto dell’articolo 41 del vigente Statuto Regionale, almeno centoventi giorni prima della

scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio Regionale, una

proposta di aggiornamento, sentite le organizzazioni regionali di categoria del commercio,

aderenti alle organizzazioni  maggiormente rappresentative a livello nazionale. La

programmazione regionale persegue le seguenti finalità:

a) realizzare le condizioni di massimo vantaggio per i consumatori mediante la

diversificazione delle strutture distributive sia per tipologie che per dimensioni, attraverso

una efficiente articolazione e attraverso una distribuzione territoriale che garantisca la più

comoda accessibilità e fruibilità del servizio reso;

b) incrementare la produttività del settore attraverso uno sviluppo armonico e un processo

di innovazione che, pur tutelando per il periodo della programmazione le micro

imprenditorialità del sistema distributivo, non pregiudichi un razionale processo di

ristrutturazione e di ammodernamento necessario per il  mantenimento della

concorrenzialità intra e interregionale, per una effettiva garanzia e tutela del cittadino

consumatore e dei lavoratori; c) assicurare la sostenibilità ambientale e sociale della distribuzione commerciale.

12. (Obiettivi). La Regione, tenendo conto delle peculiarità proprie del sistema distributivo e

delle specifiche condizioni del sistema insediativo regionale, definisce gli indirizzi generali

per l’insediamento delle attività commerciali perseguendo i seguenti obiettivi:

a) raccordare la rete commerciale alla distribuzione della popolazione ed alla mobilità della

stessa riducendo gli effetti dell’impatto territoriale ed ambientale e socio-economico degli

esercizi commerciali e limitando i fenomeni di congestionamento e di eccessiva

concentrazione dell’offerta, tenuto conto delle peculiarità geografiche, morfologiche e

infrastrutturali;

b) valorizzare, promuovere,  riqualificare e salvaguardare la rete distributiva esistente nelle

zone urbane, nei centri storici e nei centri minori, compresi quelli montani anche

attraverso attive politiche di sostegno;

c) potenziare ed ottimizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici,

sia nelle zone rurali e di montagna mediante l’individuazione di incentivi ed eventuali

deroghe e mediante la promozione di centri polifunzionali e la riqualificazione

professionale;

d) favorire i processi di riconversione e di innovazione  della rete distributiva attraverso i

processi che agevolino fenomeni di accorpamento di esercizi esistenti e iniziative di

aggregazioni tra commercianti per promuovere processi di ristrutturazione, di efficienza

logistica, commerciale e promozionale della rete e sviluppare occupazione a tempo

indeterminato, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e imprenditoria diffusa e

riqualificazione professionale anche sotto un profilo più strettamente manageriale;

e) coordinare l’attività urbanistica e programmatica degli enti preposti al fine di un impiego

razionale delle aree di specifica destinazione commerciale nonché quelle derivanti dal

recupero di aree non attivate e di contenitori dismessi aventi specifica destinazione ad

uso commerciale;

f) sviluppare una programmazione articolata di tutti gli Enti che concorrono alla formazione

della procedura amministrativa al fine di garantire un procedimento coordinato, condiviso

e sinergico;

g) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme

distributive, una possibilità di scelta in ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza

sia il contenimento dei prezzi sia il corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni, sia

per il servizio prestato;

h) sviluppare una più cosciente e condivisa cultura del marketing commerciale, con

particolare riguardo alla responsabilità sociale d’impresa ed al bilancio sociale;

i) promuovere i prodotti alimentari regionali e il commercio equo e solidale e perseguire il

risparmio energetico e gli obiettivi del Piano regionale Rifiuti per la raccolta differenziata

e la riduzione degli imballaggi.

13. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 57 si

applicano per le nuove aperture, l’ampliamento ed il trasferimento di insediamenti

commerciali di cui al comma 3, lett. d) ed e), per le nuove aperture e i trasferimenti di

insediamenti commerciali di cui al comma 3 lett. f) nonché per la definizione di procedure di

individuazione delle aree e delle zone dei territori  comunali entro i quali sono soggetti a

particolari vincoli o condizioni anche gli insediamenti di cui alla lett. d) del medesimo comma.

14. (Ambiti di applicazione per tipologia). Il trasferimento di sede degli esercizi commerciali di

cui al comma 3 lett. d),e),f) e g) può avvenire all’interno del territorio comunale in cui sono

ubicati.

15. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni della presente legge si applicano

alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si applicano altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in

locali esclusivamente adibiti a tale attività.

16. (Ambito di applicazione per territorio). Al fine di ottimizzare il raccordo funzionale tra gli

indirizzi di cui ai commi da 11 a 57 con le proiezioni territoriali ad essi corrispondenti ed in

coerenza con quanto stabilito dalle indicazioni della programmazione e della pianificazione

settoriale e territoriale, sono individuati i seguenti ambiti territoriali:

a) aree territoriali del Quadro di Riferimento Regionale (QRR) sono prescelte come aree

sovracomunali (o ampi bacini di utenza) per le quali vengono individuati criteri di sviluppo

omogenei. Le aree QRR, così come riportate nell’allegato A della presente legge,

costituiscono il riferimento territoriale per gli aspetti dimensionali e localizzativi

identificandosi come aree programmatiche e di pianificazione del settore distributivo

(Allegato A della presente legge);

b) centri storici (quelle parti del territorio comunale che gli strumenti urbanistici comunali

individuano come zona di tipo A) o aree di particolare pregio storico, artistico, culturale o

archeologico individuate come tali dal piano del centro storico approvato dai comuni a

norma dei commi da 67 a 69 della presente legge;

c) centri interessati da fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del

sistema distributivo e dei servizi, individuati dalla Giunta Regionale.

17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L’apertura, il trasferimento di sede e

l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui al comma 3 lettera d), di un

esercizio di vicinato sono soggetti a previa denuncia di  inizio di attività, al Comune

competente per territorio e possono essere effettuati trascorsi trenta giorni dalla data di

ricevimento della denuncia. Nella denuncia il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali

di cui ai commi da 6 a 9;

b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienicosanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d’uso dei locali;

c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell’esercizio;

d) l’esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67

a 69, stabilite dal Comune.

18. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L’attività di vendita è esercitata nel

rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei

regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle

destinazioni d’uso.

19. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). Negli esercizi di vicinato abilitati alla

vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di

gastronomia, a condizione che siano esclusi il servizio di  somministrazione di alimenti e

bevande e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

20. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato).  Di seguito alla denuncia di cui ai

commi precedenti, sulla base anche di una verifica diretta, il Comune, oltre che provvedere

all’iscrizione dell’esercizio ai ruoli competenti comunica l’inizio della nuova attività, e

comunica, altresì, i dati relativi all’esercizio, alla  Direzione Attività Produttive della Giunta

Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.

21. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). L’apertura, il trasferimento di

sede e l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui al comma 3, lettera e) di

un esercizio della media superficie di vendita sono soggetti all’autorizzazione rilasciata dal

Comune in cui è ubicato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla presente

legge. Nella richiesta di autorizzazione l’interessato deve dichiarare: a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali

di cui ai commi da 6 a 9;

b) l’ubicazione dell’esercizio, la superficie di vendita e il settore o i settori merceologici che

intende attivare;

c) eventuali comunicazioni e notizie per la valutazione delle priorità così come previsto al

comma 64.

22. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). Il Comune, sulla base delle

disposizioni di cui alla strumentazione da esso predisposta ai sensi dei commi da 37 a 43 e

del comma 46, adotta le norme sul procedimento. Di seguito al rilascio dell’autorizzazione il

Comune oltre che provvedere all’iscrizione ai ruoli competenti, comunica l’inizio della nuova

attività, e comunica, altresì, i dati relativi all’esercizio, alla Direzione Attività Produttive della

Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio. Il  Comune stabilisce il termine,

comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le

domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il

provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso a

costruire inerente l’immobile e dell’autorizzazione di  cui al comma 21, prevedendone la

contestualità.

23. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita).  L’attività di vendita è

esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria,

dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle

destinazioni d’uso.

24. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). L’apertura, il trasferimento di

sede e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande

superficie di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per

territorio secondo le procedure di cui ai successivi commi. Per la grande superficie di vendita

gli ampliamenti degli esercizi esistenti possono essere  autorizzati, per una sola volta,

soltanto mediante accorpamento di altri esercizi come previsto ai commi da 52 a 56.

L’ampliamento non può essere superiore al trenta per cento della superficie già esistente e

nell’accorpamento non si applicano i parametri di cui al penultimo periodo del comma 52. E’

consentito l’ampliamento, fino al trenta per cento della superficie di vendita  autorizzata,

senza accorpamento di altri esercizi, per le grandi superfici le cui autorizzazioni siano state

rilasciate a seguito di processi di associazionismo tra esercenti il commercio, per l’apertura

in comune di un unico punto vendita.

25. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici  di vendita).  Nella domanda di rilascio

dell’autorizzazione indirizzata al Comune il richiedente dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali

di cui ai commi da 6 a 9;

b) l’ubicazione dell’esercizio, la superficie di vendita e il settore o i settori merceologici che

intende attivare;

c) eventuali comunicazioni e notizie per la valutazione delle priorità così come previsto al

comma 64;

d) la potenziale sovrapproduzione dei rifiuti.

26. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici  di vendita). La domanda di rilascio

dell’autorizzazione è esaminata da una Conferenza di Servizi indetta dal Comune e

composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia ed un

rappresentante del Comune. La Conferenza di servizi decide in base alla conformità

dell’insediamento ai criteri di cui ai commi da 37 a 43, 46 e da 47 a 51. Alle riunioni della

Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo

rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello  nazionale delle imprese del

commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori.

Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, il

Comune, titolare dell’istruttoria, richiede alla stessa  un parere non vincolante. Le

deliberazioni della Conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro

novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell’autorizzazione è

subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione circa la coerenza

dell’intervento con i contenuti della presente legge. Si considera acquisito l’assenso

dell’Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla

Conferenza. Delle riunioni della Conferenza di servizi vengono redatti appositi verbali,

sottoscritti dai partecipanti, che devono essere menzionati nell’atto con cui viene rilasciata

l’autorizzazione secondo le norme vigenti in materia.

27. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici  di vendita). Il Comune definisce la

correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso a costruire inerenti l’immobile e

dell’autorizzazione di cui al comma 24, prevedendone la contestualità.

28. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici  di vendita).  L’attività di vendita è

esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria,

dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle

destinazioni d’uso.

29. (Centri commerciali). L’apertura, il trasferimento di sede e la modifica, quantitativa o

qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad

autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Per gli ampliamenti dei centri

commerciali delle grandi superfici di vendita si applicano le stesse condizioni e modalità

previste al comma 24.

30. (Centri commerciali). La domanda di autorizzazione può essere presentata da un  unico

promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. Al

momento della presentazione della domanda il promotore del centro commerciale, in

possesso dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9,  può non essere in possesso dei

requisiti professionali di cui al comma 10, che devono comunque essere posseduti al

momento del rilascio dell’autorizzazione. Nella domanda di autorizzazione devono essere

definite le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti.

31. (Centri commerciali). Le medie e le grandi superfici di vendita presenti all’interno del centro

commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di

vicinato sono soggetti alla denuncia di inizio di attività di cui al comma 17.

32. (Centri commerciali). L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto,  diverso dal

promotore originario, non configura subingresso.

33. (Centri commerciali). Il Comune regola uniformemente gli orari delle attività presenti

all’interno del centro commerciale.

34. (Esercizi polifunzionali). Nei centri a minore densità demografica e comunque con

popolazione non superiore a tremila abitanti, i Comuni possono, con provvedimento

motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l’intero territorio o

per parti di esso, rilasciare autorizzazioni all’apertura di esercizi polifunzionali aventi una

superficie di vendita non superiore a duecentocinquanta metri quadrati, in deroga alle

disposizioni e ai criteri della programmazione regionale. Gli esercizi polifunzionali, mediante

apposita convenzione stipulata con il Comune, devono garantire orari settimanali e periodi di

apertura concordati. Nei suddetti centri, i Comuni possono concedere a titolo gratuito e per

un periodo convenuto l’uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne

facciano richiesta per l’attivazione di esercizi polifunzionali. Per la durata del rapporto

convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell’attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati. Nell’ipotesi in cui l’ambito

territoriale localizzato sia già servito da un’attività  commerciale o da un’attività di

somministrazione è ammissibile la riqualificazione delle stesse tramite la conversione del

titolo autorizzatorio o abilitativo esistente in autorizzazione all’apertura di un esercizio

polifunzionale. Il Comune è tenuto a trasmettere alla Direzione Attività Produttive, Servizio

Sviluppo del Commercio della Giunta Regionale copia del provvedimento di autorizzazione.

35. (Vendita all’ingrosso). Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti

ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato,  previa verifica, a cura dei competenti

Uffici comunali, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, effettuata al momento dell’iscrizione al

registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente.

36. (Vendita all’ingrosso). E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di

vendita all’ingrosso e al dettaglio e dei settori alimentari e non alimentari. Il divieto di cui al

presente comma  non si applica per la vendita dei seguenti prodotti non alimentari:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e

l’artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, gas ed igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

j) combustibili;

k) materiali per l’edilizia;

l) legnami.

Il divieto non si applica per la vendita dei prodotti del Commercio Equo e Solidale di cui alla

L.R. 28 marzo 2006, n. 7 (Disposizione per la diffusione del Commercio Equo e Solidale in

Abruzzo).

37. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Le

strutture degli esercizi delle grandi e delle medie superfici di vendita di cui al comma 3

lettere e) ed f) devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che

regolano l’insediabilità sul territorio, secondo i parametri e gli standards di cui ai commi

successivi. Per le aree di nuovi insediamenti è d’obbligo la specifica destinazione d’uso.

38. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Per

nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici:

a) rapporto di copertura del lotto inferiore al quaranta per cento;

b) distanze minime dai confini: dieci metri lineari  da confini con aree private e comunque

non inferiori all’altezza del fronte del manufatto, salve le maggiori distanze previste dagli

strumenti urbanistici comunali;

c) altezza manufatti secondo le realtà dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto;

d) superficie dei parcheggi riferita ai parcheggi di specifica pertinenza con esclusione di

quelli di servizio alla struttura, carico e scarico merci, personale dipendente e per quelli a

destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l’Amministrazione:

1. due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le

grandi superfici di vendita;

2.  un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le

medie superfici; e) superficie di verde o comunque permeabile secondo le  convenzioni con

l’amministrazione locale;

f)  accessi alla viabilità principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilità nel

rispetto delle norme del Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico ove

esistente;

g) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco

su strade di primaria importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti

auto ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto;

h) gli accessi di cui al punto g) devono avere una lunghezza pari al doppio di quella delle

uscite.

39. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Gli

standards e i parametri di cui ai commi 37 e 38 si applicano a tutti gli insediamenti

commerciali delle grandi e medie superfici di vendita. I Comuni hanno l’obbligo di recepirli

nei propri strumenti urbanistici nell’ambito dei quali devono prevedere la contestualità dei

procedimenti di rilascio del permesso a costruire  inerente l’immobile o il complesso di

immobili e dell’autorizzazione amministrativa ovvero del titolo abilitativo all’apertura di una

grande o media superficie di vendita. L’obbligatoria contestualità di cui al presente comma è

assicurata dai Comuni conferendo i due procedimenti allo sportello unico per le attività

produttive, che deve essere istituito entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore

della presente legge. Per i contenitori esistenti aventi specifica destinazione d’uso

commerciale dall’origine è necessaria la conferma della destinazione d’uso stessa da parte

dei Comuni sulla base del rispetto dei parametri di cui alle presenti disposizioni. Per gli

insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori aventi altra destinazione, oltre

al rispetto delle norme urbanistiche, si applicano gli standards e i parametri di cui ai

precedenti commi.

40. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Il

rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 46 e dei parametri di insediabilità di cui ai

commi da 37 a 43, sono condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione

commerciale.

41. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). E’

fatta salva la riutilizzazione di contenitori nei quali sia cessata, per trasferimento o per

chiusura di esercizi preesistenti l’attività di commercio, anche in deroga ai criteri di cui ai

commi da 37 a 43, qualora non vi siano variazioni dimensionali in aumento della superficie

di vendita da accertare da parte del Comune.

42. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Per le

medie superfici di vendita fino a quattrocento metri  quadrati, ricadenti all’interno dei centri

urbani, non si applicano i parametri di cui ai commi da 37 a 43.

43. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita). Non si

applicano i parametri urbanistici nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per

le superfici fino a 600 mq. di area di vendita.

44. (Vendita di farmaci). Gli esercizi commerciali di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) e l)

possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione

come previsto all’articolo 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con

modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248.  La superficie minima destinata alle attività di

cui al comma 2 dell’art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve essere:

a) non inferiore a mq 40 per gli esercizi di cui alla lettera d) del comma 3 della presente legge;

b) non inferiore a mq 80 per gli esercizi di cui alla lettera e) del comma 3 della presente legge;

c) non inferiore a mq 120 per gli esercizi di cui alle lettere f) e g) del comma 3 della presente

legge.  Nell’ambito dei predetti servizi commerciali, l’apposito reparto di cui all’art. 5, comma 2, della

legge 4 agosto 2006, n. 248 deve avere superficie non inferiore a 50 mq e deve essere

strutturato in modo da consentire al farmacista un adeguato svolgimento dell’attività

professionale.

45. (Esercizi di vicinato). I parametri urbanistici di cui ai commi da 37 a 43 della presente legge

non si applicano agli esercizi di vicinato.

46. (Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi superfici di vendita

nell’ambito delle diverse zone del territorio comunale). I Comuni nella predisposizione

degli indirizzi programmatici e nell’adeguamento degli strumenti urbanistici, di cui ai commi

da 37 a 43, individuano le zone del proprio territorio, ed eventualmente le aree da destinare

agli insediamenti commerciali delle medie e delle grandi superfici di vendita sottoponendo le

previsioni alle procedure in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla

Direttiva Comunitaria 01/42/CE così come recepita nella Parte II del D.Lgs. 03.04.2006, n.

152  (Norme in materia ambientale).  Il solo adeguamento dei parametri e standards

urbanistici di cui ai commi da 37 a 43 con contestuale conferma delle previsioni di piano, in

ordine alle destinazioni d’uso di carattere commerciale, non comporta necessità di variante

allo strumento urbanistico generale. In tal caso il recepimento di cui ai commi da 37 a 43 e

del presente comma è soddisfatto, da parte dei Comuni,  con l’adozione di un atto

deliberativo da parte dell’organo comunale competente e le normative degli strumenti

urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

47. (Razionalizzazione della rete distributiva). Al fine di assicurare un processo di

riqualificazione e di ristrutturazione della rete distributiva esistente è consentita l’apertura di

grandi superfici di vendita per il settore alimentare o miste in ciascuna delle sette aree QRR

derivanti dall’accorpamento di esercizi di cui al comma 3,  lettere d), e) ed f) secondo i

parametri di cui ai commi da 37 a 43 e i criteri di cui ai commi 52 a 56. Per garantire altresì

un equilibrato rapporto fra le diverse tipologie distributive è consentita l’apertura di medie

superfici di vendita come nuove autorizzazioni, come ampliamenti degli esistenti, come

accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie superfici di vendita in numero non

inferiore a quattro.

48. (Razionalizzazione della rete distributiva). E’ consentita l’apertura di grandi superfici di

vendita senza la presenza dei settori alimentare o misto così come definite dal comma 3,

lettere g), h), i), j) nelle aree QRR, a condizione  che gli insediamenti siano previsti negli

strumenti urbanistici dei Comuni. Le aperture delle grandi superfici di vendita di cui al

presente comma sono consentite a condizione che il nuovo  esercizio commerciale sia

servito da un sistema viabilistico di livello superiore o autostradale o struttura ferroviaria, e

che si perfezioni un “accordo di programma” tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il

comune competente al rilascio. Il contingente disponibile per tali insediamenti a livello

regionale è stabilito in mq 100.000. La superficie massima di vendita consentita per ogni

singolo esercizio è di 10.000 mq, che può essere elevata a 18.000 mq nei casi in cui il 90%

della superficie di vendita sia relativa ad una o più delle seguenti categorie: autoveicoli,

motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili,

giardinaggio.  In tal caso il rimanente 10% è utilizzabile soltanto per altre categorie del

settore non alimentare.

49. (Razionalizzazione della rete distributiva). Le richieste di autorizzazione di cui ai commi

precedenti devono essere presentate soltanto dopo il recepimento, da parte dei Comuni,

delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 43 e al comma 46.

50. (Razionalizzazione della rete distributiva). Non sono consentiti insediamenti di grandi

superfici di vendita in deroga ai contenuti della presente legge. Non sono consentiti

insediamenti di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio nelle aree destinate ad insediamenti artigianali ed industriali. In tali aree è comunque consentita la vendita al

dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali ed industriali ivi insediate.

51. (Razionalizzazione della rete distributiva). I Comuni nel cui territorio insistono tre o più

esercizi commerciali di grande superficie di vendita che  ai sensi del comma 3 lettera k)

possono essere definiti “parco commerciale” riconoscono, su richiesta dei titolari degli

stessi, e a seguito di opportuni accertamenti, tale tipologia e ne danno comunicazione alla

Giunta Regionale.

52. (Accorpamento di esercizi esistenti per l’apertura di grandi superfici di vendita). Al

fine di procedere ad un equilibrato processo di razionalizzazione nel rapporto tra i nuovi

insediamenti delle grandi superfici di vendita e il processo di ristrutturazione degli esercizi di

vicinato e delle medie superfici di vendita esistenti è consentito l’accorpamento di esercizi

già autorizzati, anche se ubicati in Comuni diversi da quello interessato all’insediamento,

comunque ricadenti nella stessa area programmatica (QRR). L’accorpamento è consentito

tra esercizi delle tipologie di cui al comma 3 lettere d), e) ed f) e per i centri interessati da

fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e

dei servizi di cui al comma 16, lettera c), possono concorrere all’accorpamento, per

insediamento in altro Comune, soltanto gli esercizi di vicinato. Il numero degli esercizi da

accorpare non può essere inferiore a sedici e la superficie di vendita è rappresentata dalla

somma delle superfici degli esercizi che concorrono all’accorpamento. La dimensione

massima della superficie totale di vendita derivante da accorpamento non può superare i

diecimila metri quadrati. Il richiedente l’accorpamento si impegna al reimpiego del personale

dipendente degli esercizi che concorrono all’accorpamento.

53. (Accorpamento di esercizi esistenti per l’apertura  di grandi superfici di vendita). I

nuovi insediamenti delle grandi superfici di vendita possono essere realizzati soltanto se il

Comune, nei propri strumenti urbanistici, ha individuato la zona ad essi destinata.

54. (Accorpamento di esercizi esistenti per l’apertura  di grandi superfici di vendita). Nei

Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è consentito, ad almeno sedici

esercenti l’attività di commercio al dettaglio a posto fisso, titolari, da almeno tre anni, di

esercizi delle tipologie di cui al comma 3 lettere d), e) ed f), operanti nello stesso territorio

comunale, di associarsi tra di loro per l’apertura, con una unica autorizzazione di un punto

vendita avente una superficie massima di ottomila metri  quadrati, con la contestuale

cessazione degli esercizi originari. Nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti è

consentito ad almeno otto esercenti l’attività di commercio al dettaglio a posto fisso, titolari,

da almeno tre anni, di esercizi delle tipologie di cui al comma 3 lettere d), e) ed f) operanti

nello stesso territorio comunale di associarsi tra di loro per l’apertura con una unica

autorizzazione di un punto vendita avente una superficie massima di quattromila metri

quadrati, con la contestuale cessazione degli esercizi originari.

55. (Condizioni per l’accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie

di vendita). L’accorpamento deve essere sottoposto all’esame della Conferenza di servizi di

cui ai commi da 24 a 28 nel caso in cui si vada a realizzare o a trasferire una grande

superficie di vendita di cui al comma 3 lettera f). In  tal caso alla Conferenza di servizi

partecipano anche i Comuni da cui provengono le autorizzazioni che si accorpano.

Nell’accorpamento, l’esercizio risultante può ubicarsi in uno qualsiasi dei Comuni dell’area

da cui provengono gli esercizi componenti l’accorpamento, prescindendo dalla dimensione

demografica ma comunque nel rispetto delle condizioni  di insediabilità urbanistica e nelle

zone di cui al comma 46. Nell’accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da

almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento. In

caso di cessione dell’attività commerciale e della relativa  autorizzazione amministrativa da

utilizzare ai fini dell’accorpamento il soggetto cedente e i suoi familiari fino al 2° grado di parentela devono impegnarsi, sotto la propria responsabilità, contestualmente alla revoca

dell’autorizzazione, a non attivare per almeno tre anni un nuovo esercizio commerciale,

della stessa tipologia merceologica, pena la revoca di  tutti i titoli autorizzatori posseduti,

prevista al comma 139 lett. e). Tale limitazione non si applica ai titolari di esercizi ubicati nei

centri interessati da fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del

sistema distributivo e dei servizi di cui al comma 16 lettera c).

56. (Condizioni per l’accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie

di vendita). Per concedere la nuova autorizzazione è condizione necessaria la revoca delle

autorizzazioni degli esercizi che concorrono all’accorpamento. Soltanto per le medie e

grandi superfici di vendita che concorrono all’accorpamento, al fine di salvaguardare i livelli

occupazionali del personale dipendente di tali esercizi, la revoca può avvenire in

concomitanza con l’inizio dell’attività del nuovo esercizio della grande superficie di vendita.

57. (Accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie superfici esistenti per l’apertura di

una media superficie di vendita). Sono consentiti accorpamenti nell’ambito dello stesso

Comune e dei Comuni limitrofi tra esercizi di vicinato e delle medie superfici di vendita, per

l’apertura di una media superficie di vendita. Gli esercizi che concorrono all’accorpamento

devono essere almeno quattro ed il nuovo esercizio deve rispettare i parametri e gli

standards previsti nei commi da 37 a 43 e al comma 46. Nell’accorpamento possono

concorrere soltanto esercizi attivi da almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione

della domanda di accorpamento.

58. (Compiti dei Comuni). I Comuni, entro centottanta giorni dalla data dell’entrata in vigore

della presente legge:

a) recepiscono le disposizioni regionali nel proprio  strumento urbanistico individuando le

zone del proprio territorio ed i criteri di localizzazione di cui ai commi da 37 a 43 e al

comma 46, individuando eventualmente anche le aree da  destinare agli insediamenti

delle medie e delle grandi superfici di vendita;

b) stabiliscono una ripartizione del territorio comunale che individui gli eventuali centri

minori o frazioni, le periferie ed il centro storico per il quale, ai sensi di quanto disposto

dai commi da 67 a 74 possono prevedere uno specifico piano che fissi principi e criteri

per l’insediamento delle grandi e medie superfici di vendita e degli esercizi di vicinato;

c) adottano i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi

superfici di vendita, sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo in

particolare la contestualità di cui al comma 39,  sentite le organizzazioni provinciali,

aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei

consumatori, degli imprenditori del commercio e delle organizzazioni sindacali del

settore, fissando le norme sul procedimento per l’esame delle domande relative alle

medie superfici di vendita, il termine entro il quale le domande si possono ritenere

accolte anche se non esaminate nonché ogni ulteriore criterio per garantire la massima

trasparenza nella definizione delle procedure medesime.

59. (Compiti dei Comuni). I Comuni, al fine di garantire piena trasparenza sull’attuazione delle

procedure connesse all’avvio delle attività commerciali, assicurano una puntuale e sollecita

verifica dei requisiti degli operatori e dei locali da adibire all’attività commerciale

organizzando anche appositi ruoli degli esercizi attivi.

60. (Procedure per l’esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di

vendita). L’esame e l’istruttoria delle domande di cui ai commi da 24 a 28 vengono

effettuate dai Comuni interessati con cadenza semestrale. Le date di riferimento di ogni

semestre per procedere all’esame delle domande relative alle nuove aperture di grandi

superfici di vendita sono fissate: a) al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno come date ultime utili per la presentazione

della domanda al Comune;

b) al 31 luglio e al 31 gennaio di ogni anno come date entro le quali i Comuni che hanno in

corso d’esame le pratiche devono indire la Conferenza di Servizi.

61. (Procedure per l’esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di

vendita). Contestualmente all’indizione della Conferenza di Servizi il Comune trasmette alla

Provincia ed alla Giunta Regionale Direzione Attività  Produttive, Servizio Sviluppo del

Commercio tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione

dello stesso Comune attestante il recepimento delle disposizioni regionali di cui alla

presente legge, il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche e l’avvenuta acquisizione

delle autorizzazioni in materia di Beni Ambientali, Valutazione d’Impatto Ambientale e di

Valutazione di Incidenza se dovuti, in base alla normativa vigente in materia (Dlgs. N.

42/2004, Direttiva Comunitaria 97/11/CE, normativa nazionale in materia di Valutazione di

Impatto Ambientale e Direttive Comunitarie n. 79/409/CE e 92/43/CE sulla Valutazione di

Incidenza) nonché ai parametri di insediabilità e di localizzabilità e alla dichiarazione che il

Comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo:

a) la compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell’area e della destinazione

d’uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla

base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente

legge;

b) le  dotazioni pertinenziali secondo le previsioni di cui al comma 38 lettere d) ed e);

c) gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni

di traffico che già denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture

primarie di comunicazione.

62. (Procedure per l’esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di

vendita). Il termine ultimo utile perché la Conferenza di Servizi esprima il proprio parere è di

novanta giorni dalla data della prima convocazione. Alla Conferenza di Servizi oltre al

Comune interessato ed alla Provincia competente per  territorio partecipa la Regione con

proprio rappresentante avente qualifica non inferiore  alla categoria ”D” e specificatamente

individuato dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio. Alle riunioni della Conferenza

di Servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei

Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio

provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente  rappresentative a livello nazionale in

relazione al bacino di utenza dell’insediamento interessato. Ove il bacino di utenza riguardi

anche parte di territorio di altra Regione confinante, il Comune titolare dell’istruttoria ne

informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio

dell’autorizzazione.

63. (Procedure di esame delle domande per i trasferimenti delle grandi superfici di

vendita). Per il trasferimento di sede di una grande superficie di vendita di cui al comma 3,

lettera f) che può comunque effettuarsi soltanto all’interno del territorio comunale è richiesta

la stessa documentazione e sono previste le stesse procedure di cui ai commi da 24 a 28 e

da 60 a 62 ad eccezione delle cadenze semestrali di cui al comma 60.

64. (Priorità per domande concorrenti). In caso di domande concorrenti per aperture di nuovi

esercizi delle medie e delle grandi superfici di vendita i Comuni per il rilascio della prescritta

autorizzazione determinano la priorità sulla base dei seguenti parametri:

a) data di presentazione della domanda presso il Comune purché completa di ogni

documentazione necessaria per il perfezionamento del procedimento;

b) maggiori dotazioni pertinenziali rispetto alle misure minime e le previsioni di cui al

comma 38 lett. d) ed e);  c) impegno al reimpiego del personale dipendente già  addetto agli esercizi qualora la

nuova autorizzazione consegua ad una procedura di accorpamento di esercizi

commerciali già esistenti.

65. (Rilascio dell’autorizzazione). L’esame della richiesta di autorizzazione in seno alla

Conferenza di servizi deve essere concluso entro il termine prescritto dal comma 62.

Acquisito il parere della Conferenza di servizi, il Comune rilascia l’autorizzazione o

comunica il diniego motivato, all’interessato, entro i trenta giorni successivi alla data di

acquisizione del parere stesso. L’autorizzazione indica:

a) la titolarità del provvedimento;

b) l’ubicazione specifica dell’esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;

c) per i centri commerciali la superficie di vendita complessiva con articolazione per

tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;

d) la superficie dei parcheggi.

66. (Validità temporale). Gli esercizi commerciali delle medie superfici di vendita di cui comma

3, lettera e) soggetti ad autorizzazione amministrativa devono essere attivati entro dodici

mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Gli esercizi commerciali delle grandi superfici

di vendita di cui al comma 3, lettera f) devono essere attivati entro ventiquattro mesi dalla

data di rilascio dell’autorizzazione. Nei casi di comprovata necessità, per i ritardi comunque

non imputabili al richiedente, il Comune può concedere proroghe la cui durata complessiva

non può essere superiore a dodici mesi per le medie superfici di vendita e a ventiquattro

mesi per le grandi superfici di vendita. La richiesta di  proroga deve essere presentata al

Comune ove ubicato l’esercizio autorizzato entro i termini prescritti dal presente comma. In

caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, l’autorità del Comune dichiara la

decadenza dell’atto autorizzatorio.

67. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). I Comuni possono dotarsi di uno

specifico strumento di pianificazione delle attività commerciali per le zone del centro storico

o parte di esso, al fine di valorizzare la funzione commerciale, riqualificandone le finalità

primarie di strumento di aggregazione sociale. Lo strumento di pianificazione di cui ai commi

da 67 a 69, previa ricognizione delle funzioni delle attività economiche e la valutazione della

situazione di viabilità, di impatto sulla mobilità e, in generale di impatto ambientale, stabilisce

i criteri ed i parametri per lo svolgimento delle attività commerciali che devono contenere

almeno una delle seguenti condizioni:

a) escludere o incentivare aggregazioni di esercizi, ampliamenti o trasferimenti in particolari

luoghi e contenitori;

b) fissare anche specifiche merceologie da escludere o incentivare per le nuove aperture;

c) prevedere deroghe particolari di natura urbanistica al fine di rendere disponibili alle

specifiche attività commerciali locali non rispondenti ai normali parametri e standards

previsti, ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza.

68. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). I Comuni, al fine di salvaguardare e

valorizzare i centri storici e i centri urbani, esposti a  processi di rarefazione delle attività

economiche e di decremento dei residenti, possono predisporre specifici piani per il

recupero e la riqualificazione di tali contesti, prevedendo la realizzazione di centri

commerciali naturali, promossi attraverso l’associazionismo tra operatori privati con la

partecipazione e il coordinamento di enti ed istituzioni pubbliche. I Comuni possono, altresì,

prevedere all’interno del centro storico o parte di esso  l’insediamento di esercizi

polifunzionali nel rispetto dei parametri stabiliti dal comma 34.

69. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). La Regione, nell’ambito delle proprie

competenze e al fine di favorire la razionale evoluzione e sviluppo della rete distributiva,

predispone specifici strumenti di sostegno e di promozione degli interventi finalizzati alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle attività commerciali nell’ambito dei Centri Storici

e urbani.

70. (Comuni montani). Ai fini della presente legge si intendono montani i Comuni il cui territorio

sia compreso tutto o in parte nell’ambito di una Comunità Montana ai sensi dell’articolo 2,

comma 1, lettera b) della legge regionale 18 maggio  2000, n. 95  (Nuove norme per lo

sviluppo delle zone montane).

71. (Centri di assistenza tecnica). La Regione individua nell’assistenza tecnica alle imprese

uno strumento per favorire l’ammodernamento dell’apparato distributivo. L’attività di

assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza  alle imprese,  di seguito

denominati CAT costituiti anche in forma consortile,  dalle associazioni di categoria,  a

carattere nazionale, più rappresentative a livello provinciale, anche in collaborazione con le

Camere di Commercio, ed altri enti pubblici. I centri  svolgono, a favore delle attività

imprenditoriali e degli stessi imprenditori commerciali, attività di assistenza tecnica e di

formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di

gestione economica e finanziaria d’impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari,

sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro,

certificazione di qualità, ed altre materie eventualmente previste dagli statuti. Le

amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri autorizzati allo scopo di facilitare il

rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti, anche in relazione all’attivazione

degli Sportelli Unici per le imprese. Esse stipulano apposite convenzioni con detti centri, ai

quali possono delegare lo svolgimento di funzioni pubbliche.

72. (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione). La Giunta Regionale riconosce ed

autorizza con apposito provvedimento a seguito di bando pubblico, predisposto ogni tre

anni, i centri specializzati nell’attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali.

Possono presentare domanda di riconoscimento ed autorizzazione i CAT di cui al comma

71, in possesso dei seguenti requisiti:

a) statuto dal quale risulti lo svolgimento di attività di assistenza tecnica alle imprese della

distribuzione, senza discriminazioni, in relazione alla partecipazione o meno delle stesse

ad organizzazioni di categoria;

b) disponibilità di almeno una sede stabile, in ambito provinciale adeguatamente attrezzata;

c) struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli

di prestazione;

d) svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa;

e) instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende.

f) ulteriori requisiti potranno essere richiesti con il bando approvato dalla Giunta Regionale.

73. (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione). La Giunta Regionale può revocare

il riconoscimento e l’autorizzazione di cui al comma 72 qualora, a seguito di accertamenti,

risulti che sia venuto meno anche uno solo dei requisiti previsti dal medesimo comma.

Restano validi i riconoscimenti e le autorizzazioni dei centri di assistenza tecnica (CAT)

effettuati dalla Giunta Regionale in base alla LR 9.8.1999, n. 62 (Indirizzi programmatici e

criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a

norma del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

74. (Corsi di formazione professionale). La Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni

fornite dalla Direzione Politiche del Lavoro, provvede all’istituzione di corsi di formazione

professionale per il commercio relativamente al settore merceologico alimentare, ai fini

dell’accesso all’esercizio delle attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti

alimentari e per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nell’ambito

della programmazione dei corsi di cui al presente comma possono essere previsti anche

percorsi formativi per l’esercizio di vendita di prodotti non alimentari. Nell’ambito dei programmi di formazione possono essere, altresì, previsti  percorsi di riqualificazione ed

aggiornamento per titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale al minuto e

all’ingrosso e della somministrazione di alimenti e bevande. Sono soggetti idonei ad

effettuare i corsi di formazione i centri provinciali  di formazione professionale, i CAT

riconosciuti ai sensi dei commi 72 e 73 e gli enti di formazione accreditati presso la Regione.

75. (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). La vendita di prodotti a favore di

dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo,

di aderenti a circoli privati esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è

soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio e deve essere

effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella

comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10,

della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di

idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita. L’attività

può essere iniziata decorsi trenta giorni della comunicazione di cui al presente comma.

76. (Apparecchi automatici). La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi

automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio.

L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui

al presente comma. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del

possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l’ubicazione,

nonché, ove l’apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l’osservanza delle

norme sull’occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici

effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta

alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.

77. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di Comunicazione). La vendita

al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è

soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se

persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L’attività può essere iniziata decorsi

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. E’ vietato inviare prodotti al consumatore

se non a seguito di specifica richiesta. E’ consentito l’invio di campioni di prodotto o di

omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella comunicazione di cui al presente

comma deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6

a 10 e il settore merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite

televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare

dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della

vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la

denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA.

Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del

venditore. Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri

sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto

terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite

di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206 recante: (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29

luglio 2003, n. 229).

78. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). La vendita al dettaglio o la

raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa

comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la

sede legale se persona giuridica. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione di cui al presente comma.  Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore

merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi per l’esercizio

dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel

quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi.

Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L’impresa di

cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che

deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di

riconoscimento di cui al presente comma deve essere numerato e aggiornato annualmente,

deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede

e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile

dell’impresa stessa e la firma di quest’ultimo, e deve  essere esposto in modo visibile

durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche

nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante

sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino  di riconoscimento di cui al presente

comma è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni

disciplinate dal presente comma. Alle vendite di cui al presente comma si applica altresì la

disposizione del comma 77.

79. (Definizione di vendita straordinaria). Sono considerate vendite straordinarie le vendite di

liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali effettuate dall’esercente al

dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai

prezzi ordinari di vendita. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita

sono disciplinate dai commi da 75 a 85.

80. (Le vendite di liquidazione). Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al

dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell’attività

commerciale, cessazione di locazione, di durata almeno annuale, di azienda o ramo di

azienda, cessione dell’azienda o ramo dell’azienda, trasferimento di locali, trasformazione o

rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento

dell’anno per una sola volta e per la durata massima di sei settimane. Per effettuare la

vendita di liquidazione l’interessato deve darne comunicazione unica, ai sensi dell’articolo 9

del decreto legge 31/01/07, n. 7 come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n.

40, al Comune almeno sette giorni prima dell’inizio, con lettera raccomandata, fax, e-mail

indicando l’ubicazione dei locali e il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione

con l’indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione. Nei casi di

rinnovo o di trasformazione dei locali, intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di

cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l’esercente deve indicare il periodo in cui resterà

chiuso successivamente alla liquidazione che comunque non  può essere inferiore a dieci

giorni. Dall’inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio merce del

genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa

ad altro titolo anche in conto deposito. E’ fatto obbligo all’esercente di esporre cartelli

informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando.  E’ vietato effettuare vendite di

liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei

trenta giorni antecedenti il Natale. E’ vietata l’effettuazione di vendite con il sistema del

pubblico incanto.

81. (Le vendite di fine stagione). Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di

vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro

un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. Le

vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell’anno della durata

massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo. I periodi saranno determinati

dalle Camere di Commercio, in sede di Conferenza di Servizio convocata dalla Direzione Attività Produttive, entro il 30 novembre di ogni anno, alla quale partecipano  le

organizzazioni di categoria dei commercianti e le associazioni dei consumatori provinciali,

aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e l’ANCI

regionale. Per l’effettuazione di tali vendite è necessario dare preventiva comunicazione,

sette giorni prima dell’inizio delle vendite medesime, con lettera raccomandata, fax, e-mail al

Comune in cui è ubicato l’esercizio indicando l’inizio, la fine nonché gli sconti praticati sui

prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti . E’ fatto obbligo

all’esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la

relativa durata.

82. (Le vendite promozionali). Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore

commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici praticando uno

sconto sul prezzo normale di vendita. L’operatore che pone in vendita prodotti aventi

stagionalità non può effettuare vendite promozionali  nei trenta giorni precedenti i periodi

fissati per le vendite di fine stagione. E’ fatto obbligo all’esercente di esporre cartelli

informativi sulle merci oggetto della promozione e con  l’indicazione, oltre al prezzo di

vendita originario e alla percentuale di sconto, anche del prezzo di vendita realmente

praticato, cioè scontato. In ciascun anno solare l’operatore può svolgere un numero

indefinito di vendite promozionali. L’offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura

del 20% delle referenze presenti nel punto vendita.

83. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie). Le merci oggetto delle vendite

straordinarie devono essere indicate in modo inequivocabile per distinguerle da quelle poste

in vendita al prezzo ordinario. Le asserzioni pubblicitarie delle vendite straordinarie devono

essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando:

a) l’indicazione del periodo ed il tipo di vendita ai sensi dei commi da 80 a 82;

b) gli sconti o i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti

merceologici posti in vendita straordinaria;

c) gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti in vendita

straordinaria fatte salve le vendite giudiziarie; nella vendita o nella pubblicità è vietato l’uso

della dizione vendite fallimentari, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili,

anche come termine di paragone.

84. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie). Sono fatte salve le vendite straordinarie

già attivate alla data di pubblicazione della presente  legge sul Bollettino Ufficiale della

Regione Abruzzo.

85. (Pubblicità dei prezzi). I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o

all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui

banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il

prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo

scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso

di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il

sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere

osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il

prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben

leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del

secondo periodo del presente comma. Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo

dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

86. (Osservatorio: istituzione). E’ istituito presso la Direzione Attività Produttive della Giunta

Regionale l’Osservatorio Regionale del sistema distributivo. L’Osservatorio di cui al presente

comma rimane in carica per la durata della legislatura, è nominato con Decreto del

Presidente della Giunta Regionale ed è così composto: a) L’Assessore preposto alle Attività Produttive o suo delegato con funzione di Presidente;

b) Il Presidente della IV Commissione Consiliare o suo delegato;

c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dell’Unioncamere;

d) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei consumatori;

e) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza delle associazioni

imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza della Grande Distribuzione;

g) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

h) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza degli enti locali (Anci, Upi, Uncem);

i) il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio o suo delegato;

j) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del CRESA.

87. (Osservatorio: istituzione). Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del

Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta Regionale. Per i membri di cui al comma 86,

lettere c), d), e) ed f) la designazione spetta alle istituzioni o associazioni maggiormente

rappresentative a livello regionale. La partecipazione al Tavolo è gratuita e le eventuali

spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i

propri rappresentanti.

88. (Osservatorio: istituzione). Il parere della Regione è vincolante ai fini di eventuali

determinazioni da assumere.

89. (Compiti). L’Osservatorio Regionale, in raccordo con le funzioni di coordinamento svolte

dall’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo 10, comma 5, del D. Lgs. 114/98, avvalendosi

delle quattro Camere di Commercio abruzzesi delegate con legge regionale 3 marzo 1999,

n. 11 “Attuazione del Decreto  Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Individuazione delle

funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento

di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)” provvede a

monitorare nel proprio ambito provinciale il sistema distributivo, assicurare la realizzazione

di un sistema coordinato di monitoraggio permanente  della rete distributiva regionale

finalizzato a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni necessarie di fonti

pubbliche e private utili alla programmazione regionale del settore e per la valutazione

dell’efficacia degli interventi regionali in materia.  All’interno dell’Osservatorio le funzioni di

coordinamento dell’azione di monitoraggio delegato alle Camere di Commercio e di gestione

del sistema di monitoraggio vengono svolte da una struttura tecnico-operativa composta da

quattro membri in rappresentanza delle Camere di Commercio, un rappresentante del

CRESA ed un rappresentante del Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta Regionale.

La partecipazione alla predetta struttura tecnico-operativa è gratuita e le eventuali spese di

missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Le funzioni di raccolta dati

vengono espletate attraverso la modulistica di cui all’articolo 10, comma 5, del D. Lgs.

114/98, mentre la funzione di monitoraggio viene svolta attraverso un rapporto annuale sullo

stato della rete distributiva. L’Osservatorio promuove ricerche, eventi e pubblicazioni sul

sistema distributivo regionale.

90. (Somministrazione di alimenti e bevande: tipologia  dell’attività). Gli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma  3 sono costituiti da un’unica

tipologia definita esercizi per la somministrazione di  alimenti e bevande. Tali esercizi

possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Le

autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 25 agosto  1991, n. 287  (Aggiornamento della

normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) intestate alla stessa persona

fisica o giuridica, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui al

presente comma. Gli atti amministrativi rilasciati dall’autorità del Comune sono formulati

riportando obbligatoriamente la dicitura “Somministrazione di Alimenti e Bevande”. 91. (Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande). Le attività di

somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all’attività esercitata ed in conformità

all’autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:

a)  trattoria, ristorante, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la

somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una

sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b)  esercizi con cucina tipica abruzzese: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente

l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c)  self service, tavole calde, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la

somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d)  pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la

preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;

e)  bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i

prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la

manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e

tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f)  bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese

quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;

g)  bar gelateria, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla

somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in

genere prodotti in proprio;

h)  birrerie, wine bar, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi

prevalentemente specializzati nella somministrazione di  specifiche tipologie di bevande

eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di

cucina;

i)  piano bar, disco-bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la

somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che

ne caratterizzano l’attività;

j)  sale da ballo, discoteche, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento,

ma  quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;

k)  impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione: esercizi in cui la

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente

all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;

Le denominazioni di cui al presente comma hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle

attività di somministrazione di alimenti e bevande.

92. (Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande). Il titolare del

provvedimento di cui al comma 90 è tenuto a comunicare al Comune, prima dell’inizio o della

modifica dell’attività, la denominazione di riferimento così come individuata al comma 91.

Qualora l’esercente svolga più attività è tenuto a comunicare all’autorità del Comune le

diverse denominazioni assunte ai sensi del comma 91. Gli esercenti già in attività alla data di

entrata in vigore della presente legge provvedono a trasmettere all’autorità del Comune entro

i successivi sessanta giorni la comunicazione prevista dal presente comma.

93. (Programmazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande: finalità). La

programmazione regionale per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e

bevande, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella statale in materia di tutela della

concorrenza, persegue le seguenti finalità:

a) sviluppare ed innovare la rete degli esercizi pubblici, favorendo la crescita

dell’imprenditoria e dell’occupazione, nonché la qualità del lavoro; b) tutelare la salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato;

c) garantire la libera concorrenza e la libertà d’impresa, nonché la corretta informazione e

pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;

d) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali,

nelle aree di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale e nei centri urbani

minori, nonché promuovere e sviluppare le produzioni tipiche locali e l’enogastronomia;

e) garantire la compatibilità dell’impatto territoriale dell’insediamento delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande con particolare  riguardo a fattori quali la

valutazione della situazione di viabilità, di impatto sulla mobilità e in generale di impatto

ambientale e di inquinamento acustico;

f) tutelare e salvaguardare i locali storici.

94. (Programmazione regionale  per il rilascio delle autorizzazioni, da parte dei Comuni).

Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 93 la programmazione della rete di esercizi

adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e del rilascio delle nuove autorizzazioni si

espleta sulla base degli indirizzi che ogni Comune definisce, in base ai criteri di

programmazione di cui ai commi da 95 a 97. Nell’ambito di uno stesso territorio comunale, il

competente Ente territoriale può fissare indirizzi diversi tra loro qualora coesistano realtà

economiche, sociali e territoriali diversificate. I Comuni emanano entro centottanta giorni

dalla entrata in vigore della presente legge i criteri di programmazione ai fini del rilascio delle

autorizzazioni. Le autorizzazioni di cui ai commi da 99 a 101 possono essere rilasciate

soltanto dopo l’emanazione dei criteri comunali di programmazione. Le disposizioni del

presente articolo non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti

calcolato sulla base dell’ultimo censimento effettuato  nonché a tutte le frazioni comunali,

purchè distinte dal centro urbano,  aventi una popolazione residente inferiore a 2.000

abitanti calcolati sulla base dell’ultimo censimento effettuato.

95. (Criteri di programmazione). I Comuni, ai fini della elaborazione dei propri criteri di

programmazione, tengono in considerazione alcuni dei seguenti elementi:

a) sviluppo demografico, economico e sociale della popolazione residente e fluttuante;

b) abitudini di consumo extradomestico;

c) caratteristiche e vocazioni del territorio in relazione alla sua collocazione costiera,

collinare o montana;

d) potenzialità turistiche;

e) impatto sulla mobilità;

f) vicinanza a centri più popolati ed offerta complessiva presente nell’area, compresa

quella relativa ad attività non soggette ad autorizzazione per somministrazione di

alimenti e bevande;

g) destinazione urbanistica delle singole zone individuate nei piani;

h) presenza di progetti di valorizzazione turistica e commerciale;

i) previsione dell’insediamento di medie e grandi superfici di vendita;

j) previsione di recupero di aree e di edifici di particolare pregio naturalistico ed

architettonico.

96. (Criteri di programmazione). La programmazione comunale persegue i seguenti obiettivi:

a) l’evoluzione e l’innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande ed in particolare la promozione:

1) della qualità del lavoro;

2) della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

3) della trasparenza e della qualità del mercato, della libera concorrenza e la libertà

d’impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi e la maggiore efficienza

ed efficacia del sistema; b) la tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e

pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;

c) la valorizzazione della attività di somministrazione al fine di favorire la loro redditività, di

promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l’enogastronomia e le

produzioni tipiche locali;

d) l’armonizzazione e l’integrazione del settore con altre attività economiche al fine di

favorire l’equilibrio tra domanda ed offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di

formule innovative;

e) favorire l’efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare

riguardo all’adeguatezza della rete e all’integrazione degli esercizi di somministrazione

nel contesto sociale ed ambientale;

f) salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico,

archeologico, ambientale e paesaggistico attraverso la  presenza di attività di

somministrazione adeguate;

g) salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente popolate che a volte

manifestano fenomeni di spopolamento, in particolare  nei Comuni montani di cui al

comma 70 e nei centri storici e urbani esposti a processi  di rarefazione delle attività

economiche e di decremento dei residenti.

97. (Criteri di programmazione). In considerazione degli obiettivi di programmazione e dei

parametri da assumersi come riferimento, la programmazione comunale si attua attraverso

la definizione di obiettivi da raggiungere. Va quindi escluso l’utilizzo di “contingenti di

superficie” e l’individuazione di “distanze minime” fra gli esercizi mentre si individuano

parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale. Sulla base di analisi

specifiche, il piano per lo sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande

prevede la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni  (o DIA) senza condizioni ulteriori,

rispetto a quelle, che devono sempre sussistere, della conformità alle norme urbanistiche ed

igienico sanitarie. E’ fatta salva la possibilità di adottare varianti ai criteri di cui al comma 95,

nel periodo della loro efficacia, qualora si verifichino fatti e circostanze nuove o impreviste

che comportino la necessità di operare una revisione della programmazione.

98. (Attività escluse dalla programmazione comunale). Non sono soggette alla

programmazione comunale di cui ai commi da 95 a 97 le attività di somministrazione di

alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene

effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in

sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri

fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie,

gallerie d’arte, internet point, caffè letterario e lounge bar future casinò (spazio bar con

sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi) grandi superfici di vendita

non alimentari o esercizi specializzati che ricomprendono anche la somministrazione di

alimenti e bevande. L’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie

utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della

superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio  dell’attività, esclusi

magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e

svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e

delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo

codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni e nelle stazioni dei mezzi di

trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

c) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34; d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali  delle associazioni e dei circoli di cui

all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235

(Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione

alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole

nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e

degli studenti;

f) al domicilio del consumatore;

g) senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle

persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per

esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze

dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di

accoglienza o sostegno;

h) negli alberghi e strutture turistico-ricettive.

Le attività di cui al presente comma sono soggette a denuncia di inizio di attività (DIA), come

previsto dai commi da 104 a 107 da formalizzare al Comune competente per territorio e

possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia.

99. (Autorizzazione). L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è

ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti

di cui ai commi da 6 a 10 e al rispetto dei criteri comunali di cui al penultimo periodo del

comma 94 e di cui ai commi da 95 a 97, nonché:

a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;

b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;

c) all’autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;

d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro

dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità

dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

100. (Autorizzazione). L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel

rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia ambientale, edilizia,

urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico.

101. (Autorizzazione). L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità

limitatamente ai locali in essa indicati. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione

l’autorità comunale ne comunica gli estremi al Prefetto, al Questore, alle competenti Aziende

sanitarie e Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché alla

Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio. Gli

esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 99 hanno

facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla

somministrazione e sono abilitati all'installazione e all' uso di apparecchi radiotelevisivi ed

impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle

disposizioni previste dalle leggi di settore. L'indicazione del preposto all'esercizio nominato

successivamente al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune entro

trenta giorni dalla nomina. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di

alimenti e bevande in locali aperti al pubblico, esclusivamente adibiti a tale attività, è

soggetta alle disposizioni di cui ai commi da 99 a 101.

102. (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni). Le domande di autorizzazione per

l’apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono

essere presentate o spedite, al Comune sede dell’esercizio, a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l’autorizzazione. La domanda deve necessariamente

indicare:

a) il possesso dei requisiti professionali e morali di cui ai commi da 6 a 10;

b) la disponibilità dei locali;

c) la eventuale indicazione del preposto;

d) la richiesta di autorizzazione sanitaria o Denuncia Inizio Attività Alimentare ai fini della

registrazione;

e) i requisiti d’idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di

sicurezza e di sorvegliabilità.

103. (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni). A seguito della presentazione della

domanda del richiedente l’autorizzazione, l’autorità comunale dà comunicazione dell’avvio del

procedimento nei modi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modifiche ed integrazioni recante: “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Qualora la domanda non

sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, richiede l’integrazione della

documentazione mancante o la regolarizzazione della  domanda stessa, fissando il termine

per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà

archiviata. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non

siano già nella disponibilità dell’amministrazione e  che essa non possa acquisire

autonomamente, il responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell’art 18 della legge n.

241/90 e s.m.i., tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine di novanta giorni di

cui al presente comma inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della

documentazione richiesta. Qualora l’interessato non provveda entro il termine fissato, la

domanda sarà archiviata. Dell’avvenuta archiviazione viene data comunicazione al

richiedente. Il responsabile del procedimento può verificare la sussistenza dei requisiti morali

e professionali del richiedente con specifica richiesta agli enti interessati. Decorsi novanta

giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta

secondo le previsioni di cui all’articolo 2 e all’articolo 20 della legge n. 241/90 e s.m.i..

104. (Dichiarazione di inizio attività – DIA). Sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai

sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., da presentare al Comune

nel cui territorio è ubicato l'esercizio, le attività per la somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande esercitate:

a) nel domicilio del consumatore;

b) negli esercizi situati all'interno delle autostazioni ubicate in autostrade, delle stazioni dei

mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema;

d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole;

e) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;

f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;

g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta

congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago, quali: sale da ballo,

locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco;

h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui

all'articolo 15, della legge regionale 16 febbraio  2005, n. 10  (Norme di indirizzo

programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di

distribuzione dei carburanti);

i) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi di montagna;

j) negli alberghi e strutture turistico-ricettive.La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al presente comma, ad

esclusione di quelli di cui alle lettere b), e) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi

usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio

in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista  alla lettera g) non deve superare il

venticinque per cento dell'intera superficie del locale.

105. (Dichiarazione di inizio attività – DIA). La dichiarazione di inizio attività deve indicare:

a) il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10;

b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere tra quelle elencate al comma 104;

c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli

esercizi di cui al comma 104, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;

d) la disponibilità del locale ove è esercitata la somministrazione e la conformità dello

stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza,

di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità;

e) l'eventuale preposto all'esercizio.

106. (Dichiarazione di inizio attività – DIA). Nella DIA relativa alle mense scolastiche ed

aziendali, nei casi in cui la produzione e la somministrazione dei pasti avvengano nella stessa

struttura, deve essere specificato che non verranno utilizzate stoviglie e posate in materiale

usa e getta.

107. (Dichiarazione di inizio attività – DIA). L'indicazione del preposto all'esercizio nominato

successivamente alla dichiarazione di cui al comma 104, deve essere comunicata al

Comune entro trenta giorni dalla nomina. Le attività di somministrazione di alimenti e

bevande di cui al comma 104 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati. Gli

estremi delle dichiarazioni di inizio attività (DIA) di somministrazione di alimenti e bevande

sono comunicati dal Comune competente per territorio al Questore, alle competenti aziende

sanitarie e Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché alla Direzione

Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.

108. (Autorizzazione temporanea). In occasione di fiere, feste, mercati, sagre, manifestazioni a

carattere religioso, benefico, politico, sociale e sportivo e di altre riunioni straordinarie di

persone, l’autorità comunale rilascia autorizzazioni temporanee alla somministrazione di

alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni

e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non superiore a sette giorni.

L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui

ai commi da 6 a 10, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.

109. (Somministrazione mediante distributori automatici). La somministrazione di alimenti e

bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività e

opportunamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni di cui ai commi da 104 a 107. E’

vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi

gradazione.

110. (Attività stagionali). Al fine di realizzare l’equilibrio fra domanda ed offerta in contesti

territoriali fortemente caratterizzati dalla stagionalità della domanda di consumo

extradomestico i Comuni, nell’ambito della programmazione di cui ai commi da 95 a 97

stabiliscono i criteri relativi all’apertura delle attività stagionali. Tali criteri devono

compendiare necessariamente, i seguenti aspetti:

a) la zonizzazione del territorio;

b) la definizione di uno o più periodi di apertura e chiusura obbligatoria nel corso dell’anno

solare. I predetti periodi, che devono essere riportati sull’autorizzazione, non possono

essere inferiori a un mese o superiori a sei mesi nell’arco di ciascun anno solare.

111. (Validità delle autorizzazioni). Le autorizzazioni e le dichiarazioni d’inizio attività (DIA) di

somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge. Le autorizzazioni e le

dichiarazioni d’inizio attività (DIA) di somministrazione hanno validità permanente.  Per le

attività stagionali la validità è altresì permanente ma l’esercizio della stessa è limitato al

periodo indicato sul titolo autorizzatorio. Le autorizzazioni temporanee di cui al comma 108,

la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate, restano escluse

da quanto previsto nel presente comma.

112. (La somministrazione di bevande alcoliche). I Comuni possono vietare la

somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse

pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche:

a) può essere permanente o temporaneo;

b) può essere adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata

area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell’articolo 9 del

TULPS;

c) può essere adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in

determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall’assunzione

di alcolici e superalcolici.

113. (Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico). I Comuni,

predispongono nel rispetto della normativa vigente i  criteri per disciplinare l’attività di

somministrazione di alimenti e bevande svolta su aree  pubbliche o private, in forma

temporanea o permanente, da parte degli esercizi di somministrazione già autorizzati.

114. (Pubblicità dei prezzi). L’obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla

somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:

a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l’esposizione di apposita tabella

all’interno dell’esercizio;

b) per le attività di ristorazione: con l’esposizione obbligatoria durante l’orario di apertura

della tabella dei prezzi sia all’interno che all’esterno dell’esercizio e comunque in luogo

leggibile dall’esterno.

115. (Pubblicità dei prezzi). Se l’esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve

essere messo a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione. La maggiorazione per il

servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del

consumatore con mezzi idonei e chiari. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono

soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi.

116. (Pubblicità dei prezzi). Le previsioni dei commi 114 e 115 si applicano anche ai circoli

privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di

somministrazione al domicilio del consumatore.

117. (Inquinamento acustico). Ai fini del rispetto della normativa sull’inquinamento acustico

(legge 26/10/1995, n. 447 e DPCM 16/4/1999, n. 215), le imprese che svolgono

esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di

sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà in tal senso. In tutti gli altri casi, occorre predisporre la “previsione di impatto

acustico” redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al

Comune prima dell’inizio delle relative attività o, limitatamente alle attività soggette a DIA,

deve essere tenuta  a disposizione delle autorità di controllo. Nella DIA occorre indicare la

data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

118. (Ampliamento dell’attività). L’ampliamento della superficie di attività di somministrazione di

alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione che deve essere inviata al

Comune sede dell’esercizio. L’attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata

decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Comune accerta il rispetto dei

requisiti e presupposti di legge in materia igienico-sanitaria, destinazione d’uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza e sorvegliabilità, nonché di quanto previsto dalla

presente legge.

119. (Cessazione dell’attività). Il titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di

somministrazione di alimenti e bevande, che cessa di esercitare l’attività, deve trasmettere

al Comune sede dell’esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione apposita comunicazione

scritta allegando il titolo autorizzatorio o la denuncia di inizio attività.

120. (Modifiche societarie). La variazione della natura giuridica, della denominazione o della

ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento

dell’ubicazione dell’esercizio, nonché ogni altra variazione che non determini subingresso

sono soggette a comunicazione, alla quale deve essere  allegata l’autocertificazione del

legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute. Nel caso in cui una

società esercente l’attività di commercio in sede fissa o somministrazione di alimenti e

bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del

legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune. Il nuovo legale

rappresentante deve altresì produrre alla medesima autorità comunale la dichiarazione

sostitutiva di certificazione relativa al possesso sia dei  requisiti morali che di quelli

professionali. Nel caso in cui il legale rappresentante che subentra nella titolarità

dell’esercizio sia privo dei requisiti professionali deve indicare nella predetta dichiarazione

sostitutiva di certificazione il preposto all’attività.

121. (Sospensione volontaria dell’attività di commercio in sede fissa e di somministrazione

di alimenti e bevande). L’attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di

alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

Qualora l’attività di cui al presente comma sia esercitata in forma di impresa individuale, il

termine di cui allo stesso comma non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata all’autorità comunale entro dieci giorni dall’inizio del periodo di

sospensione;

b) gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali

certificati all’autorità comunale entro trenta giorni dall’inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili come previsto

del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in

materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15

della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n.

350.

Nell’ipotesi di cui alle lettere b) e c) l’attività può essere sospesa per un periodo massimo

cumulativo di diciotto mesi.

122. (Subingresso per l’attività di commercio in sede fissa). Il trasferimento della gestione o

della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte,

comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio

dell’attività commerciale. Il subingresso è soggetto a  comunicazione effettuata dal

subentrante al Comune competente per territorio. Il  subentrante deve dichiarare il

trasferimento dell’attività, di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 e, ove

richiesti, di quelli di cui al comma 10 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali

ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. La comunicazione di subingresso è effettuata,

secondo modalità stabilite dal Comune:

a) entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione;

b) entro sessanta giorni dalla data di apertura della successione.

123. (Subingresso per l’attività di commercio in sede fissa). In caso di subingresso per causa

di morte, la comunicazione è effettuata dagli aventi diritto secondo le disposizioni dettate dal

Libro II del Codice Civile. Nel caso di cui al presente comma, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai

commi da 6 a 10, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora

entro sessanta giorni dall’apertura della successione il subentrante non dimostri il possesso

dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore,

il titolo abilitativo decade.

124. (Subingresso per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande). Il trasferimento

della proprietà dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per

causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare all’autorità comunale entro

sessanta giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione o dalla data di apertura della

successione. Il subentrante può iniziare l’esercizio dell’attività dalla data di presentazione

della comunicazione. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

a) gli estremi dell’autorizzazione;

b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;

c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;

d) il possesso dell’autorizzazione sanitaria o una dichiarazione sostitutiva di certificazione

attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.

125. (Subingresso per l’attività di somministrazione di  alimenti e bevande). Il subentrante

consegna all’autorità comunale l’originale dell’autorizzazione al fine di permettere la

reintestazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’autorità comunale,

ove non sussistano impedimenti,  procede alla reintestazione dell’autorizzazione. In caso di

subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi

diritto, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di  cui ai commi da 6 a 10, a titolo

provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono

continuare l’attività per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data del decesso.

Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto

decadono dal titolo autorizzatorio. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di

un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto che non intendano proseguire l’attività di

somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare all’autorità comunale la

cessazione dell’attività o la sospensione dell’attività che non può comunque essere

superiore a dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

126. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio). Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi

di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto

delle disposizioni del presente comma e dei criteri emanati dal comune, attraverso forme di

consultazione con le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente

rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle

organizzazioni sindacali. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare

aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore

giornaliere, salva diversa determinazione dei Comuni adottata attraverso forme di

consultazione con le organizzazioni di cui al presente comma. Salvo diversa determinazione

dei Comuni attraverso forme di consultazione con le organizzazioni provinciali aderenti alle

organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del

commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, gli esercizi di commercio al

dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di

chiusura infrasettimanale. L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è

facoltativa. I Comuni, sentite le organizzazioni di cui al presente comma, possono:

a)  estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al

dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;  b)  autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all’orario

di apertura mattutino di cui alla lettera a);

c)  autorizzare in base  all’esigenza dell’utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio,

l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno esclusivamente per i soli esercizi di

vicinato che danno la loro disponibilità.

La consultazione di cui al presente comma, oltre che agli obiettivi previsti dal presente

comma, è finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.

127. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio). L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di

effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di

informazione.

128. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio). Gli esercizi del settore alimentare devono garantire

l’apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il comune definisce le

modalità per adempiere all’obbligo del presente comma.

129. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio). I comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle

organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese del

commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive

nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all’obbligo di chiusura

domenicale e festiva. Le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il

numero massimo di  32 giornate domenicali o festive comprensive di quelle del mese di

dicembre di ulteriori otto domeniche.

130. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio). Il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e

festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati in comuni appartenenti alle Comunità

Montane, nonché nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali dovunque ubicati.

131. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio). La chiusura è obbligatoria nelle giornate di Pasqua, lunedì

dell’angelo, 1 maggio, 25 e 26 dicembre per tutti i comuni con l’ eccezione di quelli di cui al

comma 130.

132. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio). Nei comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di

vendita, al fine di armonizzare le decisioni dei singoli comuni e consentire un effettivo

servizio ai consumatori, i comuni individuano le giornate di deroga in sede di Conferenza dei

Servizi a cui partecipano i comuni della medesima area del QRR interessati, oltre che le

rappresentanze di cui al comma  129. La Conferenza dei Servizi viene indetta dal comune

più grande presente nell’area del QRR entro il 31 ottobre di ogni anno e decide a

maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni partecipanti. Entro il termine del 30

novembre i comuni emettono le rispettive  ordinanze sindacali e le inviano alla Direzione

Attività Produttive della Giunta Regionale; in difetto, le stesse risultanze del verbale della

Conferenza dei Servizi.  Tutti i comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita

hanno l’obbligo di inviare alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, entro il

termine del 30 novembre di ogni anno, le rispettive ordinanze sindacali.

133. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio). La Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale,

sentite le associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei

lavoratori dipendenti aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello

nazionale, in via sostitutiva provvede a disciplinare le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per quei comuni, che nei termini di cui al comma  131, non abbiano adottato i

provvedimenti di loro competenza.

134. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio). In occasione di particolari eventi, di manifestazioni

religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i comuni

sentite le associazioni di cui al primo periodo del comma 126 possono concedere ulteriori

deroghe che comunque nell’arco dell’anno non possono superare le tre giornate domenicali

o festive.

135. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio) .Tutte le attività presenti all’interno del centro commerciale,

comprese quelle artigiane, rispettano l’orario di apertura e di chiusura del centro. In

occasione di svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere, l’apertura facoltativa degli

esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso di cui al comma 4., dell’art. 17 della L.R. n.

135/99, non è consentita agli esercizi della grande distribuzione.

136. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio). Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano

alle seguenti tipologie di attività:

a) rivendite di generi di monopolio;

b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed  alberghieri;

c) esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni

ferroviarie, marittime ed aeroportuali;

d) rivendite di giornali;

e) gelaterie e gastronomie;

f) rosticcerie e pasticcerie;

g) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio,

mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici,

musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline,

articoli da ricordo e artigianato locale;

h) stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma

siano svolte in maniera esclusiva e permanente;

i) sale cinematografiche.

137. (Orari di apertura e chiusura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande). L’esercente di attività di somministrazione di alimenti e bevande determina l’orario

di apertura al pubblico della propria attività nel rispetto dei limiti stabiliti dall’autorità comunale

ai sensi dei successivi commi.  L’Autorità comunale determina gli orari di apertura e di

chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle

disposizioni di cui al presente comma, attraverso forme di consultazione e di confronto con le

organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni

sindacali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale,

garantendo una copertura del servizio pubblico nel rispetto della quiete pubblica. Gli esercizi

possono restare aperti al pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore

giornaliere, salva diversa determinazione dell’Autorità comunale adottata attraverso forme di

consultazione e di confronto con le organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei

consumatori e delle organizzazioni sindacali, aderenti  alle organizzazioni maggiormente

rappresentative a livello nazionale.  L’orario può essere differenziato in ragione delle

diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della

tipologia di attività esercitata.  Gli esercenti delle  attività di somministrazione di alimenti e

bevande hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità  comunale l’orario adottato, sulla base

dell’attività esercitata che può essere differenziato  per giorni della settimana e per periodi dell’anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi.  L’esercente deve rendere noto al pubblico

l’orario prescelto mediante l’esposizione di appositi cartelli.  L’orario scelto dall’esercente può

essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.  Gli esercenti hanno

facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicate al

pubblico mediante l’esposizione di appositi cartelli.   La chiusura temporanea è comunicata

all’autorità comunale nelle forme e nei tempi previsti dalla stessa amministrazione. E’, tuttavia,

obbligatoria l’esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall’esterno.  L’Autorità

comunale, al fine di tutelare il consumatore, può predisporre programmi di apertura per turno

degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso vi è l’obbligo di

osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e

leggibili dall’esterno. Al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio anche durante il

periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare all’Autorità comunale entro una data da

esso stabilita il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di

tali comunicazioni, l’Autorità comunale, qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di

apertura obbligatori.  L’Autorità comunale stabilisce limitazioni all’orario di apertura al pubblico

degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie

alla salvaguardia dell’interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica ed

alla quiete.

138. (Disposizioni Particolari: autorità competente). Per le violazioni di cui ai commi 139, 140

e 141 l’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per

la ricezione degli eventuali scritti difensivi, per l’emissione della prevista ordinanza

ingiunzione, per l’adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell’autorizzazione

amministrativa o degli altri titoli abilitanti, è individuata nell’Amministrazione Comunale nel cui

territorio è stata commessa la violazione.

139. (Sanzioni e revoche per l’attività di commercio al  dettaglio in sede fissa). Chiunque

viola le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10, dal 17 al 28, dal 75 al 78, dal 126 al 136 è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro

ventimila. In caso di particolare gravità o di recidiva l’Amministrazione Comunale, per le

violazioni di cui sopra, dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non

superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione

per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante

oblazione. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di

sicurezza necessari per il rilascio dell’autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui

al presente comma, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un termine per il

ripristino dei requisiti mancanti.  Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 85, 89 e dal

126 al 136 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

millecinquecento a euro diecimila.  L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizi l’attività di una media superficie di vendita entro un anno dalla data del rilascio o

entro due anni se trattasi di una grande superficie di  vendita, salvo proroga in caso di

comprovata necessità così come previsto dal comma 66;

b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui al comma 6;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta

dopo la sospensione dell’attività disposta, ai sensi del  secondo periodo del presente

comma, nell’ultimo triennio;

e) nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del quinto e sesto periodo del comma

55.

140. (Sanzioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande). Chiunque eserciti

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui ai

commi da 6 a 10 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro tremila a euro ventimila e alla chiusura dell’esercizio.  Per ogni altra

violazione delle disposizioni dei commi dal 93 al 137  della presente legge si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro millecinquecento a euro

diecimila.

141. (Sanzioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande). Nella fattispecie di

cui al comma 140 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall’articolo 9

della legge 29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi

dell’ottavo periodo del comma 137 della presente legge l’Autorità comunale dispone la

sospensione dell’autorizzazione di cui ai commi da 99 a  101 della presente legge per un

periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni che ha inizio dal termine del

turno non osservato.

142. (Incentivi: incentivi finanziari). La Regione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti

consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”, favorisce la

realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai commi 11, 12 e 93 della presente legge e la

valorizzazione, riqualificazione e innovazione delle attività commerciali e della

somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito dell’intero territorio regionale attraverso

incentivi finanziari.

143. (Ambiti di intervento). La Regione, per l’attuazione dei contenuti del comma 142 della

presente legge, sostiene gli investimenti nei seguenti ambiti di intervento:

a) centri commerciali naturali;

b) centri di minore consistenza demografica di cui alla lettera c) del comma 16;

c) comuni montani;

d) comuni privi di esercizi commerciali;

e) associazionismo tra imprese commerciali;

f) innovazione tecnologica delle imprese commerciali;

g) sicurezza degli esercizi commerciali;

h) formazione professionale;

i) specializzazione delle imprese commerciali;

j) Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Commerciali (CAT);

k) prodotti tipici regionali;

l) commercio equo e solidale;

m) ammodernamento degli esercizi commerciali;

n) centri storici;

o) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

p) ristorazione tipica tradizionale regionale;

q) qualificazione ed innovazione del servizio;

r) promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e locali anche attraverso la grande

distribuzione nei mercati extraregionali ed internazionali;

s) gli esercizi polifunzionali;

t) interventi nel settore del commercio in occasione dei “Giochi del Mediterraneo 2009”.

144. (Procedimento). La Giunta Regionale, in base alle disponibilità economiche annuali

previste nell’apposito capitolo di bilancio e in base alle eventuali disponibilità di cui al fondo

unico per le agevolazioni alle imprese - Decreto Legislativo n. 112/98 -, sentite le associazioni

regionali di categoria dei commercianti, aderenti alle organizzazioni maggiormente

rappresentative a livello nazionale, individua quali interventi tra quelli di cui al comma 143

della presente legge intende finanziare ed emana appositi bandi sulla base di un programma annuale definito con parere della Commissione Consiliare competente.  La Giunta Regionale

adottando lo stesso procedimento di cui sopra può adottare bandi per interventi ritenuti

importanti per il settore commercio, anche se non ricompresi tra gli ambiti di intervento di cui

al comma 143.

145. (Percorsi di qualità e marchio regionale). La Regione promuove ed incentiva le attività di

somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei

locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso, ed in relazione alla qualificazione e

valorizzazione della professionalità degli operatori e degli addetti. A tal fine la Regione

istituisce apposito marchio di qualità. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi

alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità ed il

conferimento dell'apposito marchio. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi

alle strategie regionali di promozione e sostegno, avuto riguardo, in particolare, ad azioni di:

a) pubblicizzazione degli esercizi destinatari del marchio;

b) tutela della tradizionalità e storicità degli stessi esercizi;

c) valorizzazione della qualità dei prodotti;

d) qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti;

e) diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei  giovani che intendono elevare la

propria professionalità nel settore;

f) sostegno ai progetti di investimento.

146. (Percorsi di qualità e marchio regionale). Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui al

comma 145, la Giunta Regionale costituisce un Comitato  di indirizzo presieduto

dall’Assessore alle Attività Produttive o suo delegato. Nell'ambito di quest'ultimo è garantita la

presenza almeno di:

a) un rappresentante della Regione nella persona del Presidente della IV Commissione

Consiliare;

b) un rappresentante per ciascuna delle province abruzzesi;

c) un rappresentante delle CCIAA;

d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese del settore delle

organizzazioni regionali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a

livello nazionale;

e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori a livello regionale;

f) un Dirigente della Direzione Attività Produttive.

147. (Percorsi di qualità e marchio regionale). Il Comitato di cui al comma 146 svolge le

seguenti funzioni:

a) individuazione della denominazione e del marchio oggetto del riconoscimento regionale;

b) puntuale articolazione dei parametri qualitativi oggetto di valutazione;

c) definizione di aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, ai

fini della predisposizione di disciplinari settoriali di attività;

d) puntuale individuazione di contenuti e modalità degli interventi regionali.

Nessun compenso ed alcun rimborso è dovuto ai componenti del Comitato di indirizzo per lo

svolgimento delle funzioni di cui al presente comma.

148. (Norma finanziaria). Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente

legge si provvede mediante lo stanziamento iscritto dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi

della L.R.  25/03/2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nell’ambito della

U.P.B. 08.01.012 sul Cap. di spesa 251686 denominato “Interventi a favore del settore

commercio”.

149. (Disposizioni finali: abrogazioni). Sono abrogate: a) legge regionale n. 25 del 24/07/2006 “Principi e criteri per la determinazione degli orari di

apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia

turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico”e s.m.i.;

b) legge regionale n. 62 del 9/8/1999 “Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento

delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31

marzo 1998, n. 114” e s.m.i.;

c) legge regionale n. 92 del 9/11/1989 “Applicazione, da parte dei Comuni, delle sanzioni

amministrative pecuniarie di competenza regionale in  materia di commercio, fiere e

mercati”.

150. (Norme transitorie). Sono fatte salve le richieste di autorizzazione relative all’apertura di

esercizi delle medie e delle grandi superfici di vendita nonché della somministrazione di

alimenti e bevande presentate in data antecedente alla entrata in vigore della presente legge

per le quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in base alle quali sono state prodotte. I

procedimenti per le richieste di cui al presente comma devono essere conclusi entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

151. (Norme transitorie). Qualora nel territorio regionale svolgano attività commerciale più

esercizi, in numero inferiore ad otto, che in base alla normativa precedente non potevano

definirsi centri commerciali e che, invece, possono considerarsi tali con l’entrata in vigore del

Decreto Legislativo n. 114/98 in base alla lettera g), comma 1 dell’art. 4, è fatto obbligo ai

titolari di tali autorizzazioni commerciali, rilasciate in data antecedente all’entrata in vigore

della L.R. n. 62/99,  entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della presente

legge, presentare istanza di regolarizzazione dei propri titoli autorizzativi. I Comuni accertano

la presenza, sul proprio territorio, di tali realtà commerciali e hanno l’obbligo di chiedere

l’istanza di regolarizzazione e conseguentemente procedere  alla sostituzione e rilascio della

nuova autorizzazione. I Comuni trasmettono copia delle  nuove autorizzazioni riguardanti

esercizi delle grandi superfici di vendita alla Direzione Attività Produttive della Giunta

Regionale.

152. (Disapplicazione di norme statali). Dalla data di entrata in vigore della presente legge

cessano di avere diretta applicazione nella Regione Abruzzo:

a) il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  (Riforma della disciplina relativa al settore

del commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti

salvi gli articoli:

1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo e comma 5;

2) 15, commi 7, 8 e 9;

3) 21, commi 1 e 2;

4) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell’articolo 56 del D.M. n.

375/1988;

5) 28, comma 17;

6) 30, comma 5;

b) la legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e

sull’attività dei pubblici esercizi);

c) l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da

disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in

materia).

153. (Criteri e parametri di ripartizione inerenti la legge regionale 5 maggio 1998, n. 39). Alle

Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici

di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e  successive modifiche concernente

(Interventi della Regione Abruzzo a favore del commercio al dettaglio), operanti alla data del

31/12/2007, la Regione Abruzzo concede, per l’anno 2008, un contributo straordinario di  €. 1.100.000,00 in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse a favore dei

commercianti. I contributi di cui al primo periodo del presente comma sono ripartiti, tra le

diverse Cooperative .per il 20% in proporzione ai contributi concessi dalla Regione per la

formazione del patrimonio sociale in base alla L.R. 6 novembre 1981, n. 49 e successive

modifiche ed integrazioni, per il 40% in relazione alle somme erogate e garantite nell’anno

precedente dalle singole cooperative e per il restante 40% in proporzione al numero dei soci

risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Le Cooperative di garanzia dei

commercianti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 6 novembre 1981, n. 49 e alla L.R.  5

maggio 1998, n. 39 devono operare ed avere sede in territorio abruzzese ed i loro soci

commercianti accedono ai contributi  esclusivamente per attività che si svolgono all’interno del

territorio regionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contributi

non ancora erogati alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti

dall’applicazione del presente comma si provvede mediante lo stanziamento iscritto

nell’ambito della U.P.B. 08.01.008 sul Capitolo di spesa 251685, denominato “Contributo alle

Cooperative di Garanzia dei Commercianti per consolidamento del patrimonio ed in conto

interessi per prestiti ai commercianti garantiti”, del bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2008.

154. (Interventi a tutela del potere d’acquisto). La Regione Abruzzo promuove politiche di

monitoraggio e contenimento dell’inflazione a tutela del potere d’acquisto della popolazione

con particolare riferimento ai bisogni essenziali.

La Direzione regionale Attività Produttive, in collaborazione con le Camere di Commercio e le

Università, attua su base trimestrale il monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari e di

prima necessità di largo consumo negli esercizi commerciali e nei mercati del territorio

regionale.

La Direzione regionale Attività Produttive promuove accordi su base volontaria con le imprese

della filiera agroalimentare e con quelle del commercio operanti in Abruzzo per conseguire la

trasparenza nella formazione ed il contenimento dei prezzi al consumo, l’educazione al

consumo e l’efficienza della filiera agroalimentare.

Nella promozione degli accordi di cui al terzo capoverso la Direzione Attività Produttive opera

d’intesa con la Direzione regionale Agricoltura e di concerto con le organizzazioni sindacali

dei lavoratori, con le organizzazioni di categoria della produzione e della distribuzione e con le

associazioni dei consumatori.

Per i medesimi obiettivi la Direzione Attività Produttive, d’intesa con la Direzione Agricoltura,

favorisce e valorizza le iniziative di gruppi di acquisto solidale ed i mercati agricoli di vendita

diretta.

A sostegno degli accordi di cui al terzo capoverso e delle iniziative di cui al quinto capoverso

la Regione assicura adeguate azioni di informazione e comunicazione.

155.(Deroghe per lo svolgimento di manifestazioni proloco ai sensi dell’art. 8 della L.R. n°

30/2004). In occasioni di manifestazioni organizzate dalle associazioni Pro Loco iscritte agli

albi provinciali e che prevedono la somministrazione di cibi e bevande in luoghi pubblici o

aperti al pubblico in deroga alla normativa vigente il Sindaco rilascia le necessarie

autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande previo parere favorevole

dell’Ufficio Sanitario competente la deroga è consentita per manifestazioni che non superino

le 5 giornate consecutive di svolgimento e a condizione che siano assicurati i requisiti minimi

di sicurezza igienica per la manipolazione il trasporto, la conservazione, la distribuzione e la

vendita di alimenti e bevande, per i contenitori e le persone addette.

156. (Norme per l’arte nella costruzione di edifici  adibiti alla grande distribuzione). Per le

strutture di grandi superficie di vendita dai 10.000 mq in su, il Comune richiede nell’ambito

dell’accordo di programma la destinazione di ulteriori sostegni economici finalizzati  ad opere di valorizzazione  artistiche e culturali pari ad un importo del 2% del costo complessivo di

realizzazione della struttura destinata all’attività commerciale.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo  a quello della sua pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. ALLEGATO A

AREA  A - TERAMO  280.813


Teramo                52.695

Roseto degli Abruzzi         23.554

Giulianova              21.806

Martinsicuro             14.800

Pineto                13.497

Atri                 11.286

Alba Adriatica            11.104

Sant'Egidio alla Vibrata       9.141

Mosciano Sant'Angelo         8.539

Tortoreto              8.401

Montorio al Vomano          8.037

Campli                7.533

Bellante               7.198

Castellalto             6.973

Notaresco              6.817

Civitella del Tronto         5.395

Sant'Omero              5.267

Isola del Gran Sasso d'Italia    4.947

Nereto                4.717

Corropoli              4.018

Colonnella              3.422

Morro d'Oro             3.408

Cellino Attanasio          2.719

Torricella Sicura          2.703

Controguerra             2.515

Castiglione Messer Raimondo    2.486

Basciano               2.453

Colledara              2.281

Bisenti               2.103

Cermignano              1.919

Canzano               1.863

Ancarano               1.854

Penna Sant'Andrea          1.721

Torano Nuovo             1.670

Castilenti              1.607

Crognaleto              1.569

Tossicia               1.493

Castelli               1.314

Valle Castellana           1.182

Montefino              1.172

Arsita                952

Cortino               775  Rocca Santa Maria          652

Castel Castagna           552

Fano Adriano             401

Pietracamela             302

AREA  B - L'AQUILA  111.365


L'Aquila               71.472

Pizzoli               3.280

Tornimparte             2.970

Bussi sul Tirino           2.920

Montereale              2.826

Scoppito               2.825

Barisciano              1.771

San Demetrio ne' Vestini      1.694

Rocca di Mezzo            1.530

Cagnano Amiterno           1.459

Ovindoli               1.264

Castelvecchio Subequo        1.187

Ocre                 1.043

Poggio Picenze            1.027

Capestrano              977

Lucoli                945

Campotosto              742

Capitignano             680

Fossa                663

Barete                649

Ofena                608

Navelli               604

Goriano Sicoli            599

San Pio delle Camere         579

Prata d'Ansidonia          549

Castel del Monte           511

Rocca di Cambio           485

Secinaro               452

Fagnano Alto             442

Villa Sant'Angelo          441

Molina Aterno            440

Fontecchio              440

Sant'Eusanio Forconese       425

Acciano               398

Tione degli Abruzzi         369

Castel di Ieri            367

Gagliano Aterno           310

Caporciano              261

Collepietro             259  Castelvecchio Calvisio        195

Villa Santa Lucia degli

Abruzzi   193

Calascio               163

San Benedetto in Perillis      137

Santo Stefano di Sessanio     116

Carapelle Calvisio          98


AREA C - AVEZZANO  128.786

Avezzano               39.376

Celano                10.979

Tagliacozzo             6.753

Trasacco               6.120

Luco dei Marsi            5.793

Capistrello             5.490

Carsoli               5.235

Pescina               4.515

San Benedetto dei Marsi      4.061

Magliano de' Marsi          3.809

Balsorano              3.705

Civitella Roveto           3.387

Scurcola Marsicana          2.625

San Vincenzo Valle Roveto     2.579

Gioia dei Marsi           2.283

Ortucchio              1.983

Lecce nei Marsi           1.731

Cerchio               1.719

Massa d'Albe             1.553

Morino                1.530

Aielli                1.517

Collelongo              1.470

Sante Marie             1.310

Civita d'Antino           1.089

Castellafiume            1.075

Canistro               1.044

Collarmele              1.032

Oricola               1.031

Villavallelonga           971

Ortona dei Marsi           745

Pereto                717

Rocca di Botte            639

Cappadocia              564

Bisegna               356

AREA  D - SULMONA                         66.837


Sulmona                                      25.419

Pratola Peligna                                  7.894

Castel di Sangro                                  5.749

Raiano                                       2.982

Pescasseroli                                    2.208

Scanno                                       2.073

Introdacqua                                    1.994

Roccaraso                                     1.684

Pacentro                                      1.290

Pettorano sul Gizio                                1.287

Ateleta                                      1.223

Pescocostanzo                                   1.208

Bugnara                                      1.085

Prezza                                       1.059

Corfinio                                      1.001

Vittorito                                       980

Campo di Giove                                     916

Barrea                                         777

Alfedena                                        768

Roccacasale                                      730

Rivisondoli                                      715

Villetta Barrea                                    642

Villalago                                       621

Scontrone                                       601

Opi                                          471

Anversa degli Abruzzi                                 413

Civitella Alfedena                                   304

Cocullo                                        282

Cansano                                        272

Rocca Pia                                       189

AREA E -  CHIETI PESCARA                   499.396

Pescara                                122.577

Chieti                                  56.127

Montesilvano                               43.258

Ortona                                  23.603

Francavilla al Mare                           23.561

Spoltore                                 16.546  Silvi                                  15.250

Citta' Sant'Angelo                            13.025

Penne                                  12.518

San Giovanni Teatino                           10.527

Guardiagrele                                9.662

Cepagatti                                 9.610

Pianella                                  7.788

Loreto Aprutino                              7.672

Manoppello                                 6.091

Popoli                                   5.607

Collecorvino                                5.550

Bucchianico                                5.003

Miglianico                                 4.529

Tollo                                   4.241

Orsogna                                  4.086

Ripa Teatina                                4.002

Scafa                                   3.979

Torrevecchia Teatina                            3.880

Cappelle sul Tavo                             3.790

Alanno                                   3.709

Moscufo                                  3.231

Rosciano                                  3.161

Lettomanoppello                              3.137

Torre de' Passeri                             3.136

Crecchio                                  3.057

Casalincontrada                              2.990

Tocco da Casauria                             2.826

Villamagna                                 2.444

Caramanico Terme                              2.089

Civitella Casanova                             2.042

San Valentino in Abruz. Citeriore                     1.947

Roccamontepiano                              1.927

Fara Filiorum Petri                            1.927

Vacri                                   1.775

Nocciano                                  1.767

Elice                                   1.737

Farindola                                 1.730

Cugnoli                                  1.642

Fara San Martino                              1.610

Canosa Sannita                               1.507

Catignano                                 1.488

Rapino                                   1.461

Casacanditella                               1.431

Picciano                                  1.375

Civitaquana                                1.351

Giuliano Teatino                              1.347

Ari                                    1.339  Bolognano                                 1.242

Arielli                                  1.196

Palombaro                                 1.146

Pretoro                                  1.105

Montebello di Bertona                           1.101

Filetto                                  1.070

San Martino sulla Marrucina                        1.029

Roccamorice                                1.021

Poggiofiorito                                962

Castiglione a Casauria                            910

Turrivalignani                                863

Villa Celiera                                849

Carpineto della Nora                             728

Pietranico                                  593

Serramonacesca                                591

Pescosansonesco                               553

Pennapiedimonte                               548

Abbateggio                                  447

Vicoli                                    437

Brittoli                                   397

Sant'Eufemia a Maiella                            342

Salle                                    312

Corvara                                   289

AREA  F - LANCIANO                   113.786

Lanciano                                 36.228

Atessa                                  10.455

Casoli                                   5.901

Fossacesia                                 5.692

San Vito Chietino                             4.998

Paglieta                                  4.499

Castel Frentano                              3.977

Torino di Sangro                              3.099

Altino                                   2.633

Sant'Eusanio del Sangro                          2.420

Archi                                   2.330

Rocca San Giovanni                             2.329

Mozzagrogna                                2.171

Tornareccio                                1.968

Frisa                                   1.942

Santa Maria Imbaro                             1.757

Gessopalena                                1.658

Perano                                   1.626

Torricella Peligna                             1.526  Palena                                   1.504

Lama dei Peligni                              1.478

Villa Santa Maria                             1.472

Roccascalegna                               1.401

Treglio                                  1.373

Pizzoferrato                                1.163

Civitella Messer Raimondo                          962

Bomba                                    954

Quadri                                    922

Montenerodomo                                909

Colledimezzo                                 568

Taranta Peligna                               500

Civitaluparella                               425

Borrello                                   423

Lettopalena                                 403

Gamberale                                  374

Pennadomo                                  348

Rosello                                   322

Colledimacine                                258

Monteferrante                                176

Fallo                                    152

Pietraferrazzana                               139

Roio del Sangro                               138

Montebello sul Sangro                            118

Montelapiano                                  95

AREA  G - VASTO  98.289

Vasto                 37.213

San Salvo               17.914

Casalbordino             6.461

Cupello                4.597

Scerni                3.645

Gissi                 3.050

Monteodorisio             2.475

Pollutri               2.334

Castiglione Messer Marino      2.127

Roccaspinalveti            1.607

Schiavi d'Abruzzo          1.265

Furci                 1.220

San Buono               1.165

Palmoli                1.113

Fresagrandinaria           1.111

Torrebruna              1.092

Casalanguida             1.087 Montazzoli              1.074

Celenza sul Trigno          1.053

Villalfonsina             1.038

Liscia                815

Carunchio               749

Lentella               748

Carpineto Sinello           738

Tufillo                528

Guilmi                486

Castelguidone             469

Fraine                435

Dogliola               409

San Giovanni Lipioni         271

Dati popolazione residente al 31.12.2006 – Fonte ISTAT SOMMARIO

Articolo 1

Comma 1: Disposizioni generali

Comma 2:  Libertà d’impresa

Comma 3: Disciplina delle attività Commerciali: definizioni

Comma 4:  Ambito di applicazione

Comma 5:  Settori merceologici relativi al commercio al dettaglio e all’ingrosso a posto fisso

Comma 6, 7, 8, 9: Requisiti morali

Comma 10:  Requisiti professionali per le attività di commercio al  dettaglio e per la

somministrazione di alimenti e bevande

Comma 11: Commercio al dettaglio in sede fissa: finalità

Comma 12. Obiettivi

Commi 13, 14, 15: Ambiti di applicazione per tipologia

Comma 16: Ambito di applicazione per territorio

Commi 17, 18, 19, 20:  Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

Commi 21, 22, 23:  Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita

Commi 24, 25, 26, 27, 28:  Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita

Commi 29, 30, 31, 32, 33:  Centri commerciali

Comma 34:   Esercizi polifunzionali

Commi 35, 36:  Vendita all’ingrosso

Commi 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43:  Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e  grandi

superfici di vendita

Comma 44:   Vendita di farmaci

Comma 45:   Esercizi di vicinato

Comma 46:  Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi superfici di

vendita nell’ambito delle diverse zone del territorio comunale

Commi 47, 48, 49, 50, 51   Razionalizzazione della rete distributiva

Commi 52, 53, 54:  Accorpamento di esercizi esistenti per l’apertura di grandi superfici di vendita

Commi 55, 56: Condizioni per l’accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande

superficie di vendita)

Comma 57:  Accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie superfici esistenti per

l’apertura di una media superficie di vendita)

Commi 58, 59: Compiti dei Comuni: compiti dei Comuni

Commi 60, 61, 62: Procedure per l’esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di

vendita

Comma 63: Procedure di esame delle domande per i trasferimenti delle grandi superfici di vendita

Comma 64: Priorità per domande concorrenti

Comma 65: Rilascio dell’autorizzazione

Comma 66: Validità temporale

Commi 67, 68, 69: Disposizioni per i centri storici e centri urbani

Comma 70: Comuni montani

Comma 71: Centri di assistenza tecnica

Commi 72, 73. Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione

Comma 74: Corsi di formazione professionale

Comma 75: Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni

Comma 76: Apparecchi automatici

Comma 77: Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di Comunicazione Comma 78: Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

Comma 79: Definizione di vendita straordinaria

Comma 80: Le vendite di liquidazione

Comma 81: Le vendite di fine stagione

Comma 82: Le vendite promozionali

Commi 83, 84: Disposizioni comuni alle vendite straordinarie

Comma 85: Pubblicità dei prezzi

Commi 86, 87, 88: Osservatorio: istituzione

Comma 89: Compiti

Comma 90: Somministrazione di alimenti e bevande: tipologia dell’attività

Commi 91, 92: Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Comma 93:  Programmazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande: finalità

Comma 94:  Programmazione regionale per il rilascio delle autorizzazioni, da parte dei Comuni

Commi 95, 96, 97: Criteri di programmazione

Comma 98:   Attività escluse dalla programmazione comunale

Commi 99, 100, 101: Autorizzazione

Commi 102, 103:  Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Commi 104, 105, 106, 107: Dichiarazione di inizio attività - DIA

Comma 108:  Autorizzazione temporanea

Comma 109:  Somministrazione mediante distributori automatici

Comma 110:  Attività stagionali

Comma 111:  Validità delle autorizzazioni

Comma 112:  La somministrazione di bevande alcoliche

Comma 113:  Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico

Commi 114, 115, 116: Pubblicità dei prezzi

Comma 117:  Inquinamento acustico

Comma 118:  Ampliamento dell’attività

Comma 119:  Cessazione dell’attività

Comma 120:  Modifiche societarie

Comma 121:  Sospensione volontaria dell’attività di commercio in sede fissa e di

somministrazione di alimenti e bevande

Commi 122, 123:  Subingresso per l’attività di commercio in sede fissa

Commi 124, 125:  Subingresso per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Commi 126 – 136: Orari delle attività Commerciali.  orari di apertura e di chiusura al pubblico

degli esercizi di vendita al dettaglio

Comma 137:  Orari di apertura e chiusura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti

e bevande)

Comma 138: Disposizioni Particolari: autorità competente

Comma 139:  Sanzioni e revoche per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa

Commi 140, 141:  Sanzioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Comma 142: Incentivi:   incentivi finanziari

Comma 143:  Ambiti di intervento

Comma 144:  Procedimento

Commi 145, 146, 147: Percorsi di qualità e marchio regionale

Comma 148:  Norma finanziaria

Comma 149: Disposizioni finali: abrogazioni

Commi 150, 151:  Norme transitorie

Comma 152:  Disapplicazione di norme statali

Comma 153:  Criteri e parametri di ripartizione inerenti la legge regionale 5 maggio 1998, n. 39 Comma 154:  Interventi a tutela del potere d’acquisto

Comma 155: Deroghe per lo svolgimento di manifestazioni proloco ai sensi dell’art. 8 della L.R.

n° 30/2004)

Comma 156: Norme per l’arte nella costruzione di edifici adibiti alla grande distribuzione

 

 
Credits
FIDIMPRESA CNA ALIMENTARE CNA BENESSERE e SANITA CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE CNA COSTRUZIONI CNA FEDERMODA CNA TERZIARIO CNA FITA CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI CNA PRODUZIONE CNA SERVIZI COMUNITA FAB